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Durata irragionevole dei processi penali: conseguenze

Austria
Durata del processo penale
Durata del processo penale

Abstract

“Currere in iudicando crimen est”. Questo è uno dei più noti broccardi latini. Con ciò si è voluto sottolineare l’esigenza, che le decisioni giudiziarie debbano essere ben ponderate e frutto di adeguate riflessioni. D’altra parte, una durata eccessiva dei procedimenti, specie penali, è foriera di effetti deleteri per il “sistema giustizia”, ma, indubbiamente, ha altresì conseguenze, non certo trascurabili, per coloro, contro i quali è stato iniziato un procedimento, di cui non si vede la fine (o la si vede soltanto dopo anni e anni). Occorre quindi una sintesi tra le due opposte esigenze ora elencate, sintesi, non certo facile da trovare, stante anche la complessità di certi procedimenti (nel corso dei quali sono, spesso, necessarie indagini o comunque atti istruttori anche all’estero) e le ineludibili garanzie, dettate in favore degli imputati, anche da norme di carattere sopranazionale.

 

Indice: 

1. L’articolo 6, 1° comma, CEDU  

2. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE  

3. Pronunzie delle giurisdizioni superiori austriache e il § 9 StPO (CPP)  

4. “Haftsachen” – Procedimenti con detenuti in custodia cautelare in carcere  

5. Conseguenze della violazione del “besonderen Beschleunigungsgebot” e inattività in genere di giudici e PM  

6. “Rimedi” predisposti dall’Ordinamento giudiziario  

7. Alcune sentenze della Corte Suprema in materia di durata irragionevole di procedimenti penali

 

1. L’articolo 6, 1° comma, CEDU

“Ogni persona ha diritto, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole…”. Così dispone l’articolo 6, 1° comma, CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950); l’articolo 13 CEDU prevede, in casi di violazione dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, il diritto di presentare ricorso.

Con queste disposizioni, gli Stati firmatari della CEDU, hanno assunto obblighi intesi a evitare la durata eccessiva (irragionevole) dei processi dinanzi alle autorità nazionali, anche se non sono stati previsti determinati termini, trascorsi i quali, deve essere ravvisata la durata irragionevole.

Esaminando le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (C.edu), si desume però, che la durata eccessiva dei processi penali è stata generalmente ravvisata, qualora siano stati superati i seguenti termini: 1) tre anni per il procedimento di 1° grado, 2) due anni per quello di secondo grado, 3) un anno per quello dinanzi alla giurisdizione suprema.

Ai fini della valutazione della durata irragionevole, la C.edu adotta 4 criteri fondamentali: 1) la complessità del caso, 2) la condotta delle parti, 3) la condotta delle autorità, 4) la “posta in gioco” per il ricorrente. All’accertata irragionevole durata del processo, consegue il diritto a un equo indennizzo per i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per effetto della violazione della Convezione de qua.

 

2. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha sancito, all’articolo 47, 2° comma, il diritto di ogni persona a una decisione entro un ragionevole termine (“within a reasonable time”), vale dire, a un processo entro un congruo termine (ved. Corte UE C- 385/07).

È statisticamente provato, che gran parte dei ricorsi inoltrata alla Corte, concerne la durata irragionevole dei processi. Anche l’obbligo di organizzare gli uffici giudiziari in modo tale da assicurare una tempestiva decisione, risulta da numerose sentenze della Corte dell’UE (vedasi, per esempio, C-185 /95).

È stata ritenuta la violazione dell’articolo testé citato, nel caso in cui, in un processo, ogni mese erano state fissate meno di quattro udienze (vedasi Corte UE n. 4946/99 di data 29.7.2004). Del principio della “Kontinuität der Hauptverhandlung” (continuità del dibattimento), parleremo in seguito.

 

3. Pronunzie delle giurisdizioni superiori austriache e il § 9 StPO (CPP)

Anche la Corte Costituzionale in Austria ha emanato parecchie sentenze in materia di “angemessener Verfahrensdauer” (congrua durata dei procedimenti), la quale deve essere valutata, non in astratto, ma con riferimento al singolo procedimento (ved., per esempio, VfSlg 18.658). Così pure, il supremo organo di giustizia amministrativa, il “Verwaltungsgerichtshof” (ved. sentenza del 26.4.2010, 2004/10/0024). La durata di 20 anni di un procedimento civile è stata ritenuta “non angemessen” (non congrua); il sovraccarico di lavoro dei giudici non può essere addotto a giustificazione di un “überlangen Verfahrensdauer”. La stessa cosa vale per carenze strutturali (degli uffici).

