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Covid-19: la gestione dei rifiuti, deroghe ai principi esistenti e nuove regole per l’emergenza

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Indice:

1. Introduzione

2. La Nota dell’ISS

3. L’Ordinanza del Ministero della Salute

4. La Relazione dell’ISPRA/SNPA

5. La Circolare del Ministero dell’Ambiente

6. Il commento del Ministero dell’Ambiente

7. La posizione dell’Unione Europea

8. Le Ordinanze

9. L’Ordinanza n. 520 dell’1/04/2020 della Regione Lombardia

10. La classificazione dei rifiuti potenzialmente infetti

11. Conclusioni

 

1. Introduzione

In queste settimane di emergenza sanitaria la normativa in materia di rifiuti è stata fortemente modificata da interventi derogatori, nazionali e locali, mirati da una parte ad aumentare le capacità degli impianti di trattamento esistenti – già, come noto, scarsamente sufficienti a garantire la continuità di trattamento in condizioni normali – e dall’altra a far sì che la gestione di rifiuti potenzialmente infetti provenienti da attività extra ospedaliere, quali mascherine e guanti monouso provenienti ad esempio da abitazioni di individui in quarantena o comunque usate per prevenzione, venissero smaltite nel modo più sicuro ed efficace per la popolazione e gli operatori degli impianti di trattamento, al di là delle loro classificazioni normative.

Tali previsioni sono state introdotte, a livello nazionale, da atti non vincolanti di natura tecnica, quali, in particolare,

la Nota dell’Istituto Superiore di Sanità n. 8293 del 12/3/2020,

la relazione dell’Ispra/SNPA intitolata Prime Indicazioni Generali per la Gestione dei Rifiuti – Emergenza COVID 19 approvata dal Consiglio SNPA in data 23/3/2020, e soprattutto,

la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 22276/2020.

 

2. La Nota dell’ISS

Il quadro derogatorio di che trattasi prende le mosse dalla nota dell’ISS che in preambolo afferma non esservi certezza in merito al fatto che il virus scompaia su determinate superfici, assumendo, in via precauzionale, che lo stesso possa permanere sui materiali (inclusi rifiuti) per un periodo che va dai pochi minuti fino ad un massimo di nove giorni.  Da tale assunto, l’ISS consiglia l’introduzione di regole volte a fare sì che i rifiuti potenzialmente infetti siano isolati senza alcuna manipolazione di persone, siano esse i produttori o gli operatori del servizio di raccolta rifiuti, per quanto possibile.

La nota dell’ISS distingue tra (i) rifiuti urbani che provengono da abitazioni dove soggiornano persone positive al tampone (e che sono quindi un regime di quarantena) e (ii) rifiuti urbani prodotti da persone non infette. I primi, che includono ad esempio guanti e mascherine monouso, rotoli di carta e altro materiale a diretto contatto con malati, dovrebbero essere considerati come dei rifiuti sanitari e, in quanto tali, assoggettati alla disciplina specifica di cui al DPR 254/2003 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”. Tale Regolamento prevede che questa tipologia di rifiuti venga raccolta in appositi contenitori e smaltita solo tramite aziende e impianti espressamente autorizzati a trattare rifiuti sanitari.

Tuttavia, tale Nota riconosce la impossibilità pratica di gestire in tal modo tali rifiuti, oltretutto provenienti da ambiti urbani e residenziali spesso difficilmente identificabili e tracciabili, e quindi acconsente che gli stessi, pur se potenzialmente infetti, vengano smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati.

La Nota indica quindi una serie di precauzioni pratiche da rispettare (come, ad esempio, il fatto che tali rifiuti vengano chiusi in un doppio sacchetto, che non vengano schiacciati con le mani, ecc.) al fine di garantirne il sicuro conferimento alla raccolta urbana, esattamente come gli altri rifiuti urbani indifferenziati (provenienti da abitazioni con persone non infette).

