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Giudici e social network: a proposito della recente delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Le due sorelle (Sirolo)
Ph. Gianluca Scalpelli / Le due sorelle (Sirolo)

1. Magistratura e social media

Vorrei sottolineare come in questo ambito (quella della deontologia, ndr) una questione nuova, delle più delicate, è quella dell’uso dei social media da parte dei magistrati: si tratta di strumenti che, se non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l’azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria”. Queste parole sono state pronunciate dal Presidente Mattarella nel 2019 all’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura di Castelpulci; parole che evidenziano l’emergenza rispetto all’uso, dai parti dei rappresentanti della Giustizia, che talvolta denota una disinvoltura figlia della scarsa consapevolezza delle potenzialità comunicative degli strumenti di social media.

Basti ricordare, “pescando” tra gli esempi più noti alla cronaca, le foto pubblicate da un avvocato pugliese in atteggiamenti molto confidenziali con il giudice di una controversia giudiziaria che aveva avuto una vasta eco mediatica (un incidente ferroviario) oppure di un attacco molto veemente pronunciato da un magistrato nei confronti di un noto esponente politico.

Episodi non sempre isolati, che inducono ad un ripensamento dell’uso degli strumenti di social network da parte dei soggetti che esercitano funzioni pubbliche, andando ad incidere sul bilanciamento, talvolta complesso, tra diritti fondamentali.

 

2. La delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

In questo ambito, non può che essere salutata con favore la novità che giunge dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) che, nella seduta del 25 marzo 2021, ha approvato una delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social network da parte dei magistrati amministrativi.

L’iniziativa si colloca nel solco di analoghe prese di posizione assunte a livello internazionale. Basti ricordare il “Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary” pubblicato dallo European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), nonché le “Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges” pubblicate dall’ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network.

Un documento sicuramente apprezzabile, in cui risalta l’equilibrio del Consiglio di Presidenza, che, anziché adottare un’impostazione inutilmente censoria, che avrebbe leso il legittimo diritto di manifestazione del pensiero dei magistrati, ha preferito far leva sul senso di responsabilità degli stessi.

 

3. Manifestazione del pensiero e decoro dell’organismo giudiziario

I temi affrontati nella delibera sono numerosi e offrono lo spunto per una riflessione, seppur breve, sul bilanciamento tra diritti e libertà costituzionali, sull’etica nei rapporti tra magistratura e avvocatura, nonché sulla necessità di ricordare che i social network sono mezzi di comunicazione di massa e, in quanto tali, strumenti da utilizzare con accortezza e parsimonia nel momento in cui si riveste una determinata carica pubblica.

Innanzi tutto, il provvedimento appare molto misurato nel punto in cui offre un bilanciamento tra il diritto di manifestazione del pensiero del magistrato amministrativo e l’opportunità che, dall’esercizio di tale diritto, non siano intaccate “la dignità, l’integrità, l’imparzialità e l’indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano”. Pertanto, la prospettiva del CPGA ammette il bisogno di proteggere i diritti del magistrato, in qualità di singolo appartenente alla collettività, ma, allo stesso modo, prende nella giusta considerazione gli interessi superindividuali, atteso che i comportamenti del singolo potrebbero ripercuotersi negativamente non solo sull’apprezzamento del pubblico nei confronti del soggetto dichiarante, ma altresì nei confronti dell’intera istituzione a cui il magistrato stesso appartiene.

Pare interessante osservare che la CEDU, investita di una questione simile, nel caso Guja v. Moldova[1], ha applicato un test di proporzionalità, stabilendo che il dovere di discrezione impone ai giudici di evitare comportamenti che potrebbero esporre l’organo giudiziario a critiche immotivate e, naturalmente, di astenersi dal divulgare informazioni che potrebbero nuocere al buon funzionamento interno dell’organo giudiziario di appartenenza[2].

 

4. Amicizia tra avvocati e magistrati

La delibera, inoltre, risulta molto convincente laddove prevede l’esclusione, dal campo di applicazione oggettiva, delle “forme di comunicazione elettronica individuali” (art. 1), seppur abbracci i canoni di comportamento esigibili “anche nella vita privata” (art. 2).

In merito a tale aspetto, il punto 8 della delibera si concentra sul rapporto tra avvocati e magistrati nei social network. Correttamente, si afferma che il concetto di “amicizia” (o di “follower”) sulle piattaforme digitali si declina in maniera differente rispetto alla vita reale: pertanto, l’unico metro di valutazione è, e deve essere, ai fini dell’incompatibilità, quello di cui all’art. 51 c.p.c.

