Giudice di Pace: limiti all’indennizzo diretto nel Codice della Strada

"La procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) non è applicabile qualora il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, sia evento unitario scaturente da una pluralità di condotte illecite che, non può essere scisso nelle sue componenti eziologiche ed ascritto, come tale, al solo conducente del veicolo autore della collisione, ma dev’essere addebitato, senza perdere la sua inscindibile qualificazione ontologica, anche a chi, pur non essendo alla guida di veicoli, abbia posto in essere una turbativa della circolazione (nella specie, apertura improvvisa di sportello) di concorrente efficienza causale rispetto alla produzione dello scontro".

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli che ha ricordato che la procedura di cui all’art. 149 del Codice della strada in materia di indennizzo diretto costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 Codice della Strada e può essere azionata solo se nel sinistro siano coinvolti solo due veicoli. L’art. 149 esclude dall’azione del c.d. indennizzo diretto i casi in cui:

• l’incidente sia avvenuto all’estero;

• nell’incidente sia coinvolto un veicolo estero;

• nell’incidente siano coinvolti più di due veicoli;

• nell’incidente sia coinvolto un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6 marzo 2006 n. 153);

• nell’incidente siano derivati danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente) afferente un danno macro permanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;

• nell’incidente siano coinvolte macchine agricole o veicoli speciali;

• nell’incidente non vi sia stata collisione tra i veicoli (c.d. turbativa). Tipico esempio, il caso di specie, dove il conducente, per evitare l’apertura improvvisa dello sportello di un’auto investe un’altra auto).

Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dall’art. 144 del CdA.

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 18 novembre 2011)

"La procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) non è applicabile qualora il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, sia evento unitario scaturente da una pluralità di condotte illecite che, non può essere scisso nelle sue componenti eziologiche ed ascritto, come tale, al solo conducente del veicolo autore della collisione, ma dev’essere addebitato, senza perdere la sua inscindibile qualificazione ontologica, anche a chi, pur non essendo alla guida di veicoli, abbia posto in essere una turbativa della circolazione (nella specie, apertura improvvisa di sportello) di concorrente efficienza causale rispetto alla produzione dello scontro".

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli che ha ricordato che la procedura di cui all’art. 149 del Codice della strada in materia di indennizzo diretto costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 Codice della Strada e può essere azionata solo se nel sinistro siano coinvolti solo due veicoli. L’art. 149 esclude dall’azione del c.d. indennizzo diretto i casi in cui:

• l’incidente sia avvenuto all’estero;

• nell’incidente sia coinvolto un veicolo estero;

• nell’incidente siano coinvolti più di due veicoli;

• nell’incidente sia coinvolto un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6 marzo 2006 n. 153);

• nell’incidente siano derivati danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente) afferente un danno macro permanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;

• nell’incidente siano coinvolte macchine agricole o veicoli speciali;

• nell’incidente non vi sia stata collisione tra i veicoli (c.d. turbativa). Tipico esempio, il caso di specie, dove il conducente, per evitare l’apertura improvvisa dello sportello di un’auto investe un’altra auto).

Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dall’art. 144 del CdA.

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 18 novembre 2011)