Governo: Decreto Legislativo misure per la lotta alle frodi creditizie e al furto di identità

Per far fronte al crescente problema delle frodi creditizie il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 64/2011,  già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 25 maggio prossimo, che istituisce, nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi realizzate nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con particolare riferimento al furto di identità (ovvero all’occultamento totale o parziale della propria identità), basato sull’archivio centrale informatizzato di titolarità del Ministero.

Il Decreto Legislativo 64/2011 introduce nel Decreto Legislativo 141/2010 il Titolo V-bis, così rubricato: “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità”.

Al citato sistema di prevenzione parteciperanno (i) le banche, comunitarie e no, (ii) gli intermediari finanziari, (iii) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, (iv) i fornitori di servizi interattivi associati, (v) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e (vi) le imprese che offrono alle banche e ai fornitori di servizi interattivi servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Non è esclusa l’adesione in futuro di ulteriori categorie specificamente individuate dal Ministero.

L’archivio, ai sensi dell’articolo 30-quater, è costituito da tre strumenti informatici:

a. l’interconnessione di rete, per la verifica delle richieste di cui sopra;

b. il modulo informatico centralizzato, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica;

c. il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell’archivio agli aderenti.

Concretamente, il sistema di prevenzione si basa sull’invio alla Consap S.p.A., l’ente gestore del sistema, da parte dei soggetti di cui sopra, (i) di richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento, un servizio a pagamento differito e (ii) di una comunicazione relativa all’avvenuta stipula del contratto all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto da parte degli aderenti al sistema. Il collegamento all’archivio per il riscontro sull’autenticità dei dati inseriti nelle richieste di verifica è a pagamento. Solo l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato hanno accesso gratuito all’archivio.

Diversamente, le segnalazioni da parte di chiunque ha subito o teme di aver subito un furto di identità potranno essere inviate gratuitamente mediante e-mail o telefono.

Quanto ai dati che possono formare oggetto di controllo, il Decreto Legislativo richiama quelli contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, partite IVA, codici fiscali, documenti che attestano il reddito e quelli sulle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

Le specifiche modalità di funzionamento del sistema (struttura e livelli di accesso, modalità di collegamento all’archivio, modalità di riscontro alle richieste, costo del collegamento, modalità di riscossione del contributo) dovranno in ogni caso essere definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo.

(Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2011, n. 107)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]

Per far fronte al crescente problema delle frodi creditizie il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 64/2011,  già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 25 maggio prossimo, che istituisce, nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi realizzate nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con particolare riferimento al furto di identità (ovvero all’occultamento totale o parziale della propria identità), basato sull’archivio centrale informatizzato di titolarità del Ministero.

Il Decreto Legislativo 64/2011 introduce nel Decreto Legislativo 141/2010 il Titolo V-bis, così rubricato: “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità”.

Al citato sistema di prevenzione parteciperanno (i) le banche, comunitarie e no, (ii) gli intermediari finanziari, (iii) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, (iv) i fornitori di servizi interattivi associati, (v) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e (vi) le imprese che offrono alle banche e ai fornitori di servizi interattivi servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Non è esclusa l’adesione in futuro di ulteriori categorie specificamente individuate dal Ministero.

L’archivio, ai sensi dell’articolo 30-quater, è costituito da tre strumenti informatici:

a. l’interconnessione di rete, per la verifica delle richieste di cui sopra;

b. il modulo informatico centralizzato, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica;

c. il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell’archivio agli aderenti.

Concretamente, il sistema di prevenzione si basa sull’invio alla Consap S.p.A., l’ente gestore del sistema, da parte dei soggetti di cui sopra, (i) di richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento, un servizio a pagamento differito e (ii) di una comunicazione relativa all’avvenuta stipula del contratto all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto da parte degli aderenti al sistema. Il collegamento all’archivio per il riscontro sull’autenticità dei dati inseriti nelle richieste di verifica è a pagamento. Solo l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato hanno accesso gratuito all’archivio.

Diversamente, le segnalazioni da parte di chiunque ha subito o teme di aver subito un furto di identità potranno essere inviate gratuitamente mediante e-mail o telefono.

Quanto ai dati che possono formare oggetto di controllo, il Decreto Legislativo richiama quelli contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, partite IVA, codici fiscali, documenti che attestano il reddito e quelli sulle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

Le specifiche modalità di funzionamento del sistema (struttura e livelli di accesso, modalità di collegamento all’archivio, modalità di riscontro alle richieste, costo del collegamento, modalità di riscossione del contributo) dovranno in ogni caso essere definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo.

(Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2011, n. 107)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]