La Nota quindi contiene indicazioni pratiche da diffondere tra la popolazione ed eseguire da parte di tutti i soggetti interessati dalla produzione e smaltimento di tali rifiuti.

 

3. L’Ordinanza del Ministero della Salute

In realtà anche il Ministero della Salute aveva dato una sua interpretazione su come classificare e smaltire correttamente rifiuti potenzialmente infetti e usati come prevenzione, come ad esempio mascherine, guanti mono uso e altri dispositivi di prevenzione individuale (DPI) “usa e getta”.

L’Ordinanza Ministeriale del 22/02/2020 n. 5443 recante “Nuove indicazioni e chiarimenti sul COVID -10” recita, infatti, che in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato persone positive al virus, è necessario intraprendere azioni di sanificazione con uso di DPI monouso che devono essere «smaltiti come materiale potenzialmente infetto».

Sembrerebbe quindi potersi dire che, per tali rifiuti, si debba ricorrere alla disciplina del sopra richiamato DPR 254/2003 sui rifiuti sanitari, contenente un regime speciale per quei rifiuti potenzialmente infetti, definiti quali rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Questa tipologia di rifiuti è peraltro generalmente classificata con codice EER 18.01.03* ossia «rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni».

Su tale base, quindi, sembra potersi definire che tutti quei rifiuti prodotti da mascherine, guanti mono uso ed altri DPI derivanti da ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato persone positive al virus (quindi, viene da ipotizzare, usati come prevenzione ad esempio in occasione di attività di sanificazione, pulizia ecc.) debbano considerarsi come rifiuti assimilabili a quelli sanitari e quindi gestiti ai sensi del DPR 254/2003. Per i medesimi rifiuti provenienti invece da ambienti domestici, vale quanto consigliato dalla Nota dell’ISS in merito alla loro classificazione come rifiuti domestici indifferenziati, da smaltire con le dovute cautele mediante il servizio di raccolta urbana.

Ciò vale senza tenere conto delle diverse discipline introdotte dalle Ordinanze regionali, di cui si dirà di seguito.

 

4. La Relazione dell’ISPRA/SNPA

Un altro documento fondamentale per comprendere il regime di emergenza nel campo dei rifiuti è rappresentato dalla Relazione emessa dall’ISPRA/SNPA il 23/3/2020 che, riprendendo e richiamando le categorie di cui alla Nota dell’ISS, si concentra di più sulle questioni legate agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Tale Relazione afferma innanzitutto che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani deve essere garantita in quanto servizio pubblico essenziale, ivi inclusa la raccolta differenziata sulla base delle regole locali. Anche tale Relazione conferma che rifiuti rappresentati da mascherine, guanti mono uso ecc. di origine casalinga possono essere classificati secondo il codice EER 20 03 01, ossia rifiuti urbani indifferenziati. Tuttavia, l’ISPRA, riprendendo le raccomandazioni dell’ISS, afferma che, ove sia possibile attivare un sistema di raccolta dedicato, dovrebbe garantire che gli operatori non entrino a contatto con tali rifiuti, così da avviarli direttamente ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare, in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in merito di smaltimento dei rifiuti urbani.

Ove non sia possibile avviare tutto direttamente ad incenerimento, la Relazione suggerisce che i rifiuti vengano conferiti ad impianti di trattamento meccanico biologico che ne garantisca l’igienizzazione e la protezione degli addetti del rischio biologico. O ancora, ove ciò non sia possibile, tali rifiuti potranno essere mandati ad impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare ma con delle regole specifiche di conferimento, sempre volte a garantire l’isolamento di tali rifiuti. Ove conferiti in discarica, in particolare, i rifiuti dovranno essere confinati in un punto specifico particolare identificato e ogni giorno coperti con un adeguato strato di materiale protettivo, in modo da evitare ogni forma di dispersione.

