Garante Privacy: Linee Guida per trattamento dati di customer satisfaction in ambito sanitario
In particolare, il Garante ha indicato ai titolari del trattamento, che effettuano indagini di customer satisfaction in ambito sanitario, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:
a) la riduzione al minimo dell’utilizzo di dati personali e di dati identificativi degli utenti in relazione agli scopi del sondaggio e nel rispetto del principio di necessità (par. 4.1.);
b) l’adozione di cautele volte ad impedire, nelle successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti, l’identificazione degli interessati (par. 4.2.);
c) il rispetto del principio di indispensabilità nell’utilizzo di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti, in relazione al conseguimento degli scopi del sondaggio (par. 5.);
d) il divieto di utilizzare dati idonei a rivelare la vita sessuale (par. 5.);
e) il divieto di utilizzare i dati personali raccolti per profilare gli utenti, anche al fine di invio di materiale promozionale relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati (par. 6.);
f) relativamente agli organismi sanitari che effettuano indagini di rilevamento della qualità dell’assistenza erogata nell’ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale, nonché agli altri organismi sanitari pubblici che erogano comunque assistenza sanitaria, l’osservanza degli atti regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal Garante (par. 6.);
g) relativamente alle amministrazioni regionali, il divieto di raccogliere dati direttamente identificativi degli utenti (par. 7.);
h) relativamente agli organismi sanitari privati (par. 6.), fuori dalle ipotesi di cui alla lettera f):
la previa acquisizione del consenso degli utenti, anche contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate;
l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n. 2/2009 e 5/2009;
i) la designazione di soggetti esterni che eventualmente collaborino all’indagine quali responsabili del trattamento (par. 7.);
j) la designazione del personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento, impartendo opportune istruzioni nel caso di indagini effettuate mediante interviste telefoniche (par. 7.);
k) l’obbligo di fornire agli interessati un’idonea informativa avvalendosi anche del modello allegato alle presenti linee guida (par. 8.);
l) l’adozione di idonee misure relative alla conservazione dei dati e alla diffusione dei risultati delle indagini (par. 9.).
In particolare, il Garante ha indicato ai titolari del trattamento, che effettuano indagini di customer satisfaction in ambito sanitario, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:
a) la riduzione al minimo dell’utilizzo di dati personali e di dati identificativi degli utenti in relazione agli scopi del sondaggio e nel rispetto del principio di necessità (par. 4.1.);
b) l’adozione di cautele volte ad impedire, nelle successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti, l’identificazione degli interessati (par. 4.2.);
c) il rispetto del principio di indispensabilità nell’utilizzo di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti, in relazione al conseguimento degli scopi del sondaggio (par. 5.);
d) il divieto di utilizzare dati idonei a rivelare la vita sessuale (par. 5.);
e) il divieto di utilizzare i dati personali raccolti per profilare gli utenti, anche al fine di invio di materiale promozionale relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati (par. 6.);
f) relativamente agli organismi sanitari che effettuano indagini di rilevamento della qualità dell’assistenza erogata nell’ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale, nonché agli altri organismi sanitari pubblici che erogano comunque assistenza sanitaria, l’osservanza degli atti regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal Garante (par. 6.);
g) relativamente alle amministrazioni regionali, il divieto di raccogliere dati direttamente identificativi degli utenti (par. 7.);
h) relativamente agli organismi sanitari privati (par. 6.), fuori dalle ipotesi di cui alla lettera f):
la previa acquisizione del consenso degli utenti, anche contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate;
l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n. 2/2009 e 5/2009;
i) la designazione di soggetti esterni che eventualmente collaborino all’indagine quali responsabili del trattamento (par. 7.);
j) la designazione del personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento, impartendo opportune istruzioni nel caso di indagini effettuate mediante interviste telefoniche (par. 7.);
k) l’obbligo di fornire agli interessati un’idonea informativa avvalendosi anche del modello allegato alle presenti linee guida (par. 8.);
l) l’adozione di idonee misure relative alla conservazione dei dati e alla diffusione dei risultati delle indagini (par. 9.).