Entrerà in vigore il 16 luglio 2006 la riforma delle procedure concorsuali, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 settembre e definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre.
Il Decreto Legislativo attua la delega conferita al Governo dalla Legge 80/2005 incidendo su ampie parti della disciplina contenuta nella Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/942) innovandole significativamente ed abrogandone diverse (disciplina dell’amministrazione controllata).
Tra gli aspetti principali del provvedimento: l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento; l’accelerazione delle procedure; valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori; ridimensionamento dei poteri del giudice delegato; introduzione dell’esdebitazione (liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta); riduzione delle incapacità del fallito allo scopo di permettere un migliore reinserimento sociale.
Ci soffermiamo sulle disposizioni che prevedono i soggetti alle norme sulle procedure concorsuali e su norme relative all’esdebitazione.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Secondo la riforma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora, in particolare: abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso, l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
(Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n.5: Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12 - Supplemento Ordinario).
Entrerà in vigore il 16 luglio 2006 la riforma delle procedure concorsuali, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 settembre e definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre.
Il Decreto Legislativo attua la delega conferita al Governo dalla Legge 80/2005 incidendo su ampie parti della disciplina contenuta nella Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/942) innovandole significativamente ed abrogandone diverse (disciplina dell’amministrazione controllata).
Tra gli aspetti principali del provvedimento: l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento; l’accelerazione delle procedure; valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori; ridimensionamento dei poteri del giudice delegato; introduzione dell’esdebitazione (liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta); riduzione delle incapacità del fallito allo scopo di permettere un migliore reinserimento sociale.
Ci soffermiamo sulle disposizioni che prevedono i soggetti alle norme sulle procedure concorsuali e su norme relative all’esdebitazione.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Secondo la riforma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora, in particolare: abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso, l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
(Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n.5: Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12 - Supplemento Ordinario).