Gli “End of Waste” seguono le regole sulle sostanze chimiche? Alcuni chiarimenti delle Linee guida del SNPA (Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente)

End of Waste
End of Waste

Presentazione di Andrea Martelli

Negli ultimi anni si è molto parlato di “end of waste”; cioè, delle modalità e condizioni grazie alle quali, sotto il profilo tecnico, giuridico e amministrativo, un rifiuto di “cessa di essere tale”. In particolare, sono note a tutti le “fibrillazioni” che ha vissuto questo settore a seguito di alcuni ripetuti interventi della giurisprudenza e del legislatore. Le modifiche apportate nel novembre del 2019 all’art. 184-ter, d. lgs.  152/2006 costituiscono, infatti, il punto di approdo (quanto esso sia o meno “stabile” non è facile prevederlo) di un tormentato percorso.

Il seguente contributo ha il pregio di affrontare il tema dell’end of waste da una prospettiva particolare e spesso non sufficientemente considerata, ossia quella dei rapporti fra la disciplina sul recupero dei rifiuti e quella sulle sostanze chimiche (“REACH”), e, nello specifico, dell’applicazione di quest’ultima ai rifiuti che hanno perso tale qualifica e sono perciò divenuti “prodotti” a tutti gli effetti.

Il contributo offre inoltre una prima occasione per soffermarsi sulle linee guida approvate nel febbraio 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente (SNPA) in relazione proprio alla nuova disciplina in materia di end of waste, un importante documento che tocca anche molti altri aspetti che meriteranno ulteriore spazio in questa rubrica.

 

Indice

1. Introduzione – il ruolo del SNPA

2. Le Linee Guida SNPA in breve

3. Il Regolamento Europeo REACH

4. Quando i rifiuti possono diventare End of Waste

5. I rapporti tra regolamento REACH e End of Waste

 

1. Introduzione – il ruolo del SNPA

La legge 128/2019 ha attribuito al Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente (SNPA) nuovi compiti di controllo sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compreso sui rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, sugli atti autorizzatori rilasciati nonché sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché un rifiuto cessi di essere tale e assuma la qualifica di “End of Waste”.

Con delibera del 6 febbraio 2020, n. 62, il SNPA ha quindi approvato le Linee guida n. 23/2020 nell’ambito del programma triennale 2018/2020.

Tale documento è volto a fornire indicazioni unitarie per affrontare e gestire le complesse tematiche che vengono in rilievo in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. End of Waste), definendo un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che producono End of Waste a seguito di attività di recupero o di riciclo di rifiuti.

In base a quanto stabilito dal comma 3 ter dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006), così come recentemente modificato dalla L. 128 del 02/11/2019, la conformità di tali impianti andrà valutata “caso per caso”. Tuttavia, tra gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che verranno ispezionati, meritano particolare attenzione le considerazioni svolte dalle Linee Guida in merito agli adempimenti previsti dai regolamenti REACH e CLP in materia di sostanze chimiche e prodotti e la loro applicazione ai rifiuti e/o materiali End of Waste.

È infatti la prima volta che le autorità nazionali italiane adottano un documento di indirizzo per chiarire le modalità di applicazione agli End of Waste della normativa europea in materia di sostanze chimiche.

 

2. Le Linee Guida SNPA in breve

Le Linee Guida chiariscono innanzitutto che, in armonia con quanto previsto dalla Guida ECHA, il regolamento REACH si applica anche alle sostanze recuperate. Vengono pertanto individuati le varie fasi e gli aspetti da considerare per gli adempimenti REACH e CLP, così come di seguito riportati:

“• Fase 1 caratterizzazione del residuo;

• Fase 2 identificazione della sostanza e/o miscela;

• Fase 3: identificazione se si sia in presenza di sostanza/e o miscela o articolo;

• Fase 4: verifica dell’esenzione o dell’obbligo di registrazione della sostanza/e;

• Fase 4a: verifica della “sameness” (somiglianza) rispetto alla sostanza registrata

• Fase 4b; verifica delle informazioni prescritte negli articoli 31 e 32

• Fase 5: verifica della classificazione CLP ed eventuale notifica della classificazione al database ECHA C&L

• Fase 6: verifica della Notifica al database ISS preparati pericolosi

• Fase 7: preparazione di una Scheda di Sicurezza e/o di informazioni

• Fase 8: preparazione di un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l’EOW”

In aggiunta, è stato predisposto il seguente schema degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti

Immagine 4.3

 

3. Il Regolamento Europeo REACH

Come noto, il Regolamento REACH concernente la registrazione la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reg. (CE) N. 1907/2006) è stato adottato al fine di migliorare la protezione della salute e dell’ambiente dai rischi connessi alle sostanze chimiche e, in linea di principio, si applica a qualsiasi sostanza, in quanto tale, o in quanto componente di miscele o articoli.

È quindi importante sottolineare che, benché i rifiuti non rientrino nell’ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale “cessa di essere rifiuto”, non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all’applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale.

 

4. Quando i rifiuti possono diventare End of Waste

Secondo l’art. 6, par. 1 e 2 della Direttiva quadro in materia di rifiuti (come recepita in Italia dall’Art. 184-ter, comma 1 del d.lgs. 152/2006 ss. mm. e ii.), infatti, cessano di essere considerati tali i rifiuti che, sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, soddisfano le seguenti condizioni:

“a)  la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

b)  esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)  la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d)  l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”

Il comma 5 dell’art. 6 citato, dispone poi che “La persona fisica o giuridica che:

a)  utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

b)  immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”

 

5. I rapporti tra regolamento REACH e End of Waste

In conclusione, in base a tali considerazioni, le Linee Guida precisano che in fase di istruttoria tecnica è quindi opportuno valutare il rispetto della normativa REACH e CLP anche per i prodotti End of Waste che verranno immessi sul mercato in quantità superiore a 1 tonnellata annua, e fatte comunque salve le valutazioni in merito a sostanze sottoposte a restrizioni, sostanze SVHC o comunque per le quali è richiesta l’autorizzazione a norma del Regolamento REACH.