Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che, qualora vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità di una persona, ad esempio perchè dispersa in montagna, le società telefoniche possono comunicare i dati del cellulare all’organismo di soccorso (quale il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Cnsas), anche senza il consenso dell’interessato, fermo restando che i dati dovranno essere utilizzati dagli organismi di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa.
In merito alle chiamate di emergenza, l’Autorità ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo di chiamate possono comunque trattare i dati relativi all’ubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando l’utente o l’abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che, qualora vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità di una persona, ad esempio perchè dispersa in montagna, le società telefoniche possono comunicare i dati del cellulare all’organismo di soccorso (quale il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Cnsas), anche senza il consenso dell’interessato, fermo restando che i dati dovranno essere utilizzati dagli organismi di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa.
In merito alle chiamate di emergenza, l’Autorità ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo di chiamate possono comunque trattare i dati relativi all’ubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando l’utente o l’abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso.