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Green pass e scuola: sì al controllo semplificato

il blu
Ph. Riccardo Radi / il blu

Green pass e istruzione: cosa sapere dal 1° settembre

Green pass, anche (e soprattutto) a settembre. Finiscono le vacanze, si torna a lavorare e, a breve (forse e si spera), ricominciano le scuole.

Fino a poco tempo fa a far notizia di questi tempi era la costante crescita per la spesa in materiale scolastico ma oggi le priorità sono cambiate e dunque si parla di Green pass.

Un breve quadro di ciò che vale dal 1° settembre. Se per gli alunni il Green pass non sarà obbligatorio – basteranno cartella, astuccio, diario e possibilmente compiti delle vacanze…ah già, la mascherina! – per il personale scolastico avere il Green pass sarà necessario per poter accedere al luogo di lavoro ed essere regolarmente retribuito.

Pittoresco già così vero? Aggiungiamo qualche colore. Se per tutti gli studenti il Green pass non serve, per quelli universitari invece il Green pass dovrà essere esibito per poter accedere alle lezioni e sostenere gli esami. Altra nota di colore: a Trieste si erano allargati un po’ ed erano arrivati a chiederlo anche per gli esami a distanza ma, fortunatamente, da Roma un po’ di logica ha fatto capolino ed è arrivata la smentita.   

 

E se il Green pass non ce l’ho?

Le conseguenze che il mancato possesso del Green pass ha sul personale scolastico sono state illustrate nella nota tecnica del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto proprio l’attuazione del Green pass nelle scuole.

Come sottolinea l’articolo 6 della nota, il possesso del Green pass da parte del personale scolastico incide sul rapporto di lavoro, visto che il mancato possesso del Green pass, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021, costituisce un’ipotesi di “assenza ingiustificata”.

Quindi? Che significa?

Significa che il dipendente scolastico che si presenti alle porte dell’istituto privo di Green pass non potrà svolgere la sua attività lavorativa e verrà considerato un assente ingiustificato, così che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (articolo 9-ter, comma 2 del Decreto Legge n.111).

Attenzione però a non pensare che le assenze ingiustificate dal primo al quarto giorno siano pagate. Per norma generale, come ricorda l’articolo 7 della nota, anche queste assenze non saranno retribuite.

In sostanza: niente Green pass, niente stipendio.

 

Il parere del Garante: come avverrà la verifica del Green pass

In tutto questo quadro si è inserito il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto le modalità semplificate di verifica del Green pass del personale scolastico.

Il parere del Garante riguarda le modalità di controllo del Green pass del personale scolastico “semplificate”, ovverosia alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, ed è risultato favorevole, visto che lo schema di decreto ha raccolto le indicazioni fornite dal Garante ed è stato ritenuto conforme alla normativa (anche giuslavoristica) sulla protezione dei dati.

Per punti salienti, dal parere del Garante si apprende che le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare il mero possesso del Green pass attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (Sidi), che diventerà interoperabile con la Piattaforma nazionale-DGC, trattando esclusivamente i dati necessari in relazione alla specifica finalità di trattamento.

Oltre a chiarire che la verifica del Green pass dovrà avvenire quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Garante sottolinea che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) opereranno in qualità di titolari del trattamento (pagina 4 del parere del Garante). Il Ministero dell’Istruzione agirà invece quale responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute.

Il parere evidenzia inoltre che i soggetti tenuti ai controlli del Green pass dovranno poter accedere in modo selettivo solo ai dati relativi al personale scolastico in servizio presso l’istituzione scolastica di competenza, disponibili nella banca dati SIDI, e le operazioni di verifica del possesso del Green pass saranno registrate in log conservati per 12 mesi, ad eccezione dell’esito della verifica sul possesso o meno del Green pass.  

Il processo di verifica del Green pass illustrato dovrebbe quindi permettere una maggiore efficienza ed efficacia rispetto alla modalità ordinaria, fermi restando gli obblighi del titolare del trattamento di adottare misure tecniche ed organizzative idonee per la protezione dei dati contenuti nel Green pass del personale scolastico e di fornire agli interessati un’informativa specifica su questo tipo di trattamento, anche mediante una comunicazione generale al personale.

Questo il quadro che si prospetta almeno fino al 31 dicembre 2021, salve modifiche. Zaino in spalla e Green pass alla mano!