Fallimento - Corte di Cassazione: termini d’uso ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa
La Prima Sezione Civile della Cassazione, si è pronunciata su una importante questione di diritto fallimentare, con effetti rilevanti sulle imprese, vale a dire la nozione di termini d’uso esente dall’articolo 67, comma 3, lettera a), a mente del quale “non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”.
La Cassazione ha riconosciuto che la dizione normativa è di per sé non particolarmente chiara, mentre lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, mentre la precedente disciplina della revocatoria era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risanamento dell’impresa.
Secondo la Cassazione a fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in dottrina, nel riferimento alla relazione tra il fallito e l’accipiens o alla prassi del settore economico, o ad ambedue detti elementi, la soluzione più appagante è quella che privilegia il rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento.
La Corte ha pertanto elaborato il seguente principio di diritto: “il riferimento della Legge Fallimentare, articolo 67, comma 3, lettera a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione”.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25162)
La Prima Sezione Civile della Cassazione, si è pronunciata su una importante questione di diritto fallimentare, con effetti rilevanti sulle imprese, vale a dire la nozione di termini d’uso esente dall’articolo 67, comma 3, lettera a), a mente del quale “non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”.
La Cassazione ha riconosciuto che la dizione normativa è di per sé non particolarmente chiara, mentre lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, mentre la precedente disciplina della revocatoria era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risanamento dell’impresa.
Secondo la Cassazione a fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in dottrina, nel riferimento alla relazione tra il fallito e l’accipiens o alla prassi del settore economico, o ad ambedue detti elementi, la soluzione più appagante è quella che privilegia il rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento.
La Corte ha pertanto elaborato il seguente principio di diritto: “il riferimento della Legge Fallimentare, articolo 67, comma 3, lettera a), ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione”.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25162)