x

x

Esclusione dalla gara d'appalto per deficit di fiducia: rilevanza dell'onere motivazionale

L'articolo 38, comma 1, lettera F, prima parte, del del D.Lgs. 163 del 2006 prevede che siano esclusi, dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti contratti pubblici.

Questa ipotesi di esclusione ha delle caratteristiche particolari, per le quali, in diverse occasioni, la giurisprudenza amministrativa e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono intervenute per fornire puntuali e rigorosi chiarimenti.

In particolare, non è sufficiente che l'impresa privata abbia commesso una qualsiasi violazione del dovere di diligenza nell'adempimento di pregresse obbligazioni contrattuali o che i lavori siano stati eseguiti in modo non corrispondente alle esigenze del committente.

Per configurarsi questa ipotesi di esclusione dalla gara, occorre, soprattutto, che il pregresso inadempimento contrattuale abbia recato pregiudizio alla fiducia che la Stazione appaltante deve poter riporre ex ante nell'impresa privata cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale.

È evidente, quindi, la differenza tra la valutazione del grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex articolo 1453 del Codice civile e la valutazione della grave negligenza ai fini dell'esclusione dalla gara ex articolo 38, lettera F del Codice dei contratti pubblici.

Ai fini della risoluzione del contratto, ex articolo 1453 Cc, l'inadempimento deve pregiudicare la realizzazione della causa di quel specifico contratto, il quale andrà analizzato dettagliatamente nei suoi contenuti.

Ai fini, invece, dell'esclusione dell'operatore economico privato dalla gara pubblica, l'inadempimento, nel pregresso rapporto, deve aver inciso sull'elemento fiduciario nei confronti dell'aspirante aggiudicatario, a seguito di un suocomportamento gravemente negligente o intenzionalmente malizioso, elusivo.

“Ne consegue che il giudizio non è meramente riconducibile a quello privatistico, di cui al più volte citato articolo 1453 codice civile, ma impone la valutazione di circostanze ulteriori, anche estrinseche e soggettive, dalle quali la p.a. appaltatrice possa ragionevolmente temere dell’affidabilità dell’impresa” (TAR Molise, Campobasso, Sezione I, 23-06-2010, n.236).

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l'esclusione dell'impresa da una gara d'appalto, per grave negligenza o mala fede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati dalla stessa Stazione appaltante, si caratterizza come misura di natura cautelare diretta ad evitare la situazione di pericolo e di allarme sociale che potrebbe discendere dalla stipulazione di un contratto tra l' Amministrazione pubblica e soggetti ritenuti inaffidabili.

Per determinarsi un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia, occorre che il comportamento dell'operatore economico privato, nei pregressi rapporti contrattuali, sia stato o gravemente colposo ( grave negligenza) o intenzionalmente doloso ( malafede).

Ne deriva, in buona sostanza, che la lesione dell'elemento fiduciario trova la sua ragione di esistenza in valutazioni della Stazione appaltante dal carattere espressamente soggettivo, quindi discrezionale.

Anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 15-07-2003, n. 13, ha precisato che la percezione e la valutazione della gravità della negligenza o malafede devono essere stimati direttamente dalla Stazione appaltante, riconoscendole un ampio spazio di apprezzamento.

Però, un aspetto non va trascurato: il carattere discrezionale del provvedimento di esclusione impone alla pubblica Amministrazione di curare la parte motivazionale dell'atto formale, in punto di fatto e di diritto.

L'obbligo di motivazione è un principio generale che vale per tutti i provvedimenti discrezionali.

Che dir si voglia, lo strumento giuridico, attraverso il quale si possono rilevare le gravissime carenze istruttorie della Amministrazione pubblica, a danno del destinatario dell'atto, è la motivazione del provvedimento finale.

L’art. 3 della legge 241/90 prevede non soltanto un obbligo generale di motivazione, ma anche l’obbligo di indicare nella motivazione stessa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la pubblica amministrazione ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili.

La mancanza o l’incompletezza di uno solo di questi requisiti rende il provvedimento viziato per violazione di legge.

Nonostante la chiarezza e completezza dell'articolo 3 della legge 241/90, il legislatore ha voluto ribadire tale principio generale nell'articolo 38, lettera F, del D.Lgs n. 163 del 2006, richiedendo, da parte della Stazione appaltante, una motivata valutazione nella determinazione di esclusione per deficit di fiducia.

Questa espressione è chiaro indice della volontà del legislatore che l'esclusione dell'impresa, colpevole di negligenza o malafede, avvenga con una valutazione della Stazione appaltante finalizzata effettivamente al perseguimento del pubblico interesse.

In particolare, dalla motivazione del provvedimento di esclusione, deve emergere l'incidenza della malafede o negligenza dell'operatore economico privato nel pregresso inadempimento contrattuale, al fine di evitare che il deficit di fiducia venga strumentalizzato allo scopo di determinare l'esclusione “definitiva” dell'impresa dal mercato degli appalti pubblici.

Un dato è certo: seppure richiama criteri soggettivi e non definiti giuridicamente nel nostro ordinamento, la nascita o la rottura del rapporto fiduciario deve, sempre, in ogni caso, essere finalizzata alla realizzazione di un Pubblico Interesse, inteso come interesse per l'intera Collettività e non dell’Amministrazione che bandisce la gara.

Ne deriva, inoltre, che l'esclusione dell'impresa dalla gara è viziata da eccesso di potere se l'inadempimento pregresso è stato modesto e non ha inciso negativamente sulla qualità dei lavori, servizi, forniture pubbliche oppure gli utenti non hanno mai mosso contestazioni o segnalato disservizi.

La giurisprudenza amministrativa è sempre rigorosa nel pretendere una motivata valutazione, precisa e circostanziata, dei fatti che hanno determinato la rottura della fiducia.

 “il provvedimento di revoca ha fatto chiaro riferimento alle ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di non poter più avviare un nuovo rapporto contrattuale con la Cooperativa. Tali ragioni, come si è prima esposto, non risultano frutto di una valutazione censurabile nemmeno per difetto di motivazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14-01-2013, n. 149)

Interessante anche la sentenza del Consiglio di Stato del 03-08-2011, n.4629.

Dagli atti esaminati dai giudici di Palazzo Spada, risulta che, a seguito della contestazione da parte del Comune, in una precedente operazione di sepoltura, l'impresa aggiudicataria aveva giustificato il proprio comportamento ad eventi a sé non imputabili (la pioggia). La disposta esclusione è, quindi, per la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, infondata, in quanto il Comune doveva fornire un’adeguata prova della negligenza ed il provvedimento di esclusione doveva contenere una adeguata motivazione.

Alla luce di quanto già esposto, al fine di assolvere all'onere motivazionale, occorre che la Stazione appaltante svolga prioritariamente una adeguata istruttoria e poi indichi espressamente nel provvedimento di esclusione:

-l'inadempienza, da parte dell'operatore economico privato, nell'esecuzione di uno specifico contratto pubblico;

-che l'inadempienza contrattuale è stata determinata da un comportamento negligente o in malafede;

-la gravità della negligenza o malafede;

-come tale gravità faccia venir meno il requisito dell'affidabilità dell'impresa;

-come la rottura della fiducia incida sul pubblico interesse a stipulare un nuovo contratto con quell'impresa privata.

 “occorre che il provvedimento di esclusione sia adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni del convincimento circa la mancanza del requisito di affidabilità dell'impresa partecipante alla gara”

(TAR Piemonte, Torino, Sezione II, 05-03-2012, n. 303)

 Ai fini di ciò, l'Amministrazione potrà ricorrere a qualsiasi mezzo di prova.

L'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento del contratto pubblico può essere anche motivata per relationem all'atto con cui, in un precedente rapporto contrattuale, la Stazione appaltante aveva già provveduto ad evidenziare la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla medesima impresa.

In particolare, può essere richiamato un altro provvedimento, della stessa Stazione appaltante, che dispone la risoluzione unilaterale di un precedente contratto d'appalto, per grave negligenza o malafede dell'operatore economico privato che concorre alla nuova gara pubblica.

L’intervenuta risoluzione del pregresso rapporto contrattuale, a seguito di contestazione all'impresa concorrente di specifici e reiterati contegni contrattuali di per sè soli sufficienti ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario, giustifica ex se l' esclusione dalla gara pubblica.

