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Facebook: quanto vale la tua vita?

Facebook
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Il rapporto con i social network è da qualche anno al centro di numerosi dibattiti.

Gli anfratti più oscuri di questa complicata relazione sono ben rappresentati nella docu-serie “The social dilemma[1], dove proprio gli esperti della Silicon Valley mettono in guardia sulla pericolosità dei loro stessi prodotti.

Ciononostante, è innegabile il fatto che, al giorno d'oggi, i social network ospitino una buona parte della nostra vita di relazione (se non la maggior parte, per alcuni), al punto che il loro utilizzo per diversi anni consente di ritrovare, al loro interno, una componente importante del nostro passato, della nostra storia personale.

Di recente la questione è stata portata sui banchi del Tribunale di Bologna, il quale, con ordinanza in data 10.3.2021, si è espresso al riguardo svolgendo un ragionamento di particolare interesse sotto il profilo etico, prima ancora che giuridico.

Il caso in esame verteva sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da un avvocato appassionato di storia militare, il quale aveva lamentato l'improvvisa e ingiustificata cancellazione, da parte di Facebook, del proprio account personale e di due pagine ad esso collegate, che, nel corso degli ultimi dieci anni, erano stati gestiti con modalità “assai vivaci”[2].

Il primo profilo su cui ha posto enfasi il Tribunale di Bologna è di tipo patrimoniale, e ha ad oggetto il ruolo svolto dai dati personali nel contesto del rapporto fra utente e piattaforma social, giacché la gratuità del servizio reso dalla gran parte dei social network, è solo apparente: difatti, nel momento in cui ci iscriviamo ad una piattaforma social, contestualmente autorizziamo quest'ultima ad investire i nostri dati personali in favore di rapporti commerciali a noi del tutto sconosciuti. Pertanto, l'iscrizione ad un social network sottende un valore economico oggettivo, cioè quello dei nostri dati personali (“inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore[3]).

If you’re not paying for the product, then you are the product[4]

Il secondo profilo su cui si è soffermato il Tribunale di Bologna è, invece, di natura personale.

Secondo il Tribunale, infatti, è una “massima di comune e indiscussa esperienza” il fatto che la partecipazione ad un social network rappresenti “un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti. Rilevante a tal punto che la cancellazione ingiustificata della fitta rete di relazioni costruita dall'utente sulla piattaforma rappresenta, per l'utente stesso, un pregiudizio che travalica i confini del valore economico dei dati personali, e si configura come un danno grave ed irreparabile alla propria identità personale, che, attraverso il social network, si “costruisce” e si “rinforza”.

In ragione di ciò, il danno subito dall'utente nel caso in esame – e, quindi, la valutazione economica della vita di quest'ultimo per come realizzatasi su Facebook nel corso degli ultimi dieci anni – è risultato stimabile in euro 10.000,00, con riferimento all'account personale (a fronte del valore medio di un account Facebook pari a poco meno di euro 100), ed in euro 2.000,00 per ciascuna delle pagine collegate a quest'ultimo e dedicate a semplici hobbies.

Personalmente, se da un lato è innegabile che, sotto il profilo giuridico, la pronuncia in esame si pone a tutela degli interessi degli utenti delle piattaforme social, dall'altro lato, è altrettanto innegabile che la stessa pronuncia, sotto il profilo etico, ci induce per l'ennesima volta a riflettere sulla qualità del prodotto che offriamo alla nostra controparte contrattuale, ogni qualvolta ci apprestiamo ad iscriverci ad un social network.

Definirli “dati personali” è infatti alquanto riduttivo, trattandosi, al contrario, di una “parte di noi stessi” nelle mani di chi ne controlla lo sfruttamento e ne può decidere l'eliminazione pagando un “pedaggio” di soli 10.000 euro.

It's a marketplace that trades exclusively in human futures.[5]

 

[1]The Social Dilemma, Jeff Orlowski, 2020.

[2]In virgolettato le parole utilizzate dal Tribunale di Bologna nell'ordinanza in commento.

[3]Tribunale di Bologna, ord. 10.3.2021.

[4]Cit. Daniel Hövermann, da The Social Dilemma, Jeff Orlowski, 2020.

[5]Cit. Shoshana Zuboff, da The Social Dilemma, Jeff Orlowski, 2020.