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Garante Privacy: ecco le linee guida per tutelarsi contro lo spam indesiderato

L’Autorità Garante della Privacy, con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio scorso, ha varato le nuove linee guida per difendere i consumatori dallo spamming e dal c.d. marketing diretto, che consiste "nell’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o nel compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo".

In particolare le linee guida riguardano le offerte commerciali e lo spam rivolte agli utenti e alle aziende.

In sintesi, le disposizioni del Garante si possono così riassumere:

1) invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo: il consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto;

2) maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing: il controllo dev’essere finalizzato ad evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui si demandano i potenziali clienti effettino spam;

3) consenso per l’uso dei dati presenti su internet e sui social network: è necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. “Il fatto che i dati siano accessibili in Rete”, precisa il Garante, “non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato";

4) "passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale.

Per quanto riguarda le società, esse dovranno seguire le seguenti regole:

1) ok all’invio di messaggi promozionali ai propri clienti tramite e-mail su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. soft spam);

2) ok all’invio di offerte commerciali ai propri “fan” sui social network, “quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto”;

3)  basta un unico consenso per tutte le attività di marketing.

Infine, i singoli utenti che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro), mentre le società pur non potendo più chiedere l'intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

 (Garante Privacy, provvedimento 15 maggio 2013, n. 242) 

L’Autorità Garante della Privacy, con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio scorso, ha varato le nuove linee guida per difendere i consumatori dallo spamming e dal c.d. marketing diretto, che consiste "nell’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o nel compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo".


In particolare le linee guida riguardano le offerte commerciali e lo spam rivolte agli utenti e alle aziende.

In sintesi, le disposizioni del Garante si possono così riassumere:

1) invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo: il consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto;

2) maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing: il controllo dev’essere finalizzato ad evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui si demandano i potenziali clienti effettino spam;

3) consenso per l’uso dei dati presenti su internet e sui social network: è necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. “Il fatto che i dati siano accessibili in Rete”, precisa il Garante, “non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato";

4) "passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale.

Per quanto riguarda le società, esse dovranno seguire le seguenti regole:

1) ok all’invio di messaggi promozionali ai propri clienti tramite e-mail su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. soft spam);

2) ok all’invio di offerte commerciali ai propri “fan” sui social network, “quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto”;

3)  basta un unico consenso per tutte le attività di marketing.

Infine, i singoli utenti che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro), mentre le società pur non potendo più chiedere l'intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

 (Garante Privacy, provvedimento 15 maggio 2013, n. 242)