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Espulsione di un “Imam” e Corte Costituzionale

Austria
libertà religiosa
libertà religiosa

Abstract

Il diritto alla libertà di religione è volto alla tutela delle convinzioni più intime di una persona ed esse attengono all’identità stessa del singolo individuo; questo diritto costituisce la base di ogni ordinamento liberal-democratico. È uno dei più importanti “Grundrechte”, per la cui conquista ci sono voluti secoli e secoli (nonché guerre a non finire) e che viene, pure al giorno d’oggi, messo in discussione in alcuni Stati extraeuropei.

Ai fini dell’esercizio del diritto de quo, è importante pure l’aspetto corporativo-istituzionale della “Religionsfreiheit”, che attiene all’esercizio di questo diritto non soltanto singolarmente (“forum internum”), ma “in Gemeinschaft mit anderen”. Di fondamentale importanza, è che lo Stato assuma, nei confronti delle comunità religiose, un atteggiamento “neutrale”, il che avviene, se è assicurata la laicità dello Stato stesso.

 

Indice:  

1. Provvedimenti adottati nei confronti dell’“Imam”  

2. Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale  

3. Le impugnate norme dell’“Islamgesetz” non contrastano, né con la Costituzione Federale, né con la CEDU  

4. Esclusa la dedotta “Willkür” da parte del “Bundesverwaltungsgericht”  

5. Requisiti per l’ottenimento e il rinnovo di un’“Aufenthaltstitel”  

6. Gli scopi perseguiti con l’emanazione dell’“Islamgesetz” del 2015

 

1. Provvedimenti adottati nei confronti dell’“Imam”

Il ricorrente, cittadino della Turchia e dipendente di questo Stato, era stato inviato, nell’ottobre 2015, dalla Turchia in missione in Austria, quale “Imam” (sacerdote islamico) e ivi aveva ottenuto, dalle autorità, un permesso di soggiorno. Espletava il proprio ministero a Villach (Carinzia). Sosteneva di percepire, dallo Stato della Turchia, uno stipendio mensile di circa 2.100 Euro, importo, che gli sarebbe stato corrisposto dal Consolato Generale della Turchia in Austria.

Nel settembre 2017, il ricorrente aveva presentato, alle autorità austriache, istanza, intesa ad ottenere la rinnovazione del permesso di soggiorno (ai sensi del § 24 NAG (“Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz”).

In data 13.3.2018 il “Magistrat” della città di Villach aveva chiesto al “Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl” (Ufficio Federale per gli Stranieri e Asilo), di verificare, se sussistessero i presupposti per l’emanazione di un provvedimento che ponesse termine al soggiorno, in Austria, del predetto “Imam” in quanto era dell’avviso che non ci fossero i presupposti per l’accoglimento della richiesta di proroga.

Con provvedimento di data 13.6.2018, notificato al ricorrente insieme all’intimazione di fare ritorno in Turchia (§ 52, 4° comma, FPG (Fremdenpolizeigesetz – Legge di P.S. sugli Stranieri)), veniva concesso il termine di 14 giorni per l’espatrio volontario e disposto il divieto di reingresso (in Austria) per la durata di anni tre.

Proposta “Beschwerde” (reclamo) contro il provvedimento de quo, il “Bundesverwaltungsgericht – BVWG” – (Supremo Giudice Amministrativo), rigettava  – fatta eccezione per la durata del divieto di reingresso in Austria, che veniva ridotto a mesi 18 – il gravame, poiché 1) non vi era motivo ostativo all’espulsione, 2) l’Imam non poteva invocare, a proprio favore, alcun diritto per continuare il proprio soggiorno a Villach e 3) perché sussisteva un interesse pubblico prevalente (su quello del reclamante), acché la permanenza del reclamante in Austria avesse termine. Il provvedimento di espulsione, osservava, infine, il “Bundesverwaltungsgericht”, non costituiva violazione dell’articolo 8 CEDU.