Ma va tenuto conto che, in alcune pronunce, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, laddove la Stazione appaltante, nonostante la grave negligenza o malafede dell'impresa privata nel precedente rapporto contrattuale, non avesse proceduto allo scioglimento del vincolo, questa scelta non costituisce di per sé prova della insussistenza delle inadempienze addebitate all'impresa.

Ebbene, in questi casi, la scelta dell'Amministrazione di favorire il mantenimento in vita del contratto pubblico può essere determinato da ulteriori ragioni di opportunità e di interesse pubblico (a titolo di esempio: per la prossimità della scadenza del contratto; per la necessità di disporre del bene, anche se in ritardo; per ragioni di pubblica utilità dell'oggetto).

Ai fini dell'assolvimento all'onere motivazionale, imposto dall'articolo 38, lettera F, del D.Lgs n. 163 del 2006, il provvedimento di esclusione potrà richiamare anche delle note di contestazioni, delle relazioni di consulenti o di esperti contabili o di periti, oltreché relazioni predisposte dagli uffici della medesima Stazione appaltante. .

L'obbligo di una adeguata motivazione sussiste anche nel caso in cui, nonostante nel pregresso rapporto contrattuale l'impresa privata si è resa responsabile di grave negligenza o malafede, la Stazione appaltante ritenga ugualmente di instaurare un nuovo rapporto contrattuale con la stessa impresa inadempiente.

Anzi, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, incombe sulla Stazione appaltante un obbligo di rafforzata motivazione. In molti casi, infatti, si riscontra il reiterato affidamento dei contratti pubblici alle “medesime imprese” nonostante le precedenti gravi inadempienze contrattuali: scelta che potrebbe nascondere dei collegamenti tra le suddette imprese e i dirigenti addetti alla gestione delle gare di appalto.

La motivazione del provvedimento di esclusione per deficit di fiducia, rappresenta, quindi, una lente d'ingrandimento che mette in chiara luce la scelta discrezionale della Stazione appaltante e le ragioni poste alla base del proprio convincimento.

Ma, forse, tutto questo concretamente non basta.

È necessario che il cittadino – utente, attraverso un “controllo democratico”, solleciti gli Amministratori locali a colpire i funzionari “infedeli” e a mostrare il “pugno duro” contro i favoritismi e le discriminazioni in sede di gara pubblica, al fine di garantire il corretto “gioco” delle forze di mercato e l'individuazione della migliore impresa privata per il soddisfacimento degli interessi della Collettività.

Questo avviene, soprattutto, attraverso la segnalazione, da parte dei fruitori dei servizi o beni pubblici, di ogni tipi di disservizio riscontrato e anche (e perché no) del buon servizio espletato dall'operatore economico privato aggiudicatario del contratto pubblico.

Oggi, tutto questo è ancora più semplice, grazie ad Internet e alla digitalizzazione dell'azione amministrativa che, al fine di migliorare i servizi per i cittadini e le imprese, permette di accedere alla banca dati, contenente delibere e determinazioni dirigenziali, direttamente dai siti istituzionali.

La vox populi, infatti, non sarebbe facilmente trascurabile dai dirigenti in sede di procedura ad evidenza pubblica e, soprattutto, nella delicatissima fase di stesura della parte motivazionale di un provvedimento di esclusione dalla gara per la rottura della fiducia verso una determinata impresa privata.

Ciò che deve trovare pieno riconoscimento, infatti, deve essere esclusivamente l'interesse pubblico come interesse della Collettività.

Non si può dimenticare che la quotidianità di ciascun individuo e di ogni nucleo familiare è fortemente condizionata dai contratti pubblici: dal servizio di trasporto alla mensa degli alunni a scuola; dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta al servizio riscossioni imposte; dalla pulizia degli uffici comunali al servizio di sepoltura nei cimiteri cittadini.

Gli esempi sono infiniti.

Ragion per cui, è fondamentale considerare l'importanza di quelle determinazioni dirigenziali che, inevitabilmente, condizioneranno la nostra vita, dal momento che hanno per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di un'opera, di un servizio o di una fornitura pubblica ad un operatore economico privato.

