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Fotografia - Tribunale di Milano: attenzione al fotografo non creativo, non gode della tutela del diritto d’autore

Fotografia - Tribunale di Milano: attenzione al fotografo non creativo, non gode della tutela del diritto d’autore
Fotografia - Tribunale di Milano: attenzione al fotografo non creativo, non gode della tutela del diritto d’autore

Il Tribunale di Milano esclude che la disciplina del diritto morale d’autore sia applicabile analogicamente a favore del fotografo non creativo: il carattere della creatività rappresenta un parametro essenziale per la qualificazione delle diverse opere, ai fini dell’applicazione della tutela del diritto d’autore.

Le fotografie secondo la Legge sul diritto d’autore

Ai sensi dell’articolo 1 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LdA”) sono protette dal diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla categoria della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma espressiva”; queste vengono poi elencate a titolo esemplificativo nel seguente articolo 2.

L’ampia portata di tale nozione è delimitata dalla stessa legge sul diritto d’autore, che prevede nel titolo II agli articoli 72-102 i cd. “diritti connessi al diritto d’autore”, i quali hanno una natura assai diversificata ma trovano un elemento comune nell’essere tutti, in qualche modo, “connessi” al diritto d’autore.

Le fotografie semplici, ossia quelle “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico”, rientrano, per esempio, fra i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore.

Il testo originario della legge sul diritto d’autore non ricomprendeva nessun tipo di opera fotografica fra le categorie di opere elencate all’articolo 2 LdA, a causa della difficoltà di accertare l’esistenza del carattere creativo o meno in una fotografia. Le opere fotografiche pertanto venivano definite e protette dagli articoli 87 seguenti LdA, che tuttavia non consideravano la differenza fra le fotografie dotate di un carattere creativo e le fotografie semplici.

Soltanto nel 1979 il nostro legislatore ha inserito espressamente le opere fotografiche nell’elenco di cui all’articolo 2 LdA, ma ha mantenuto la tutela speciale prevista dagli articoli 87 ss. LdA per le fotografie “semplici” prive di carattere creativo.

Ne consegue che le opere fotografiche che appartengono alla categoria delle opere dell’ingegno godono dell’ampia protezione del diritto d’autore, mentre le fotografie semplici sono ricomprese fra i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore e sono soggette ad una tutela di minore contenuto e durata.

Il requisito della “creatività”, intesa come individuale e originale rappresentazione della realtà, rappresenta così il discrimine per ammettere o escludere un’opera dalla tutela del diritto d’autore.

Il caso sottoposto al Tribunale di Milano

Nel caso in esame l’attore contestava la pubblicazione di tre opere fotografiche in cui veniva omessa l’indicazione del suo nome e dell’anno di produzione, e dunque chiedeva il risarcimento dei danni subiti per violazione degli articoli 20 e 90 della LdA.

Da parte sua il convenuto contestava non solo la sussistenza in capo all’attore del diritto di proprietà e di sfruttamento economico delle fotografie oggetto di causa, ma anche del diritto morale, in quanto erano state riprodotte foto semplici e non opere artistiche. Infine il convenuto precisava che la riproduzione delle immagini, seppure prive del nome del fotografo e dell’indicazione dell’anno di produzione, era in ogni caso non abusiva mancando la malafede del riproduttore.

I Giudici, rilevato che l’attore non rivendicava lo sfruttamento economico delle immagini e che la pretesa risarcitoria si riferiva esclusivamente al danno di natura morale; che, in assenza di un disconoscimento chiaro ed esplicito da parte del convenuto, l’attore era il proprietario delle immagini e che quest’ultimo non aveva provato che le immagini dalle quali sono state tratte le fotografie riportassero il nome dell’autore e la data di produzione, stabilivano, rigettandone la domanda, che nel caso di specie l’attore non era titolare di un diritto morale d’autore in quanto si trattava di foto semplici.

Le motivazioni addotte nella pronuncia riguardavano proprio l’assenza del carattere creativo delle fotografie, che riproducevano un soggetto noto senza un’elaborazione personale e autonoma che potesse riflettere la personalità dell’autore o evidenziare degli elementi espressivi di natura artistica.

I Giudici precisavano che la riproduzione delle immagini non poteva essere considerata abusiva, seppure in assenza delle indicazioni prescritte dall’articolo 90 LdA, in quanto mancava e non era stata provata dall’attore l’esistenza della malafede in capo al riproduttore; inoltre il diritto del fotografo a vedere riportato il proprio nome sulle riproduzioni poteva essere preteso nel caso in cui il nome fosse già un elemento della fotografia stessa.

Il Tribunale di Milano, infine, si spingeva oltre il caso di specie ipotizzando il riconoscimento all’autore di fotografie non creative di un diritto morale connesso, in particolare di un diritto di paternità.

Ai sensi dell’articolo 20 LdA le prerogative di carattere non patrimoniale consistono essenzialmente nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera, in quello di opporsi a qualsiasi modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione e, secondo l’opinione comune, nel diritto di ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali.

Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, in particolare, consiste nella facoltà di vietare che altri attribuisca a sé o ad altri la paternità dell’opera o la disconosca pubblicamente utilizzando l’opera con il nome di un altro.

I giudici così hanno modo di chiarire che il diritto morale di paternità dell’opera verrebbe violato esclusivamente nel caso di disconoscimento della paternità, e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore.

Tale ultima circostanza, come aveva già precedentemente stabilito la Corte di Cassazione, non è infatti di per sé in grado di mettere in discussione la paternità dell’opera.