 

5. La Circolare del Ministero dell’Ambiente

Successivamente all’emanazione di tali documenti tecnici, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare decide di emettere una sua Circolare (“Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID-19 – Indicazioni”, Circolare n. 22276 del 30/03/2020), richiamando le raccomandazioni degli organi tecnici ed esprimendo delle previsioni di massima per garantire un efficiente sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti, sia urbani che industriali.

Il Ministero si limita ad emanare tale atto di natura amministrativa invitando le autorità locali ad adottare Ordinanze emergenziali alla luce dall’articolo 191 del D.lgs. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale) per disciplinare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio.

In breve, la Circolare introduce misure derogatorie per diverse categorie di impianti di trattamento rifiuti, al fine di consentire la prosecuzione delle relative attività e la possibilità per tali impianti di rispondere alle specifiche esigenze createsi in periodo di emergenza. In particolare, gli ambiti interessati da tale Circolare sono: la capacità di stoccaggio degli impianti di trattamento, le autorizzazioni per il deposito temporaneo di rifiuti, il deposito di rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, gli impianti di incenerimento e lo smaltimento in discarica.

La Circolare dispone in generale la possibilità di aumentare, entro determinati limiti, le capacità autorizzate di tali impianti, purché siano rispettate regole tecniche minime, ad esempio, in materia di rischi di incendi, raccolta di eluato ed adeguate coperture dei rifiuti.

Le deroghe si applicano sia ad impianti autorizzati mediante le procedure ordinarie previste dal Testo Unico Ambientale, sia per quelli che operano in regime di autorizzazione semplificata (purché tali modifiche non siano classificabili come sostanziali ai sensi dell’Autorizzazione Ambientale Integrata, ove applicabile). I gestori degli impianti possono approfittare di tali aumenti mediante la presentazione di una SCIA, strumento previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, la quale si basa sul regime del silenzio-assenso.

Tuttavia, nel caso di specie le SCIA hanno delle peculiarità uniche, dal momento che avranno necessariamente una validità temporanea (essendo tali deroghe consentite solo in regime di emergenza, al momento non preventivabile. Inoltre, dal punto di vista formale, tali istanze devono essere presentate non solamente al Comune, come previsto nel regime ordinario, ma anche ad altre autorità (Regione, Provincia, Prefettura e Vigili del Fuoco) con una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri le informazioni fornite e garantisca il rispetto delle altre previsioni tecniche da rispettare.

La Circolare afferma anche che i centri di raccolta di rifiuti comunali possano aumentare la loro capacità di deposito di rifiuti urbani fino ad un massimo del 20% della capacità autorizzata, in quanto considerati come facenti parte della filiera del servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti, e come tali devono rimanere aperti ed operativi, aumentando anzi la loro capacità di stoccaggio.

Infine, la Circolare prevede che gli impianti di incenerimento lavorino fino al massimo della loro capacità termica, quali impianti privilegiati per il sicuro smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti, come suggerito dalle altre note tecniche in materia.

 

6. Il commento del Ministero dell’Ambiente

Al di là delle previsioni puntuali sull’aumento delle capacità dei singoli impianti, le norme emergenziali sopra richiamate contengono una disciplina specifica – molto pratica e direttamente applicabile da tutti i cittadini – per la raccolta di rifiuti che potenzialmente possono veicolare il virus.

Il nodo cruciale della questione, quindi, è rappresentato dalla capacità di veicolare tali informazioni alla popolazione in modo che tali cautele vengano effettivamente seguite.

A tale riguardo è interessante riportare quanto dichiarato dal Ministero dell’Ambiente stesso in occasione di un convegno organizzato il 21 Aprile scorso dalla Cooperativa piemontese E.r.i.c.a. dal titolo Rifiuti e Covid 19:

«L’approccio della raccolta dedicata per i soggetti positivi al Covid-19 è attuabile nei piccoli centri urbani, in cui è possibile effettuare una comunicazione diretta tra il gestore e le Autorità preposte, al fine di riorganizzare la raccolta. Per centri urbani più estesi (ad esempio Milano), una riorganizzazione in tal senso risulta invece più complicata e difficilmente attuabile, dal punto di vista tecnico.