 

2. Ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale

Il successivo ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale (“Verfassungsgerichtshof - VfGH”), veniva proposto ai sensi dell’articolo 144 “Bundesverfassungsgesetz - B-VG” (Costituzione Federale).

Con riferimento alla dedotta incostituzionalità del § 6, 2° comma, dell’”Islamgesetz (IslG)” del 2015 (Legge sulle comunità islamiche), la Corte Costituzionale osservava, che la stessa era infondata. La citata norma prevede, che obbligati a procurare i mezzi, anche finanziari, per l’attività delle comunità di culto islamiche, sono, esse stesse e gli aderenti a questa fede religiosa in Austria. Ciò, in base al principio della “Selbsterhaltungsfähigkeit” (capacita di autosostenersi), sancita dal § 4, 1° comma, dell’”Islamgesetz” (abbrev. IslG).

È ben vero, osservava il VfGH, che il § 6, 2° comma, IslG, “interferisce” nella libertà delle comunità islamiche in Austria, limitando le modalità, attraverso le quali queste comunità, legalmente riconosciute, possono procurarsi  le risorse economiche per la propria attività. Tuttavia,  questa “interferenza” non è tale, da configurare un’inammissibile “intromissione” nelle “inneren Angelegenheiten” (“affari interni” o “interna corporis”, che dir si voglia) delle  comunità islamiche e, comunque, tale da costituire violazione dell’articolo 15 StGG (Staatsgrundgesetz – Legge fondamentale sulle libertà); è configurabile un’”intromissione” sproporzionata nel diritto della libertà di religione (articolo 9 CEDU).

La tutela accordata dal citato articolo 9, 1° comma, CEDU, è comprensiva pure del rispetto degli “affari interni” delle comunità religiose e i limiti alla libertà di religione, non possono essere altri, che quelli previsti dal 2° comma del § 9 CEDU. È giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (ved., per esempio, VfSlg 11.574/1987), che negli “interna corporis” di comunità religiose legalmente riconosciute, lo Stato non è legittimato a intervenire in senso riduttivo mediante legge ordinaria (ciò contrasterebbe con l’articolo 15 StGG). Neppure, il potere esecutivo ha titolo per interferire negli stessi (ved. VfSlg 2944/1955). Vi sono, però, limiti di ordine pubblico e d’interesse pubblico, che devono essere rispettati.

Sopra abbiamo accennato al principio della “Selbsterhaltungsfähigkeit” delle comunità religiose legalmente riconosciute. Da questo principio discende pure quello dell’indipendenza e dell’autonomia di queste comunità.

Il riconoscimento, che conferisce alle comunità personalità giuridica, viene concesso anche sul presupposto, che la comunità abbia almeno una “mittelfristige Existenz”, vale dire, non sia destinata a “sciogliersi” entro breve termine (ved. VfSlg 18.965/2009).

Il mantenimento dell’indipendenza e dell’autonomia delle comunità religiose legalmente riconosciute dallo Stato (che ha operato l’“Anerkennung”), ma, anche e soprattutto, da altri Stati e istituzioni estere, è d’interesse pubblico ed è volto a garantire, in ultima analisi, pure la libertà di esercizio del culto da parte dei singoli aderenti alle comunità religiose. Per salvaguardare la stessa, è “im öffentlichen Interesse” (d’interesse pubblico), che i mezzi finanziari necessari per l’attività (ordinaria) delle comunità religiose, provengano dall’interno (e non dall’estero). Il divieto di percepire dall’estero mezzi finanziari per l’attività ”ordinaria” delle comunità islamiche (deducibile dal disposto secondo il quale questi mezzi devono provenire dagli aderenti (alla comunità) residenti in Austria, è stato sancito, come già accennato, allo scopo di assicurare l’autonomia e l’indipendenza delle comunità religiose e di “preservarle” da “influenze” esercitate/esercitabili da altri Stati (nel caso de quo, dalla Turchia) o da istituzioni degli stessi (in altre parole, si intende impedire, che i “sacerdoti” siano “esterodiretti”. Ne consegue, che il divieto di cui sopra, non può essere considerato (articolo 15 StGB) un’interferenza inammissibile negli “interna corporis” delle comunità islamiche.