La violazione della normativa di cui sopra, non osta a una condanna e neppure comporta, di per sé, che il procedimento debba essere archiviato (“Verfahrenseinstellung”).  Alla stessa consegue però “ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf Strafmilderung”, vale a dire, il diritto a una riduzione dell’infliggenda pena (ved. VfSlg 16.385 e VwGH 24.2.2001, 2010/090209, nonché OGH 13Os 18/12); inoltre, di ciò può essere tenuto conto pure in sede di decisione sull’archiviazione (ved. VfSlg 16.550/2002 e 19.338/2011). Se è riscontrabile una “rechtswidrige und schuldhafte Säuminis eines Gerichts” (ritardo colpevole di un giudice), la stessa può giustificare anche un “Amtshaftungsanspruch”, vale a dire, la responsabilità dello Stato (ved. VfSlg 19.684/2012).

Va menzionato pure il “Grundrechtsbeschwerdegesetz”, entrato in vigore l’1.1.1993, che consente (§ 2, 2° comma) la “Beschwerde an den OGH” (ricorso alla Suprema Corte), se una decisione o un provvedimento concernente la libertà personale, è stato adottato con ritardo.

L’articolo 9, comma 1°, StPO (CPP) sancisce il “Beschleunigungsgebot”, garantendo, a ogni indagato/imputato, il diritto a una definizione del procedimento entro un congruo termine (“innerhalb angemessener Frist”). A tal fine, il procedimento deve essere condotto con una certa celerità e senza dilazioni non necessarie (“ohne unnötigen Verzögerungen”). Il diritto de quo, è un diritto soggettivo. Evitare ogni dilazione inutile, inerisce al principio della “Kontinuität der Hauptverhandlung”, di cui sopra abbiamo già fatto menzione e che implica, che un dibattimento, una volta iniziato, deve essere, per quanto possibile, terminato nella stessa udienza. Il principio “der Kontinuität der Hauptverhandlung” va posto in relazione al “Beschleunigungsgebot” (ved. RSO 124397).

É evidente, che, più un procedimento penale dura, più, diventa difficile accertare la verità (materiale), dato che i ricordi dei testi e degli indagati/imputati, col tempo, sbiadiscono. Una durata eccessiva del procedimento comporta, inoltre, per l’indagato/imputato, una situazione di notevole stress psicologico ed emozionale. La conclusione entro un congruo termine dei procedimenti penali, oltre a essere essenziale in uno Stato di diritto, costituisce pure uno dei principi basilari della StPO (CPP).

Un’amministrazione della giustizia inefficiente danneggia enormemente lo Stato di diritto in quanto la giustizia è la base per assicurare il funzionamento di tutto il “ resto”. È  la giustizia, che deve assicurare il rispetto di una serie di garanzie, affinché ciascuno trovi nella società le migliori condizioni per la propria esistenza, garanzie, tra le quali primeggia la legalità. È la legalità che assicura la certezza del diritto; incombe alla giurisdizione, garantire che le leggi non siano un’illusione. In un sistema di legalità, la giustizia è conformità alla legge (e le leggi “vivono” in quanto hanno dietro di sé il consenso, mancando il quale, esse cadono come bucce vuote). L’ordinamento giuridico non dovrebbe fare altro, che trasformare la morale in diritto.

Al fine di garantire concretamente l’osservanza dei principi ora elencati, il legislatore, in Austria, con il disposto di cui al § 9 StPO, ha determinato la durata massima dell’Ermittlungsverfahren (indagini preliminari)  in 3 anni, anche se non ha fissato un preciso termine massimo per l’ultimazione dell’intero processo.

Ai fini della valutazione del rispetto del termine di cui sopra, la Corte Suprema  (ved.,per esempio, OGH 120s 119/06 a), ha fatto ricorso a criteri analoghi a quelli adottati dalla Corte dell’UE. Quando si tratta di procedimenti molto complessi o se sono necessari atti d’indagine (o assunzioni di testi) all’estero oppure se è stato l’indagato/imputato a ricorrere a tattiche univocamente dilatorie, una durata superiore a quelle sopra indicate, viene “tollerata”; nessuna “tolleranza”  è invece ammissibile, se le autorità procedenti si sono rese responsabili di inattività prolungate (“Tätigkeitslücken”). Costituisce violazione del “Beschleunigungsgebot”, anche il deposito della relazione peritale con grave ritardo, al quale deve ovviare l’autorità procedente, sostituendo il consulente/perito ritardatario.