L'articolo 38, comma 1, lettera F, prima parte, del del D.Lgs. 163 del 2006 prevede che siano esclusi, dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti contratti pubblici.

Questa ipotesi di esclusione ha delle caratteristiche particolari, per le quali, in diverse occasioni, la giurisprudenza amministrativa e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono intervenute per fornire puntuali e rigorosi chiarimenti.

In particolare, non è sufficiente che l'impresa privata abbia commesso una qualsiasi violazione del dovere di diligenza nell'adempimento di pregresse obbligazioni contrattuali o che i lavori siano stati eseguiti in modo non corrispondente alle esigenze del committente.

Per configurarsi questa ipotesi di esclusione dalla gara, occorre, soprattutto, che il pregresso inadempimento contrattuale abbia recato pregiudizio alla fiducia che la Stazione appaltante deve poter riporre ex ante nell'impresa privata cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale.

È evidente, quindi, la differenza tra la valutazione del grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex articolo 1453 del Codice civile e la valutazione della grave negligenza ai fini dell'esclusione dalla gara ex articolo 38, lettera F del Codice dei contratti pubblici.

Ai fini della risoluzione del contratto, ex articolo 1453 Cc, l'inadempimento deve pregiudicare la realizzazione della causa di quel specifico contratto, il quale andrà analizzato dettagliatamente nei suoi contenuti.

Ai fini, invece, dell'esclusione dell'operatore economico privato dalla gara pubblica, l'inadempimento, nel pregresso rapporto, deve aver inciso sull'elemento fiduciario nei confronti dell'aspirante aggiudicatario, a seguito di un suocomportamento gravemente negligente o intenzionalmente malizioso, elusivo.

“Ne consegue che il giudizio non è meramente riconducibile a quello privatistico, di cui al più volte citato articolo 1453 codice civile, ma impone la valutazione di circostanze ulteriori, anche estrinseche e soggettive, dalle quali la p.a. appaltatrice possa ragionevolmente temere dell’affidabilità dell’impresa” (TAR Molise, Campobasso, Sezione I, 23-06-2010, n.236).

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l'esclusione dell'impresa da una gara d'appalto, per grave negligenza o mala fede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati dalla stessa Stazione appaltante, si caratterizza come misura di natura cautelare diretta ad evitare la situazione di pericolo e di allarme sociale che potrebbe discendere dalla stipulazione di un contratto tra l' Amministrazione pubblica e soggetti ritenuti inaffidabili.

Per determinarsi un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia, occorre che il comportamento dell'operatore economico privato, nei pregressi rapporti contrattuali, sia stato o gravemente colposo ( grave negligenza) o intenzionalmente doloso ( malafede).

Ne deriva, in buona sostanza, che la lesione dell'elemento fiduciario trova la sua ragione di esistenza in valutazioni della Stazione appaltante dal carattere espressamente soggettivo, quindi discrezionale.

Anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 15-07-2003, n. 13, ha precisato che la percezione e la valutazione della gravità della negligenza o malafede devono essere stimati direttamente dalla Stazione appaltante, riconoscendole un ampio spazio di apprezzamento.

Però, un aspetto non va trascurato: il carattere discrezionale del provvedimento di esclusione impone alla pubblica Amministrazione di curare la parte motivazionale dell'atto formale, in punto di fatto e di diritto.

L'obbligo di motivazione è un principio generale che vale per tutti i provvedimenti discrezionali.

Che dir si voglia, lo strumento giuridico, attraverso il quale si possono rilevare le gravissime carenze istruttorie della Amministrazione pubblica, a danno del destinatario dell'atto, è la motivazione del provvedimento finale.

L’art. 3 della legge 241/90 prevede non soltanto un obbligo generale di motivazione, ma anche l’obbligo di indicare nella motivazione stessa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la pubblica amministrazione ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili.

La mancanza o l’incompletezza di uno solo di questi requisiti rende il provvedimento viziato per violazione di legge.