 

3. Le impugnate norme dell’“Islamgestz” non contrastano, né con la Costituzione federale, né con la CEDU

Il VfGH ha anche statuito, che nel disposto di cui al § 6, 2° comma, IslG, qualora interpretato “verfassungskonform”, cioè in conformità ai dettami della Costituzione Federale, non è ravvisabile neppure una limitazione eccessiva delle garanzie sancite dall’articolo 9 CEDU, tenuto conto dello scopo della norma de qua - il cui “Regelungsziel” essendo quello di prevenire influenze “esterne” sull’attività delle comunità, sulla dottrina religiosa e sull’esercizio del diritto alla  libertà di religione da parte di ciascun “fedele”.

Se da una norma di legge viene salvaguardato, che quanto necessario per coprire le spese correnti inerenti all’attività delle comunità islamiche, non deve provenire dall’estero e, inoltre, che la “sorveglianza” sull’attività dei ministri di culto, è sottratta a istituzioni estere, una norma del genere non può essere considerata “sproporzionata” rispetto al fine, che s’intende conseguire per effetto della stessa.

Ha negato, la Corte Costituzionale, che il comma 2° del § 6 dell’IslG, possa violare l’articolo 7 del B-VG-“Bundesverfassungsgesetz”, che sancisce il principio di parità, oppure l’articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione), non essendo ravvisabile, per effetto del suddetto disposto normativo, un’ingiustificata “Ungleichbehandlung” (disparità di trattamento), una discriminazione delle comunità islamiche rispetto ad altre comunità religiose legalmente riconosciute.

È ben vero, che il “Gleichheitsgrundsatz” (articolo 7 B-VG), ovviamente, vincola anche il legislatore (ved. VfSlg 13.327/1993 e 16.407/2001), proibendo l’emanazione di norme che non sono “sachlich begründet”. Tuttavia, entro il perimetro ora indicato, al legislatore non è inibito, perseguire gli obiettivi nei modi da esso ritenuti più adeguati (ved. VfSlg 16.504/2002).

Il divieto di proibire “influenze” di Stati esteri o d’istituzioni degli stessi, sulla “gestione” ordinaria delle comunità islamiche (al pari di altre comunità religiose legalmente riconosciute), è “sachlich gerechtfertigt” (giustificato da ragioni di carattere oggettivo) e non in contrasto con l’articolo 7 B-VG.

A proposito della dedotta violazione dell’articolo 14 CEDU (interpretato anche alla luce del disposto di cui all’articolo 9 della stessa CEDU), la Corte europea dei diritti dell’uomo (COMMAedu), ha sentenziato, più volte, che agli Stati, che hanno ratificato questa Convenzione, è riconosciuta una certa discrezionalità (ved. COMMAedu 17.2.2011,  Appl. 12.884/03) per quanto concerne il finanziamento di comunità religiose, legalmente riconosciute e che l’introduzione di garanzie – disposte dal legislatore – atte a preservare indipendenza e autonomia delle stesse dall’estero, non eccede il perimetro “des Ermessens” (della discrezionalità) spettante al Gesetzgeber”.

Per quanto concerne la doglianza, secondo la quale il disposto del comma 2° del § 6 IslG sarebbe troppo “indefinito”, per cui sussisterebbe violazione dell’articolo 18 B-VG, il VfGH ha precisato, che, ai fini della verifica della determinatezza (mediante la quale si persegue l’obiettivo di rendere prevedibile il comportamento delle autorità, secondo i postulati dello Stato di diritto) di una norma, va tenuto conto, non soltanto del dato letterale della norma, ma altresì dell’oggetto e dello scopo della stessa (ved. VfSlg 15.447/1999).  Soltanto qualora, previa adozione dei criteri interpretativi ora esposti, non sia possibile stabilire “was im konkreten Fall rechtens ist”, vale a dire, che cosa è conforme a diritto nel caso concreto, una norma è in contrasto con il disposto dell’articolo 18 B-VG (ved. VfSlg 18.738/2009 e 16.137/2001).