 

4. “Haftsachen” –  Procedimenti con persone in custodia cautelare in carcere

Con particolare celerità devono, ovviamente, essere condotte “Haftsachen”, cioè procedimenti con persone in custodia cautelare. Il § 9, 2° comma, prevede non soltanto una “besondere Beschleunigung” per questi procedimenti, ma altresì il diritto degli indagati/imputati a un’ “ehest möglichen Urteilsfällung oder Enthaftung (noch) während des Verfahrens” (pervenire a sentenza il più presto possibile o disporre la liberazione del detenuto, mentre è (ancora) in corso il procedimento).

Il citato comma obbliga, specificamente, tutte le autorità, le istituzioni e le persone che hanno un “ruolo” nel procedimento, ad “adoperarsi”, affinché la custodia cautelare abbia una durata il più possibile breve (ved., per esempio, OGH 130s 48/061 t  nonché  OGH 120s 77/07 a). Una disposizione analoga, con particolare riferimento all’attività della PG e del PM, è contenuta nel § 177, commi 1° e 2°, StPO (CPP).

Il diritto del detenuto in custodia cautelare in carcere a essere giudicato entro un congruo termine oppure, in alternativa, a essere scarcerato durante il procedimento, è sancito, oltre che dall’articolo 6, 3° comma, CEDU, pure dall’articolo 5, 1° comma, ultima parte, del “Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit – Pers FrG” (Legge federale sulla tutela della libertà personale del 1988). Entrambe queste norme, sono di rango costituzionale. Per questo motivo, si è detto, con riferimento all’articolo 6, 3° comma, CEDU, che il detenuto in custodia cautelare in carcere, ha “einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass die Untersuchungshaft eine angemessenen Dauer nicht überschreitet”.

Le autorità nazionali devono condurre procedimenti con detenuti anche con particolare cura. Il § 6, 4° comma, CEDU, prevede l’obbligo degli Stati nazionali, in caso di arresto o di custodia cautelare in carcere, di predisporre, che un giudice decida sulla legittimità o meno della privazione della libertà e, in caso di illegittimità, deve essere disposta, senza indugio, la liberazione della persona.

La violazione dell’obbligo, di trattare procedimenti con detenuti in custodia cautelare, con particolare celerità, comporta, qualora non sia ravvisabile la violazione del “Verhältnsimäßigkeitsgrundsatz”  (principio di proporzionalità), la violazione del combinato disposto di cui ai §§ 9, 2° comma, e 177, 1° comma, StPO nonché la legittimazione del detenuto a proporre, dinanzi alla Corte Suprema (OGH),  “Grundrechtsbeschwerde” (reclamo per violazione dei diritti fondamentali) ai sensi  del § 2,  2° comma, del “Grundrechtsbeschwerdegesetz” del 1992 (ved. OGH 150s 24/07 d   e OGH 150s 27/08 x).

 

5. Conseguenze della violazione del “besonderen Beschleunigungsgebot” e inattività in genere di giudici e PM

Ha ravvisato, la Suprema Corte, che era stato violato il “besondere Beschleunigungsgebot in Haftsachen” (l’obbligo di procedere con particolare celerità, se si tratta di persona detenuta in custodia cautelare in carcere) e, di conseguenza, una violazione del diritto fondamentale alla libertà personale, qualora, dopo quasi due mesi di detenzione in carcere, l’esame di un teste, sia stato fissato a distanza di circa due mesi (ved. OGH 13 0s 46/05 x) oppure, se entro 4 mesi e mezzo - dopo la decisione della Corte d’Appello, che aveva confermato la validità dell’“Anklage”- non aveva ancora avuto luogo il dibattimento (ved. OGH 140s 65/08 b).

La Corte Suprema non ha, invece, ritenuto, che sia stato violato il “besondere Beschleunigungsgebot”, se il dibattimento aveva avuto luogo soltanto 14 giorni dopo il deposito dell’istanza di scarcerazione, qualora la trasmissione di tale istanza, il parere del PM e la “Festsetzung” del dibattimento non fossero avvenute entro 4 giorni, in quanto vi erano stati in mezzo due fine-settimana e le festività natalizie (ved. RIS 01 24552).

