Governo: Decreto-Legge sviluppo, crediti di imposta, reti di imprese, semplificazioni

E’ entrato in vigore il 14 maggio il Decreto-Legge sullo Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio.

Il Decreto reca dodici articoli:

Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica

Art. 2 - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Art. 3 - Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto

Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche

Art. 5 - Costruzioni private

Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Art. 7 - Semplificazione fiscale

Art. 8 - Impresa e Credito

Art. 9 - Scuola e merito

Art. 10 - Servizi ai cittadini

Art. 11 - Disposizioni finanziarie

Art. 12 - Entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce, tra l’altro:

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

L’articolo 6 introduce, tra le altre, importanti novità in materia di trattamento dei dati personali:

- epocale l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 5 del Codice privacy, che cambia la prospettiva sinora adottata: "Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice."

- ulteriore semplificazione sul DPS con l’introduzione di due commi all’articolo 34: 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".

E’ entrato in vigore il 14 maggio il Decreto-Legge sullo Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio.

Il Decreto reca dodici articoli:

Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica

Art. 2 - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Art. 3 - Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto

Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche

Art. 5 - Costruzioni private

Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Art. 7 - Semplificazione fiscale

Art. 8 - Impresa e Credito

Art. 9 - Scuola e merito

Art. 10 - Servizi ai cittadini

Art. 11 - Disposizioni finanziarie

Art. 12 - Entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce, tra l’altro:

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

L’articolo 6 introduce, tra le altre, importanti novità in materia di trattamento dei dati personali:

- epocale l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 5 del Codice privacy, che cambia la prospettiva sinora adottata: "Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice."

- ulteriore semplificazione sul DPS con l’introduzione di due commi all’articolo 34: 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".