La sentenza è integralmente consultabile su Giurisprudenza delle Imprese.

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa “A” civile, Sentenza 7 novembre 2016 n. 12188)

Il Tribunale di Milano esclude che la disciplina del diritto morale d’autore sia applicabile analogicamente a favore del fotografo non creativo: il carattere della creatività rappresenta un parametro essenziale per la qualificazione delle diverse opere, ai fini dell’applicazione della tutela del diritto d’autore.

Le fotografie secondo la Legge sul diritto d’autore

Ai sensi dell’articolo 1 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LdA”) sono protette dal diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla categoria della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma espressiva”; queste vengono poi elencate a titolo esemplificativo nel seguente articolo 2.

L’ampia portata di tale nozione è delimitata dalla stessa legge sul diritto d’autore, che prevede nel titolo II agli articoli 72-102 i cd. “diritti connessi al diritto d’autore”, i quali hanno una natura assai diversificata ma trovano un elemento comune nell’essere tutti, in qualche modo, “connessi” al diritto d’autore.

Le fotografie semplici, ossia quelle “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico”, rientrano, per esempio, fra i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore.

Il testo originario della legge sul diritto d’autore non ricomprendeva nessun tipo di opera fotografica fra le categorie di opere elencate all’articolo 2 LdA, a causa della difficoltà di accertare l’esistenza del carattere creativo o meno in una fotografia. Le opere fotografiche pertanto venivano definite e protette dagli articoli 87 seguenti LdA, che tuttavia non consideravano la differenza fra le fotografie dotate di un carattere creativo e le fotografie semplici.

Soltanto nel 1979 il nostro legislatore ha inserito espressamente le opere fotografiche nell’elenco di cui all’articolo 2 LdA, ma ha mantenuto la tutela speciale prevista dagli articoli 87 ss. LdA per le fotografie “semplici” prive di carattere creativo.

Ne consegue che le opere fotografiche che appartengono alla categoria delle opere dell’ingegno godono dell’ampia protezione del diritto d’autore, mentre le fotografie semplici sono ricomprese fra i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore e sono soggette ad una tutela di minore contenuto e durata.

Il requisito della “creatività”, intesa come individuale e originale rappresentazione della realtà, rappresenta così il discrimine per ammettere o escludere un’opera dalla tutela del diritto d’autore.

Il caso sottoposto al Tribunale di Milano

Nel caso in esame l’attore contestava la pubblicazione di tre opere fotografiche in cui veniva omessa l’indicazione del suo nome e dell’anno di produzione, e dunque chiedeva il risarcimento dei danni subiti per violazione degli articoli 20 e 90 della LdA.

Da parte sua il convenuto contestava non solo la sussistenza in capo all’attore del diritto di proprietà e di sfruttamento economico delle fotografie oggetto di causa, ma anche del diritto morale, in quanto erano state riprodotte foto semplici e non opere artistiche. Infine il convenuto precisava che la riproduzione delle immagini, seppure prive del nome del fotografo e dell’indicazione dell’anno di produzione, era in ogni caso non abusiva mancando la malafede del riproduttore.

I Giudici, rilevato che l’attore non rivendicava lo sfruttamento economico delle immagini e che la pretesa risarcitoria si riferiva esclusivamente al danno di natura morale; che, in assenza di un disconoscimento chiaro ed esplicito da parte del convenuto, l’attore era il proprietario delle immagini e che quest’ultimo non aveva provato che le immagini dalle quali sono state tratte le fotografie riportassero il nome dell’autore e la data di produzione, stabilivano, rigettandone la domanda, che nel caso di specie l’attore non era titolare di un diritto morale d’autore in quanto si trattava di foto semplici.

Le motivazioni addotte nella pronuncia riguardavano proprio l’assenza del carattere creativo delle fotografie, che riproducevano un soggetto noto senza un’elaborazione personale e autonoma che potesse riflettere la personalità dell’autore o evidenziare degli elementi espressivi di natura artistica.

I Giudici precisavano che la riproduzione delle immagini non poteva essere considerata abusiva, seppure in assenza delle indicazioni prescritte dall’articolo 90 LdA, in quanto mancava e non era stata provata dall’attore l’esistenza della malafede in capo al riproduttore; inoltre il diritto del fotografo a vedere riportato il proprio nome sulle riproduzioni poteva essere preteso nel caso in cui il nome fosse già un elemento della fotografia stessa.

Il Tribunale di Milano, infine, si spingeva oltre il caso di specie ipotizzando il riconoscimento all’autore di fotografie non creative di un diritto morale connesso, in particolare di un diritto di paternità.

Ai sensi dell’articolo 20 LdA le prerogative di carattere non patrimoniale consistono essenzialmente nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera, in quello di opporsi a qualsiasi modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione e, secondo l’opinione comune, nel diritto di ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali.

Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, in particolare, consiste nella facoltà di vietare che altri attribuisca a sé o ad altri la paternità dell’opera o la disconosca pubblicamente utilizzando l’opera con il nome di un altro.

I giudici così hanno modo di chiarire che il diritto morale di paternità dell’opera verrebbe violato esclusivamente nel caso di disconoscimento della paternità, e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore.

Tale ultima circostanza, come aveva già precedentemente stabilito la Corte di Cassazione, non è infatti di per sé in grado di mettere in discussione la paternità dell’opera.

La sentenza è integralmente consultabile su Giurisprudenza delle Imprese.

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa “A” civile, Sentenza 7 novembre 2016 n. 12188)