Il rifiuto indifferenziato prodotto dai soggetti positivi al Covid-19 dovrebbe essere avviato ad incenerimento, ma questa soluzione è difficilmente attuabile, anche in relazione alle capacità di trattamento degli impianti, perciò generalmente il flusso di rifiuto è avviato agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), per essere in seguito conferito in discarica».

Lo stesso Ministero, quindi, prende atto della difficile attuazione delle norme emergenziali dallo stesso previste, sulla base delle raccomandazioni degli organi tecnici, nonché delle difficoltà comunicative delle medesime. Non risulta a chi scrive, infatti, sia stata avviata una campagna pubblicitaria nazionale in tal senso, essendo l’intera organizzazione lasciata all’iniziativa regionale e locale.

 

7. La posizione dell’Unione Europea

In questo contesto emergenziale, l’Unione Europea, dal canto suo, non ha certo brillato per iniziativa. La Commissione ha infatti emanato una breve Comunicazione il 14/4/2020 intitolata “Waste management in the context of the coronavirus crisis (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf) affermando che gli Stati membri e gli operatori nel settore dei rifiuti stavano facendo grandi sforzi per garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, e che tale settore è fondamentale per lo sviluppo dell’economia circolare.

È noto come tale emergenza abbia, secondo molti, rallentato se non bloccato lo sviluppo delle nuove strategie europee in materia di economia circolare ed economia a basso contenuto di carbone. Tuttavia, nessuna comunicazione ufficiale è stata emanata in tal senso da alcun organo europeo.

Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti in emergenza, la Commissione Europea ha affermato che il Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie (https://www.ecdc.europa.eu/en) ha riconosciuto la necessità di misure specifiche per quei rifiuti di origine domestica prodotte dalle persone in isolamento che sono risultate affette dal virus. Nessuna disposizione obbligatoria è stata prevista a livello europeo a tale riguardo.

 

8. Le Ordinanze

Nella Circolare richiamata il Ministero dell’Ambiente stabilisce che le autorità regionali e locali possono emanare ordinanze ai sensi dell’articolo 191 del Testo Unico Ambientale per disciplinare la gestione dei rifiuti nel loro territorio.

Il Testo Unico prevede che tali atti possano essere emanati in situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ove non si possa prevedere altrimenti. Le ordinanze possono consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti il rispetto di legge e divengono – in linea generale – esecutive dal terzo giorno rispetto a quello della loro emanazione per un periodo di validità non superiore a sei mesi, reiterabile fino a diciotto.

Il potere derogatorio riconosciuto dal nostro ordinamento a tali strumenti non può che essere temporaneo, in quanto preordinato al superamento di situazioni emergenziali e strettamente legato al perdurare della situazione emergenziale che ne ha legittimato l’esercizio.

Per quanto, invece, riguarda il contenuto delle ordinanze, è richiesto che l’amministrazione ponga in essere solamente quelle limitazioni indispensabili per il perseguimento dell’interesse pubblico. In passato, sul tema lo stesso Ministero dell’Ambiente era intervenuto con la Circolare interpretativa n. 5982 del 22 Aprile 2016 in cui ha chiarito i presupposti ed i limiti che caratterizzano l’esercizio di tale potere.  In tale Circolare, viene sottolineato che le ordinanze possono consentire il «ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti». Di conseguenza, esse non possono essere adottate per raggiungere finalità diverse da quelle ammesse dalla legge.

La Circolare n. 5982 individua altresì i limiti che caratterizzano l’esercizio del potere di ordinanza, rappresentati dalle norme costituzionali, dal diritto dell’Unione Europea e dai principi generali dell’ordinamento. Le ordinanze devono poi essere adottate a seguito di un’opportuna istruttoria tecnica.

