Governo: Decreto-Legge sviluppo, crediti di imposta, reti di imprese, semplificazioni
Il Decreto reca dodici articoli:
Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica
Art. 2 - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Art. 3 - Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto
Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche
Art. 5 - Costruzioni private
Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
Art. 7 - Semplificazione fiscale
Art. 8 - Impresa e Credito
Art. 9 - Scuola e merito
Art. 10 - Servizi ai cittadini
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce, tra l’altro:
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
L’articolo 6 introduce, tra le altre, importanti novità in materia di trattamento dei dati personali:
- ulteriore semplificazione sul DPS con l’introduzione di due commi all’articolo 34: 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".
Il Decreto reca dodici articoli:
Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica
Art. 2 - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Art. 3 - Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto
Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche
Art. 5 - Costruzioni private
Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
Art. 7 - Semplificazione fiscale
Art. 8 - Impresa e Credito
Art. 9 - Scuola e merito
Art. 10 - Servizi ai cittadini
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce, tra l’altro:
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
L’articolo 6 introduce, tra le altre, importanti novità in materia di trattamento dei dati personali:
- ulteriore semplificazione sul DPS con l’introduzione di due commi all’articolo 34: 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".