Alla violazione del “Beschleunigungsgebot” non consegue il diritto all’archiviazione del procedimento, qualora, nonostante la durata del procedimento, continuino a sussistere, a carico dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato/ai reati, per i quali si procede. Se questi indizi sono venuti meno, l’indagato può proporre al giudice istanza “auf Verfahrenseinstellung” (archiviazione) ai sensi del § 108, comma 1°, n. 2, StPO oppure è facoltizzato a proporre reclamo contro l’imputazione (“Einspruch gegen die Anklage”) ai sensi del § 212, n. 2, StPO.

Violazione del “Beschleunigungsgebot”, con conseguente durata irragionevole del procedimento penale, costituiscono “einen besonderen Milderungsgrund” (una circostanza attenuante particolare/speciale), come previsto dal § 34, 2° comma, StGB (CP). La concessione di quest’attenuante, deve condurre a una sensibile riduzione dell’infliggenda pena (ved. OGH 120s 119/06 e OGH 150s 71/05 p). In sede di redazione della motivazione della sentenza di condanna, il giudice deve, non soltanto dare atto dell’avvenuta violazione del “Beschleunigungsgebot”, ma è altresì tenuto a esporre, in che modo la violazione dell’obbligo de quo, ha avuto ripercussioni sulla durata eccessiva del processo. Va indicata pure la pena, che al condannato sarebbe stata inflitta, se non vi fosse stata violazione del “Beschleunigungsgebot”.

Se, nonostante la sussistenza dei presupposti di cui al § 34, 2° comma, StGB, il giudice non riduce la pena, il condannato può proporre gravame contro la sentenza (“Strafberufung”, appello per quanto concerne l’entità della pena), dolendosi per eccessività della sanzione inflitta. Può essere dedotto pure “Nichtigkeitsgrund” ai sensi del § 281 StPO, ma, a tal fine, è necessario, che la violazione del “Beschleunigungsgebot” sia stata rilevata in primo grado. Altrimenti, difetterebbe “eine für die Strafzumessung maßgebende, entscheidende Tatsache” (una circostanza decisiva per la determinazione della pena); ciò in applicazione del § 281, 1° comma, n. 11, StPO (ved. OGH RS 0116641).

Non esclusa sarebbe poi la proponibilità di un ricorso alla Corte Suprema, inteso a ottenere la “rinnovazione” del procedimento penale (“Erneureung des Strafverfahrens”), qualora l’imputato si sia previamente avvalso di tutti i mezzi di impugnazione esperibili dinanzi ai giudici di merito. Qualora anche il predetto ricorso non avesse avuto esito favorevole, è proponibile ricorso individuale ai sensi dell’articolo 34 CEDU.

La violazione del “besonderen Beschleunigungsgebot” in caso di avvenuta adozione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, facoltizza l’indagato a inoltrare alla Corte d’appello richiesta di annullamento o comunque di modifica della predetta misura.

Da quanto ora esposto, risulta che l’ordinamento mette a disposizione delle parti parecchi "rimedi” (e ce ne sono altri ancora, come vedremo), per evitare la durata eccessiva (o irragionevole, che dir si voglia) dei procedimenti penali. Si previene, in tal modo, anche a dilazioni e ritardi tutt’altro che necessari  (“unnötigen Verzögerungen”). Esaminando certi fascicoli, delle volte pare che procedimenti, sin dalle primissime battute, siano “partiti con il piede sbagliato”, tante e tali sono le inattività e le inutili “Verzögerungen”, non soltanto in primo grado, ma anche in fase di impugnazione, non destinata, salve rare eccezioni, ad acquisizioni probatorie. Sembra, delle volte, che procedimenti patrocinati da patroni “eccellenti”, non debbano avere, a causa di rinvii difficilmente spiegabili alla luce delle disposizioni del CPP, il “normale corso” e siano destinati, ab origine, a finire...in prescrizione, per meritarsi la benevolenza di chi sta “an den Hebeln der Macht” (alle leve del potere). I metodi e i mezzi per acquisire “benemerenze” sono assai vari. Ma questo, si dice, é il sistema.

