L’utilizzo dei social network da parte dei dipendenti pubblici: verso l’aggiornamento del codice di comportamento
Lo scorso 13 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e che mira all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi dello stesso.
Nell’ambito di una più ampia riforma del pubblico impiego, il decreto-legge prevede l’aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito il “Codice di comportamento”) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo dei social network, con la finalità espressa[1] di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
Per meglio chiarire, la redigenda sezione dovrebbe contenere norme specifiche rivolte ai dipendenti pubblici[2] su come utilizzare Facebook, Instagram e gli altri social network senza ledere l’immagine della propria realtà.
In attesa di seguire l’evoluzione dell’iter legislativo del decreto-legge, di seguito alcune riflessioni di carattere giuridico e fattuale. Partiamo dalle prime.
Il Codice di comportamento vigente
Il Codice di comportamento è un insieme di principi generali e altre norme comportamentali indirizzati ai dipendenti pubblici con il fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, e la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare (in alcuni casi può comportare anche l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento) e può rilevare anche ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.
Il Codice di comportamento attualmente vigente, definito con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62[3], seppur non disciplina in maniera espressa e specifica l’utilizzo che i dipendenti pubblici possano fare dei social network, già contiene norme idonee a disciplinare anche tale aspetto. Se ne richiamano di seguito alcune.
- Art. 3, commi 2 e 3: a un primo e generico richiamo al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza che devono ispirare l’azione del dipendente, seguono: i) il divieto di utilizzo a fini privati di informazioni di cui il dipendente dispone per ragioni d’ufficio, e ii) l’obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all’immagine della pubblica amministrazione.
- Art. 10: è fatto divieto al dipendente pubblico, nei rapporti privati: i) di sfruttare e/o menzionare la posizione ricoperta nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino, nonché ii) di “assumere nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”.
- Art. 11, co. 3, primo periodo: è previsto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.
- L’art. 12, co. 2, è particolarmente calzante all’utilizzo dei social network. Esso prescrive: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.”
- Art. 12, co. 5: è previsto l’obbligo di osservanza del segreto d’ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
A ciò si aggiunga la possibilità, in capo alle amministrazioni, di adottare, nel rispetto della procedura individuata dall’art. 54, co. 5, del D. Lgs. n. 165/2001, codici di comportamento di natura integrativa e specificativa rispetto a quanto previsto dal codice di comportamento D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Brevi riflessioni conclusive
Alla luce di quanto sopra, ci si chiede se sia davvero necessario, da un punto di vista giuridico, ampliare il Codice di comportamento con disposizioni specifiche regolanti l’utilizzo dei social network da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Forse no, ma probabilmente l’intenzione del legislatore è quella di prendere formalmente atto dell’esigenza diffusamente sentita dalle pubbliche amministrazioni (e non solo) di introdurre regole comportamentali efficaci volte a evitare un uso – da parte dei propri dipendenti – dei social network che sia potenzialmente lesivo dei propri interessi.
E in quest’ottica, l’introduzione di una specifica sezione all’interno del Codice di comportamento, potrebbe anche avere un valore simbolico e perseguire una funzione deterrente.
Ulteriori e più specifiche considerazioni, ovviamente, potranno farsi una volta che saranno chiari il contenuto delle nuove prescrizioni e il grado di ingerenza che la loro applicazione comporterà nella sfera privata dei dipendenti interessati.
È utile ricordare, a tal proposito, che in capo agli organi competenti delle pubbliche amministrazioni sussiste un potere/dovere di vigilanza sull’applicazione del Codice di condotta.
In ogni caso, nel formulare le norme che costituiranno la sezione del Codice di comportamento annunciata dal decreto-legge, sarà necessario prendere in debita considerazione, oltre all’interesse delle pubbliche amministrazioni di tutelare la propria immagine, anche gli interessi e i diritti dei dipendenti, che diversamente rischiano di essere compromessi a vantaggio del primo, quali tra tutti il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, nonché la libertà d’espressione.
Non si dimentichi, infatti, che l’utilizzo dei social network è da tempo parte fondamentale della quotidianità dei cittadini italiani, che tra l’altro vi ricorrono in vario modo per comunicare e condividere pensieri, opinioni ed esperienze, anche di natura strettamente personale.
E la circostanza che nel decreto-legge sia citata solo la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione non deve far relegare in secondo piano i diritti e gli interessi dei lavoratori, che pur devono essere garantiti a seguito di un bilanciamento con gli interessi contrapposti.
[1] Nella comunicazione sul sito istituzionale del Ministro per la Pubblica Amministrazione (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/14-04-2022/decreto-pnnr-2-le-misure-la-pa) si legge quanto segue, sotto al paragrafo intitolato “Etica pubblica, codice di comportamento esteso ai social network”: “Il decreto prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo dei social network per tutelare l’immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.” Grassetto aggiunto.
[2] Destinatari degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e le altre categorie di soggetti individuate all’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Nel presente documento, per semplicità, ci si riferisce genericamente a tutti tali soggetti con il termine “dipendenti pubblici” o “dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
[3] D.P.R. emanato a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.