Governo: deducibilità per marchi, brevetti e know-how

Il Decreto Legge n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, in vigore dal 4 luglio 2006, ha ridotto la percentuale di deducibilità per i marchi d’impresa da un decimo ad un diciottesimo del costo. È stata invece aumentata dal 33% al 50% la quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

Le nuove percentuali di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai soli brevetti industriali, la nuova disposizione si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla sua data di entrata in vigore, ovvero nei cinque anni precedenti.

Il Decreto Legge introduce inoltre la deducibilità per le spese relative a studi di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore del Decreto Legge stesso.

(Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  luglio 2006, n.153).

[Avv. Elisabetta Marchesi]
Il Decreto Legge n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, in vigore dal 4 luglio 2006, ha ridotto la percentuale di deducibilità per i marchi d’impresa da un decimo ad un diciottesimo del costo. È stata invece aumentata dal 33% al 50% la quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

Le nuove percentuali di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai soli brevetti industriali, la nuova disposizione si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla sua data di entrata in vigore, ovvero nei cinque anni precedenti.

Il Decreto Legge introduce inoltre la deducibilità per le spese relative a studi di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore del Decreto Legge stesso.

(Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  luglio 2006, n.153).

[Avv. Elisabetta Marchesi]