A. Camilleri, in una delle sue ultime opere, ha raccontato le “peripezie” di un ispettore ai molini (siamo nella seconda metà dell’800), che, nella sua inaudita protervia, si era rifiutato, categoricamente, di comunicare, in anticipo, giorno e ora delle sue ispezioni ai molini del distretto di sua competenza (a differenza di quanto era stato usuale, anzi, buona norma, dei suoi predecessori). Aveva commesso, il Bovara (questo era il nome dell’ispettore), “sgarbi” gravissimi, “mantenendosi lontano” da certi personaggi che “contavano” nell’”ambiente”, quale, per esempio, Don Cocò Afflitto, che avrebbe voluto avere l’“onuri” di  “acconoscerlo di pirsona”, Don Fasulo (“omo pio e altruista”)  nonché vari cavalieri  (ufficiali e non) e commendatori. Si era, in altre parole, il Bovara, rifiutato di voler “capiri”, che, in realtà, fossero altri a comandare e che lui fosse una specie di “pupo” nelle mani chi maneggiava…. Non era incline al servilismo.

Per ottenere la “partenza” per altra destinazione di questo ispettore (G. Bovara), i suoi avversari erano riusciti, con la pronta e fattiva“ collaborazione” di quasi tutte le “autorità” locali, a far sì, che il Bovara venisse accusato di omicidio e, sicuramente, sarebbe finito dinanzi al plotone di esecuzione, se non avesse prestato servizio – in qualità di Procuratore del Re - quel testardo (venuto anch’esso dal Piemonte, come il Bovara) Dott. Ottavio Rebaudengo. Per “agevolare la “dipartita” del Bovara da Montelusa, era intervenuto pure un Deputato al Parlamento, che, nel l’occasione, si chiamava Dott., Prof., Cav., On.  G. Casuccio e che si era rivolto anche all’allora ministro di G. e G., suo fraterno amico, “Totò beddru e amatissimo”.

 

6. “Rimedi” predisposti dall’Ordinamento Giudiziario

Tornando ora alla normativa austriaca, é da osservare, che, qualora un giudice sia in ritardo nell’adozione di provvedimenti di sua competenza (per esempio, nel fissare le udienze, nel disporre perizie o nel depositare le motivazioni di sentenze o di ordinanze), le parti hanno facoltà di rivolgersi al giudice di grado superiore, con la richiesta (“Antrag”) che quest’ultimo giudice fissi un congruo termine per il compimento dell’atto d’ufficio da parte del “ritardatario”. Se questi provvede entro 4 settimane e avvisa del provvedimento adottato le parti, ciò produce effetto analogo a una rinuncia all’istanza proposta, salvo espressa dichiarazione contraria – entro 14 giorni dall’avvenuto avviso-  della parte, che ha proposto la richiesta.

Sulla richiesta de qua, decide, con particolare urgenza, un collegio del giudice di grado superiore, composto di 3 giudici. Se questo collegio reputa, che non vi sia stato ritardo colpevole, la richiesta della parte viene rigettata e questo provvedimento non è impugnabile.

Ricorsi contro l’“inattività di servizio di un PM, possono essere proposti dinanzi ad ogni ufficio sovraordinato. Qualora non venga riscontrata la manifesta infondatezza del ricorso, il PM viene invitato a provvedere entro un termine a tal fine fissato e a informare di ciò l’ufficio sovraordinato (dal quale é pervenuto l’invito) o a indicare i motivi ostativi all’adozione del provvedimento.

Le impugnazioni dinanzi alla Corte Suprema, deducendo l’“unangemessene Verfahrensdauer” (durata irragionevole del procedimento), sono piuttosto frequenti e la Corte è severa con i giudici e i PM “ritardatari”.

Per quanto concerne i criteri di valutazione, ai quali ricorre l’OGH, essi sono analoghi a quelli adottati dalla C.edu. Il termine iniziale del procedimento viene fatto coincidere con il momento, in cui l’indagato ha avuto notizia, che nei suoi confronti vengono svolte indagini in quanto sospettato di aver commesso un fatto costituente reato (ved. OGH 120s 160/08 h); quello finale, è segnato dal passaggio in giudicato della sentenza.