Nonostante la chiarezza e completezza dell'articolo 3 della legge 241/90, il legislatore ha voluto ribadire tale principio generale nell'articolo 38, lettera F, del D.Lgs n. 163 del 2006, richiedendo, da parte della Stazione appaltante, una motivata valutazione nella determinazione di esclusione per deficit di fiducia.

Questa espressione è chiaro indice della volontà del legislatore che l'esclusione dell'impresa, colpevole di negligenza o malafede, avvenga con una valutazione della Stazione appaltante finalizzata effettivamente al perseguimento del pubblico interesse.

In particolare, dalla motivazione del provvedimento di esclusione, deve emergere l'incidenza della malafede o negligenza dell'operatore economico privato nel pregresso inadempimento contrattuale, al fine di evitare che il deficit di fiducia venga strumentalizzato allo scopo di determinare l'esclusione “definitiva” dell'impresa dal mercato degli appalti pubblici.

Un dato è certo: seppure richiama criteri soggettivi e non definiti giuridicamente nel nostro ordinamento, la nascita o la rottura del rapporto fiduciario deve, sempre, in ogni caso, essere finalizzata alla realizzazione di un Pubblico Interesse, inteso come interesse per l'intera Collettività e non dell’Amministrazione che bandisce la gara.

Ne deriva, inoltre, che l'esclusione dell'impresa dalla gara è viziata da eccesso di potere se l'inadempimento pregresso è stato modesto e non ha inciso negativamente sulla qualità dei lavori, servizi, forniture pubbliche oppure gli utenti non hanno mai mosso contestazioni o segnalato disservizi.

La giurisprudenza amministrativa è sempre rigorosa nel pretendere una motivata valutazione, precisa e circostanziata, dei fatti che hanno determinato la rottura della fiducia.

 “il provvedimento di revoca ha fatto chiaro riferimento alle ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di non poter più avviare un nuovo rapporto contrattuale con la Cooperativa. Tali ragioni, come si è prima esposto, non risultano frutto di una valutazione censurabile nemmeno per difetto di motivazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14-01-2013, n. 149)

Interessante anche la sentenza del Consiglio di Stato del 03-08-2011, n.4629.

Dagli atti esaminati dai giudici di Palazzo Spada, risulta che, a seguito della contestazione da parte del Comune, in una precedente operazione di sepoltura, l'impresa aggiudicataria aveva giustificato il proprio comportamento ad eventi a sé non imputabili (la pioggia). La disposta esclusione è, quindi, per la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, infondata, in quanto il Comune doveva fornire un’adeguata prova della negligenza ed il provvedimento di esclusione doveva contenere una adeguata motivazione.

Alla luce di quanto già esposto, al fine di assolvere all'onere motivazionale, occorre che la Stazione appaltante svolga prioritariamente una adeguata istruttoria e poi indichi espressamente nel provvedimento di esclusione:

-l'inadempienza, da parte dell'operatore economico privato, nell'esecuzione di uno specifico contratto pubblico;

-che l'inadempienza contrattuale è stata determinata da un comportamento negligente o in malafede;

-la gravità della negligenza o malafede;

-come tale gravità faccia venir meno il requisito dell'affidabilità dell'impresa;

-come la rottura della fiducia incida sul pubblico interesse a stipulare un nuovo contratto con quell'impresa privata.

 “occorre che il provvedimento di esclusione sia adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni del convincimento circa la mancanza del requisito di affidabilità dell'impresa partecipante alla gara”

(TAR Piemonte, Torino, Sezione II, 05-03-2012, n. 303)

 Ai fini di ciò, l'Amministrazione potrà ricorrere a qualsiasi mezzo di prova.

L'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento del contratto pubblico può essere anche motivata per relationem all'atto con cui, in un precedente rapporto contrattuale, la Stazione appaltante aveva già provveduto ad evidenziare la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla medesima impresa.

In particolare, può essere richiamato un altro provvedimento, della stessa Stazione appaltante, che dispone la risoluzione unilaterale di un precedente contratto d'appalto, per grave negligenza o malafede dell'operatore economico privato che concorre alla nuova gara pubblica.

L’intervenuta risoluzione del pregresso rapporto contrattuale, a seguito di contestazione all'impresa concorrente di specifici e reiterati contegni contrattuali di per sè soli sufficienti ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario, giustifica ex se l' esclusione dalla gara pubblica.