Anni addietro, l’Ohio Board of Commissioners on Grievances & Discipline, nella Opinion no. 7 del 2010, aveva già stigmatizzato: “A friend is a friend? Not necessarily. A social network ‘friend’ may or may not be a friend in the traditional sense of the word”. Quindi, e non si registrano significative differenze sulle due sponde dell’Atlantico, l’“amicizia” nell’ecosistema dei social network è altro rispetto a quella reale e, pertanto, un giudice può accogliere nel suo spazio virtuale soggetti che non è solito frequentare quotidianamente.

Anche in questo caso, deve essere segnalata la sensibilità e l’attenzione – anche sul piano comparatistico – del CPGA[3]. Difatti, ancor prima che il TAR Cagliari disponesse che non sussiste incompatibilità del giudice “amico” su Facebook, atteso che “il funzionamento di Facebook consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute[4], la Cassazione francese, in una decisione del gennaio 2017, aveva chiarito che “il termine ‘amico’ usato per designare le persone che accettano di entrare in contatto attraverso i social network non si riferisce a rapporti di amicizia nel senso tradizionale del termine” e che “l'esistenza di contatti tra queste diverse persone attraverso le piattaforme non è sufficiente a caratterizzare una particolare parzialità, essendo il social network semplicemente uno specifico mezzo di comunicazione tra persone che condividono gli stessi centri di interesse, e, nella fattispecie, la stessa professione[5].

Tuttavia, condivisibilmente, la delibera in commento suggerisce che tali relazioni siano “contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità”, rimettendo la scelta, quindi, al prudente ed equilibrato apprezzamento del magistrato.

 

5. Conoscenza dei social media

Infine, la delibera menziona un aspetto spesso trascurato in altri simili documenti, relativo alla conoscenza dei mezzi utilizzati da parte dei giudici/utenti. Da un lato, infatti, il Consiglio di Presidenza assume l’incarico di formare i magistrati amministrativi, tuttavia, al contempo, li avverte della necessità che gli stessi siano consapevoli del funzionamento tecnico degli strumenti di comunicazione: basti pensare, ad esempio, alla possibilità di condividere un messaggio con un pubblico indiscriminato di utenti e non solo con la propria cerchia di “amici” oppure alla geolocalizzazione degli utenti, spesso attiva di default nei social network.

Del pari, deve essere prestata attenzione anche ad altre forme di interazione che, seppur non riconducibili stricto sensu nell’alveo dell’attività di comunicazione, possono determinare una percezione viziata dei comportamenti dei giudici: si pensi, a titolo esemplificativo, ai like manifestati nei confronti di affermazioni o altri contenuti pubblicati da terzi, che, seppur apparentemente, potrebbero far apparire come compromessa l’imparzialità che deve guidare la condotta di chi è chiamato a giudicare.

Né può ignorarsi che, oramai da anni, anche la giurisprudenza si è costantemente allontanata dalla visione naif della Rete, intesa come spazio di libertà assoluto e, soprattutto, quale piano distinto e separato dalla realtà materiale. L’interazione nelle reti telematiche e, più recentemente, nei social network ha investito tutti gli utenti, senza significative distinzioni di età o status, rendendo labili, se non inesistenti, i confini tra la vita reale e quella virtuale. Del resto, questa presunta separazione è stata negata dalla Cassazione che, in casi di diffamazione[6] e di molestie[7], ha ritenuto applicabili anche alla Rete le tradizionali fattispecie di reato.

 

[1] Guja v. Moldova (No 14277/04, §§ 70-72, 12 February 2008).

[2] In questo senso, sempre la CEDU in Poyraz v. Turkey (No 15966/06, 7 December 2010; Chamber decision).

[3] Non sembra casuale che il documento, soprattutto nelle sue premesse, richiami il recente saggio di S. Sica, Social media e magistratura, in Tecnologie e diritti, 2020, 539 dove si parla di un’eternità mediatica rispetto ai comportamenti tenuti dagli utenti dei social network.

[4] TAR Sardegna, 3 maggio 2017.

[5] Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 (16-12.394), ECLI:FR:CCASS:2017:C200001.

[6] Cass., 14 novembre 2016, n. 4873, in Foro it., 2017, II, c. 251.

[7] Cass., 11 luglio 2014, n. 37596, in Giur. cost., 2014, p. 4101, nota di G. Diotallevi.