A conferma delle indicazioni interpretative offerte dal Ministro dell’Ambiente, è presente una copiosa giurisprudenza che con le sue pronunce ha individuato una serie di presupposti indefettibili per il legittimo esercizio del potere di ordinanza. Lo stesso Testo Unico prevede anche che le autorità sono autorizzate a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, “purché idonee a garantire che l’attività di gestione dei rifiuti risponda a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica".

In ultimo, la giurisprudenza sottolinea che l’adozione delle ordinanze presuppone la sussistenza di una situazione di necessità ed urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi da tutelare, a prescindere dalla prevedibilità e dall’imputabilità all’Amministrazione della situazione di pericolo. In particolare, si è affermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le ordinanze contingibili e urgenti, stante l’urgenza di provvedere, prescindono dall’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare”. L’ordinanza, in altri termini, di fronte all’urgenza del provvedere all’eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall’accertamento dell’eventuale responsabilità della provocazione di quest’ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria non rilevando chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare.

 

9. L’Ordinanza n. 520 dell’1/04/2020 della Regione Lombardia

Sulla base delle regole introdotte dagli atti amministrativi sopra richiamati, nel corso delle scorse settimane ogni Regione in Italia ha emanato proprie ordinanze per la gestione locale dei rifiuti, anche introducendo proprie previsioni in considerazione delle caratteristiche proprie della gestione dei rifiuti a livello regionale. La Regione Lombardia ha emanato propria Ordinanza il 1/04/2020, con validità fino al 31/08/2020, disciplinando in maniera specifica e dettagliata varie questioni attinenti alla gestione e lo smaltimento di rifiuti nel proprio territorio.

Partendo dal regime di raccolta differenziata, vale la pena richiamare, ad esempio, che la Regione Veneto (con le Ordinanze n. 52 del 17 Aprile e n. 37 del 22 Marzo) la ha temporaneamente abolita nelle cd. Zone Rosse, mentre in Lombardia essa è stata sempre confermata ed anzi promossa a livello locale, indicando che il servizio debba essere mantenuto ai livelli contrattuali previsti ovvero se possibile intensificato.

L’Ordinanza chiarisce altresì, come sopra accennato, che i centri di raccolta comunale sono parte della filiera della raccolta dei rifiuti e come tali devono mantenersi aperti e funzionanti, se pur con limitazioni volte a limitare la compresenza di persone, soprattutto ove sia possibile adottare misure diverse rispetto al conferimento diretto, garantendo comunque il conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività produttive assimilate alle utenze domestiche.

L’Ordinanza in esame prevede altresì che le attività di bonifica, ivi comprese quelle di messa in sicurezza delle acque sotterranee, continuino al fine di ridurre per quanto possibile ogni forma di contaminazione ambientale e di eventuale danno alle risorse ambientali, mentre prevede proroghe temporanee per la gestione di terre e rocce da scavo dai cantieri e le campagne per il recupero di rifiuti con impianti mobili.

Vale la pena evidenziare che l’Ordinanza in questione riprende a grandi linee le previsioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente introducendo però propri limiti e criteri, ad integrazione e parziale modifica di quanto emanato a livello nazionale, ampliando, tra le altre cose, la possibilità di aumentare le capacità autorizzate sostanzialmente a tutte le tipologie di impianti di trattamento e recupero di rifiuti.

In Lombardia, inoltre, gli impianti di incenerimento vengono autorizzati a bruciare rifiuti con delle caratteristiche merceologiche diverse rispetto da quelle previste dalla loro autorizzazione, proprio per incentivare questa forma sicura di smaltimento anche di rifiuti potenzialmente infetti. In particolare, l’Ordinanza prevede espressamente che tali impianti possano ritirare anche rifiuti classificati con codici EER 18 01 03* e 18 01.04 (ossia rifiuti potenzialmente infetti, incluso bende, indumenti monouso ecc.) e i rifiuti classificati sanitari in deroga al DPR 254/2003. In tale contesto, l’Ordinanza prescrive che debbano essere garantiti tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, minimizzare il tempo di permanenza dei rifiuti nella fossa per evitare per quanto possibile il mescolamento con altri rifiuti.