 

4. Esclusa la dedotta “Willkür” da parte del “Bundeverwaltungsgericht”

Il “Bundesverwaltungsgericht” non ha, secondo la Corte Costituzionale, attribuito alle norme (della cui interpretazione si è doluto il ricorrente) un “significato” errato; non ha operato una violazione del principio di parità di trattamento, neanche tra stranieri. Ciò si sarebbe verificato, se il BVWG si fosse comportato in modo arbitrario, cioè se si sarebbe reso responsabile di “Willkür”, il che non è riscontrabile nel caso sottoposto al vaglio di esso VfGH.

Sarebbe il caso di parlare  di “Willkür” (comportamento arbitrario) da parte del BVWG (arbitrarietà, che si rifletterebbe su diritti costituzionali garantiti), se quest’autorità avesse 1) ripetutamente travisato il contenuto e il significato di norme, 2) non avesse preso in considerazione questioni di diritto di particolare rilevanza e importanza, 3) si fosse astenuto da qualsiasi attività di carattere istruttorio, 4) avesse ignorato totalmente le richieste delle parti o 5) non avesse preso in considerazione le risultanze degli atti del procedimento dinanzi ad esso instaurato. “Willkür” – ovviamente – vi sarebbe anche stata, se qualcuno si fosse – magari – inventato giurisprudenza inesistente (al fine, s’intende, di sdebitarsi presso chi aveva patrocinato la nomina). Anche questo, si dice, sarebbe successo. Il BVWG, nel caso de quo, si è strettamente attenuto alla normativa vigente, senza indulgere, minimamente, a clientelismi o/e favoritismi.

Rigettata veniva la “Beschwerde” proposta dinanzi al VfGH, anche con riferimento alla pretesa violazione, da parte del BVWG, dell’obbligo di motivazione del proprio provvedimento, dato che esso “entspricht den rechtsstaatlichen Anforderungen einer Begründung gerichtlicher Entscheidung” ed  è suscettibile di un controllo ex post da parte del VfGH; la censura di arbitrarietà, era, pertanto, infondata, anche sotto questo profilo (ved. VfSlg 27.6. 2018, E 983/2018).

Ha osservato poi la Corte Costituzionale, che il BVWG aveva anche interpretato correttamente il paragrafo 6, 2° comma, IslG, in relazione alle norme contenute nel NAG (“Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz”), in particolare al § 11 NAG.

 

5. Requisiti per l’ottenimento e il rinnovo di un “Aufenthaltstitel”

Richiede, il § 11, comma 2°, NAG, che un “Aufenthaltstitel”, vale a dire un permesso di soggiorno, può essere accordato e, ovviamente, anche “rinnovato”, soltanto qualora lo straniero, tra l’altro, 1) disponga di copertura assicurativa sanitaria, valida anche in Austria, per tutti i relativi rischi, 2) dal soggiorno non possano derivare oneri finanziari per un ente pubblico austriaco, 3) il soggiorno stesso, non sia in contrasto con interessi di carattere pubblico.

Aveva, giustamente, sottolineato il BVWG (e questi assunti sono stati pienamente condivisi dal VfGH), che il ricorrente, nel procedimento dinanzi alla “Niederlassungsbehörde”, non si era per nulla attivato, al fine di provare di poter disporre di una copertura assicurativa sanitaria omnicomprensiva in Austria.

Il BVWG poteva tenere conto soltanto di fatti, che avrebbero dovuto essere oggetto di prova nel procedimento dinanzi alla “Niederlassungsbehörde”. Il ricorrente, funzionario dello Stato della Turchia, non aveva pagato imposte in Austria e, di conseguenza, non era “pflichtversichert” (non aveva l’assicurazione obbligatoria contro le malattie); non poteva essere considerato lavoratore dipendente secondo il diritto austriaco. Infatti, il ricorrente aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno in quanto “catalogato” quale “Sonderfall unselbsständiger Erwerbstätigkeit” (caso particolare di attività professionale autonoma).

