Governo: con il Decreto liberalizzazioni no incentivi a impianti fotovoltaici su terreno agricolo

L’art. 65 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha escluso gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dal beneficio della tariffa incentivante prevista dal D.Lgs. 28/2011 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).

L’esclusione non riguarda gli impianti che hanno ottenuto il titolo abilitativo (o hanno presentato la relativa domanda) entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 (24 gennaio 2012), a condizione che entrino in funzione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso (24 gennaio 2013).

Questi ultimi impianti potranno usufruire degli incentivi purché rispettino le condizioni già previste dall’art. 10 del D.Lgs. 28/2011, ovvero che abbiano potenza nominale non superiore ad 1 MW, siano distanti tra loro almeno 2 km nel caso siano installati su terreni del medesimo proprietario e non occupino più del 10% della superficie del terreno agricolo.

La disposizione rientra tra le misure volte a ridimensionare progressivamente l’incentivazione statale nel settore fotovoltaico allineando il nostro Paese ai livelli comunitari, sull’onda di quanto già previsto con il DM 5/5/2011 (c.d. “IV conto energia”).

[Dott. Enrico Poles]

L’art. 65 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha escluso gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dal beneficio della tariffa incentivante prevista dal D.Lgs. 28/2011 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).

L’esclusione non riguarda gli impianti che hanno ottenuto il titolo abilitativo (o hanno presentato la relativa domanda) entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 (24 gennaio 2012), a condizione che entrino in funzione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso (24 gennaio 2013).

Questi ultimi impianti potranno usufruire degli incentivi purché rispettino le condizioni già previste dall’art. 10 del D.Lgs. 28/2011, ovvero che abbiano potenza nominale non superiore ad 1 MW, siano distanti tra loro almeno 2 km nel caso siano installati su terreni del medesimo proprietario e non occupino più del 10% della superficie del terreno agricolo.

La disposizione rientra tra le misure volte a ridimensionare progressivamente l’incentivazione statale nel settore fotovoltaico allineando il nostro Paese ai livelli comunitari, sull’onda di quanto già previsto con il DM 5/5/2011 (c.d. “IV conto energia”).

[Dott. Enrico Poles]