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Maltrattamenti di animali: la divulgazione di atti di crudeltà attraverso strumenti informatici e telematici

Acquario di Genova
Ph. Simona Balestra / Acquario di Genova

Stop alla diffusione via social e internet di immagini di crudeltà e violenza nei confronti di animali. Introduzione dell’articolo 544-septies codice penale che prevede anche la disciplina di blocco e rimozione immediata dei contenuti pubblicati sui siti internet e sui social media.

 

Alla Camera dei deputati continua l’esame in Commissione Giustizia della proposta di legge per l’introduzione dell’articolo 544-septies codice penale, concernente l’introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso strumenti informatici e telematici, nonché la disciplina dell’istanza di blocco e di rimozione dei relativi contenuti sui siti internet e sui social media.

Il disvalore di condotte integranti le fattispecie di reato in danno di animali già contemplate nel codice penale non è sempre percepito nella sua reale portata, mentre, in realtà, desta grande allarme sociale. È, infatti, estremamente dannoso il meccanismo innescato dalla pubblicazione on line di video e di immagini con violenze e torture ad animali, non solo per l’efficacia comunicativa del mezzo, ma per l’evidente, e spesso documentabile, pericolo di emulazione.

Per tali ragioni la proposta di legge n. 21 intende introdurre misure per il contrasto della divulgazione, attraverso strumenti informatici o telematici, di atti di crudeltà nei confronti di animali.

Sono molti i casi concreti di video postati nel web dove vengono barbaramente uccisi degli animali. Immagini accompagnate da crudeltà, efferatezza e compiacimento.

Ed è proprio al fine di attribuire il corretto rilievo alla circostanza, giacché la pubblicazione on line di certi contenuti è idonea a provocare un’amplissima e indiscriminata diffusione della notizia, e dunque dell’offesa, tra un numero indeterminato di persone, che l’articolo 1 della proposta di legge introduce una circostanza aggravante specifica, la quale prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544- quinquies, 638, 727 e 727-bis sono aumentate fino alla metà se l’autore dei fatti ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

Ancora, per porre argini al fenomeno della diffusione on line di immagini e di video con atti di crudeltà nei confronti di animali, contrastando la possibile percezione di tali condotte come moralmente accettabili in quanto strumentali alla “notorietà” che taluni cercano proprio attraverso la pubblicazione di certe efferate immagini, l’articolo 2 attribuisce alla persona offesa e, specificamente alle associazioni animaliste di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto n. 601 del 1931, la facoltà di rivolgere istanza al gestore del sito internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere, entro le successive 48 ore, l’oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici che rappresentino le condotte previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638, 727 e 727-bis o che istighino al compimento delle stesse, previa conservazione dei dati originali ai soli fini probatori.

Tale meccanismo, analogo a quello previsto nella legge per il contrasto al cyberbullismo per la tutela della dignità del minore vittima di condotte di cyberbullismo, poggia sulla considerazione che il diritto alla libertà d’espressione non è assoluto, ma deve essere contemperato con beni di analogo rilievo come quello relativo alla protezione degli animali e pertanto può incontrare limitazioni previste dalla legge.

La descritta previsione pare assai utile se si considera che oggi, ogni singola segnalazione che l’utente può effettuare, ad esempio con riferimento ai contenuti pubblicati sul social network Facebook, viene analizzata e la decisione circa la rimozione o meno del contenuto è discrezionale, in quanto assunta sulla base delle policy interne del social network e delle conseguenti priorità dalle stesse assegnate. L’esame del testo in discussione alla Camera prevede l’introduzione di una aggravante specifica nel codice penale e la procedura per la rimozione immediata delle immagini crudeli.

In particolare, l’articolo 2 comma 2 della proposta: “Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto e, entro quarantotto ore, non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’istanza, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Testo della proposta di legge 8: LINK.