Il fatto che il ricorrente venisse pagato, non dall’Associazione ATIB, ma da uno Stato estero, costituiva uno “schwerwiegenden Verstoß gegen die öffentliche Ordnung” (violazione grave dell’ordine pubblico) ai sensi del combinato disposto del § 11, 2° comma, n. 1, e comma 4°, n. 1., NAG. L’attività dell’Imam a Villach era contraria alle norme che la disciplinavano.

 

6. Gli scopi perseguiti con l’emanazione dell’“Islamgesetz”

L’IslG del 2015 era stato emanato per eliminare l’influenza di Stati esteri su comunità religiose in Austria. Il ricorrente non aveva mai messo in dubbio, di aver percepito pagamenti (cioè lo stipendio) dall’estero, vale a dire, che la sua attività di “Imam”, era stata remunerata da denaro proveniente dalla Turchia, per cui vi era stata “Auslandsfinanzierung”, vietata dall’IslG. Il divieto di “Auslandsfinanzierungen”, vale non soltanto per l’Associazione ATIB, ma anche per i singoli “sacerdoti” islamici. “Auslandsfinanzierungen sind generell nicht geduldet” (finanziamenti provenienti dall’estero, non sono tollerati). Una norma transitoria dell’IslG del 2015, stabiliva, che “Imame”, che al momento dell’entrata in vigore di questa legge e che venivano stipendiati da uno Stato estero, avrebbero dovuto lasciare l’Austria entro un anno (a decorrere dalla predetta data), per cui, anche l’espulsione, disposta nei confronti del ricorrente, era “rechtens” (legittima).

L’inosservanza dell’“Islamgesetz” da parte del ricorrente, configurava, chiaramente, un “Verstoß gegen die öffentliche Ordnung” (una violazione dell’ordine pubblico) e una “Gefährdung” (pericolo) della stessa. Questo pericolo doveva essere ritenuto anche attuale e persistente (“ist aktuell und dauert an”), in quanto il ricorrente intendeva permanere in Austria e ivi esercitare il proprio “ministero” religioso. Vi era, quindi, pericolo reale, che il ricorrente intendesse contravvenire, anche in futuro, all’IslG. Il fatto che l’”Imam” si fosse dimostrato – dinanzi alla “Niederlassungsbehörde” e pure dinanzi al “Bundesamt für Fremdenwesen” (Ufficio Federale per gli Stranieri) - non cooperativo, era da configurare quale “Gefährdung öffentlicher Interessen” (pericolo per interessi pubblici) ai sensi del combinato disposto del § 11, 2° comma, n. 1, e comma 4°, n. 1, NAG ed era, pertanto, pienamente giustificata pure la statuizione concernente il divieto di reingresso, pronunziato dal BVWG, a carico del ricorrente, che veniva comunque ridotto – per quanto riguardava la durata – a 18 mesi dal VfGH.

La norma di cui al § 6, 2° comma, IslG del 2015, non si poteva considerare sproporzionata, nell’intento di preservare l’indipendenza e l’autonomia delle comunità religiose islamiche austriache, da influenze di Stati esteri.

ll ricorrente, non ottemperando all’”invito” di lasciare – entro 14 giorni dalla notifica – l’Austria, aveva dimostrato, di non essere disposto a porre termine all’“unrechtmäßigen” soggiorno e aveva altresì palesato un mancato rispetto verso le leggi dello Stato “ospitante”.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale – costatato che le doglianze proposte dal ricorrente erano infondate e costatato, altresì, che nel corso del giudizio dinanzi ad esso VfGH, non era emerso, che il “Beschwerdeführer” fosse stato leso in altri suoi diritti garantiti dalla Costituzione Federale, rigettava il reclamo.