Ma va tenuto conto che, in alcune pronunce, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, laddove la Stazione appaltante, nonostante la grave negligenza o malafede dell'impresa privata nel precedente rapporto contrattuale, non avesse proceduto allo scioglimento del vincolo, questa scelta non costituisce di per sé prova della insussistenza delle inadempienze addebitate all'impresa.

Ebbene, in questi casi, la scelta dell'Amministrazione di favorire il mantenimento in vita del contratto pubblico può essere determinato da ulteriori ragioni di opportunità e di interesse pubblico (a titolo di esempio: per la prossimità della scadenza del contratto; per la necessità di disporre del bene, anche se in ritardo; per ragioni di pubblica utilità dell'oggetto).

Ai fini dell'assolvimento all'onere motivazionale, imposto dall'articolo 38, lettera F, del D.Lgs n. 163 del 2006, il provvedimento di esclusione potrà richiamare anche delle note di contestazioni, delle relazioni di consulenti o di esperti contabili o di periti, oltreché relazioni predisposte dagli uffici della medesima Stazione appaltante. .

L'obbligo di una adeguata motivazione sussiste anche nel caso in cui, nonostante nel pregresso rapporto contrattuale l'impresa privata si è resa responsabile di grave negligenza o malafede, la Stazione appaltante ritenga ugualmente di instaurare un nuovo rapporto contrattuale con la stessa impresa inadempiente.

Anzi, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, incombe sulla Stazione appaltante un obbligo di rafforzata motivazione. In molti casi, infatti, si riscontra il reiterato affidamento dei contratti pubblici alle “medesime imprese” nonostante le precedenti gravi inadempienze contrattuali: scelta che potrebbe nascondere dei collegamenti tra le suddette imprese e i dirigenti addetti alla gestione delle gare di appalto.

La motivazione del provvedimento di esclusione per deficit di fiducia, rappresenta, quindi, una lente d'ingrandimento che mette in chiara luce la scelta discrezionale della Stazione appaltante e le ragioni poste alla base del proprio convincimento.

Ma, forse, tutto questo concretamente non basta.

È necessario che il cittadino – utente, attraverso un “controllo democratico”, solleciti gli Amministratori locali a colpire i funzionari “infedeli” e a mostrare il “pugno duro” contro i favoritismi e le discriminazioni in sede di gara pubblica, al fine di garantire il corretto “gioco” delle forze di mercato e l'individuazione della migliore impresa privata per il soddisfacimento degli interessi della Collettività.

Questo avviene, soprattutto, attraverso la segnalazione, da parte dei fruitori dei servizi o beni pubblici, di ogni tipi di disservizio riscontrato e anche (e perché no) del buon servizio espletato dall'operatore economico privato aggiudicatario del contratto pubblico.

Oggi, tutto questo è ancora più semplice, grazie ad Internet e alla digitalizzazione dell'azione amministrativa che, al fine di migliorare i servizi per i cittadini e le imprese, permette di accedere alla banca dati, contenente delibere e determinazioni dirigenziali, direttamente dai siti istituzionali.

La vox populi, infatti, non sarebbe facilmente trascurabile dai dirigenti in sede di procedura ad evidenza pubblica e, soprattutto, nella delicatissima fase di stesura della parte motivazionale di un provvedimento di esclusione dalla gara per la rottura della fiducia verso una determinata impresa privata.

Ciò che deve trovare pieno riconoscimento, infatti, deve essere esclusivamente l'interesse pubblico come interesse della Collettività.

Non si può dimenticare che la quotidianità di ciascun individuo e di ogni nucleo familiare è fortemente condizionata dai contratti pubblici: dal servizio di trasporto alla mensa degli alunni a scuola; dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta al servizio riscossioni imposte; dalla pulizia degli uffici comunali al servizio di sepoltura nei cimiteri cittadini.

Gli esempi sono infiniti.

Ragion per cui, è fondamentale considerare l'importanza di quelle determinazioni dirigenziali che, inevitabilmente, condizioneranno la nostra vita, dal momento che hanno per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di un'opera, di un servizio o di una fornitura pubblica ad un operatore economico privato.