Anche in Lombardia vige la regola della comunicazione preventiva introdotta dalla Circolare (cd. SCIA) per poter usufruire della maggior parte dei regimi derogatori introdotti.

L’Ordinanza prende anche in considerazione la fattispecie relativa al ricevimento di rifiuti provenienti da altre Regioni prevedendo che i gestori degli impianti di incenerimento avvisino tempestivamente la Regione delle richieste di conferimenti di rifiuti urbani extraregionali connessi all’emergenza in corso, al fine di garantire l’autosufficienza regionale ed eventualmente disporre altre misure specifiche contingenti.

 

10. La classificazione dei rifiuti potenzialmente infetti

Vale la pena qui richiamare brevemente il fatto che la Regione Lombardia nella sua Ordinanza prevede un’ulteriore deroga alle classificazioni di rifiuti potenzialmente infetti introdotte a livello nazionale.

Riprendendo le relative definizioni e valutazioni, l’Ordinanza conferma innanzitutto che i rifiuti di qualunque natura provenienti da unità domestiche dove sono presenti soggetti positivi al tampone sono da considerarsi rifiuti urbani non differenziati, così come quelli domestici provenienti da abitazioni dove non sono presenti soggetti infetti (i.e. positivi al tampone).

Oltre a ciò, specifica che tutti quei rifiuti derivanti da mascherine, guanti monouso ed altri prodotti classificabili come DPI utilizzati come mezzi di prevenzione rispetto al contagio sono anch’essi da considerarsi assimilabili agli urbani e come tali smaltibili nella frazione di rifiuti indifferenziati.

Tale previsione sembra, quindi, voler semplificare ulteriormente le indicazioni nazionali di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute n. 5443 secondo cui quei DPI provenienti da attività non ospedaliere e potenzialmente infetti sono da considerarsi – e trattarsi – come rifiuti sanitari soggetti alla disciplina di cui al DPR 254/2003.

Ciò implica importanti differenze nel regime applicabile alla gestione dei rifiuti, da distinguersi a seconda della disciplina locale applicabile, che deve essere verificata prima di procedere alla classificazione, e relativa gestione e smaltimento, del rifiuto prodotto.

 

11. Conclusioni

Questo periodo imprevisto di emergenza ha visto il ruolo predominante delle Regioni nella gestione a livello locale dei rifiuti prodotti sul proprio territorio; esse hanno seguito le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Ambiente adattandola, ed in alcuni casi derogandone alcune previsioni, sulla base delle proprie scelte scientifiche su come gestire al meglio tale situazione.

Sicuramente le differenze tuttora vigenti nella classificazione, e relativa gestione, di alcune categorie di rifiuti impongono una particolare attenzione per coloro che operano in questo settore.

Questa emergenza ha anche evidenziato nuovamente, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l’inadeguatezza e la fragilità del sistema impiantistico dei rifiuti esistente nel nostro Paese.

Vale la pena ricordare che in questi mesi è rimasto sospeso l’iter di approvazione dello “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che, almeno nella sua versione in discussione, introduce un nuovo articolo 198 al D.lgs. 152/2006 secondo cui il Ministero dell’Ambiente, con il supporto dell’ISPRA, dovrebbe predispone un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti che definisca i criteri e le linee strategiche per cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

Mai come adesso appare chiaro come l’Italia abbia bisogno di una programmazione completa e robusta per sviluppare un sistema impiantistico dei rifiuti adeguato alle esigenze, ordinarie e straordinarie, nazionali e locali.

 

[Questo articolo deriva dal contributo dell’Avv. Giovanna Landi al seminario via web organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza e Lodi “La gestione dei rifiuti durante l’emergenza Covid-19” tenutosi il 23 Aprile 2020]