 

7. Alcune sentenze della Corte Suprema in materia di durata irragionevole dei procedimenti penali

Nella sentenza 140s 66/12 f,  l’OGH ha criticato il giudice di merito, osservando che in primo grado si erano verificate “Phasen längerer Inaktivität des Gerichts” (fasi prolungate di mancata attività) e in parte un’“ineffektive Behandlung der Beweisanträge des Angeklagten”, nel senso che sulle richieste probatorie dell’imputato si era provveduto tutt’altro che con la necessaria tempestività. Anche il giudice di secondo grado si era reso responsabile di inattività, in quanto, dopo che gli atti processuali erano pervenuti a questo giudice, il dibattimento si era svolto a distanza di ben 4 mesi. Né all’imputato, né al di lui difensore, era imputabile una “verfahrensverschleppende Tendenz”, vale adire, vi erano stati tentativi diretti a ritardare la decisione. L’imputato aveva trascorso in custodia cautelare in carcere circa 5 anni, per cui l’OGH ha ridotto la pena di un anno, previa concessione dell’attenuante ex § 34, 2 ° comma, StGB (CP) in considerazione dell’“unagemessenen Verfahrensdauer”.

Non è stata invece concessa l’attenuante de qua (ved. OGH 150s 52/12 d) in un altro caso, in cui l’imputato era stato notiziato dalla PG che nei suoi confronti venivano condotte indagini (per un fatto costituente reato) in data 27.1.2010, mentre la sentenza di 2° grado, era stata emanata il 20.12.2011. Una durata eccessiva, ad avviso dell’imputato (che non era detenuto), ma non ad avviso della Corte Suprema, che non aveva ravvisato il “Milderungsgrund” di cui al § 34, 2° comma, StGB.

Spesso sono anche le Corti d’appello (OLG) che riducono la pena, se il procedimento di primo grado è stato caratterizzato da “unangemessener Verfahrensdauer”, tenendo conto, non soltanto del tempo trascorso, ma anche della ”beträchtlichen Verfahrensdimension” (ved. OGH 120s 57/14 w). L’imputato, come aveva costatato la Corte Suprema, era stato condannato, in 1° grado, tra l’altro, anche per truffa, il che aveva reso necessario indagini non certo semplici. La durata complessiva di sei anni, era stata comunque ritenuta irragionevole, per cui, in 2° grado, era stata operata una riduzione di pena di mesi 3.

Una sentenza di particolare importanza dell’OGH, è la 170s 30/14 m. La Corte Suprema non ha condiviso il “dictum” del giudice di 1° grado, secondo il quale sarebbe stata ravvisabile l’attenuante ex § 34, 2° comma, StGB, stante la dedotta ”überlange Verfahrensdauer”. La durata complessiva del processo (per gravissimi fatti corruzione) era stata di anni 3 e mesi 6 e la stessa non si poteva ritenere irragionevole, data l’esigenza di accertamenti anche all’estero (in particolare, a Bruxelles). Non erano state rilevate “längere Phasen der Inaktivität” (prolungare fasi di inattività) da parte delle autorità giudiziarie o della PG.

Ben otto mesi ha impiegato un giudice per depositare la motivazione di una sentenza di condanna (a pena pecuniaria) per lesioni personali. Proposta impugnazione, il giudice di 2° grado aveva dato atto dell’“unverhältnismäßigen Verfahrensdauer”, ma non aveva concesso l’attenuante invocata dall’appellante, perché dell’irragionevole “Verfahrensdauer”, era già stato tenuto conto ex § 43 a , 1° comma, StGB. La Corte Suprema (140s 14715 p) aveva poi rigettato la richiesta dell’imputato di “rinnovazione” del processo ex § 363 a StPO, posto che l’imputato non aveva proposto “Fristsetzungsantrag” ex § 91 GOG (“Gerichtsorganisationsgesetz”), di cui sopra si è parlato.

L’imputato, condannato per violenza sessuale e altri reati a sfondo sessuale, aveva proposto ricorso dinanzi all’OGH, dolendosi per il fatto che non gli era stato concesso il “Milderungsgrund” (attenuante) previsto dal § 34, comma 1°, n. 19, StGB. La Corte Suprema (110s 34/18 m) ha rigettato il gravame, osservando che la durata del procedimento fino alla sentenza di prima grado - circa 15 mesi - non era irragionevole, tenuto conto della complessità e delicatezza delle indagini e del fatto che non erano state riscontrate “längerer Phasen behördlicher Inaktivität”.