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II Conto Energia da “Salva Alcoa” è un II Conto a tutti gli effetti

Chi fruisce del II Conto Energia in base all’articolo 1, comma 1-septies della L. 129/2010, è soggetto al regime di cumulabilità con la Tremonti ambientale
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Il II Conto Energia da “Salva Alcoa” è un II Conto a tutti gli effetti


Abstract

Tralasciando il tema più ampio della cumulabilità di tutti i Conti Energia con la Tremonti ambientale, vicenda su cui si attende da tempo la pronuncia del Consiglio di Stato e che richiede una trattazione a parte, in questo post rispondo all’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla incumulabilità con la Tremonti ambientale del II Conto Energia ex L. 129/2010.

  1. Cos’è il II Conto “Salva Alcoa”?
  2. Il D.M. 6.08.2010 sul III Conto Energia.
  3. Qual è il rapporto tra l’articolo 1, comma 1-septies, L. 129/2010 e il D.M. 6.08.2010?
  4. L’ordinanza 30816/2021 della Corte di Cassazione.
  5. Conclusione

1. Cos’è il II Conto “Salva Alcoa”?

Il II Conto “Salva Alcoa” è un repechage nella disciplina del II Conto per alcuni impianti fotovoltaici che non potevano beneficiare delle tariffe incentivanti del D.M. 19.07.2007.

Questi impianti sono contemplati dall’articolo 1, comma 1-septies della L. 129/2010 (in gergo “Salva Alcoa”).

Le condizioni per l’applicazione di tale II Conto Energia sono: aver concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, aver comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori e l’entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Ovviamente, tali condizioni vanno documentate in caso di contestazione.

Integrati questi presupposti, l’articolo 1, comma 1-septies della L. 129/2010 riconosce le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del D.M. 19.02.2007 (ossia quelle del II Conto Energia).


2. Il D.M. 6.08.2010 sul III Conto Energia

Anteriormente al 13.08.2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 129/2010, era stato pubblicato il D.M. 6.08.2010.

Esso disciplina il III Conto Energia ed è la norma che, naturaliter, si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.

Pertanto, prima dell’entrata in vigore della L. 129/2010, gli impianti fotovoltaici installati entro il 31.12.2010 e collegati alla rete elettrica nel 2011, potevano fruire solo del III Conto Energia.


3. Qual è il rapporto tra l’articolo 1, comma 1-septies, L. 129/2010 e il D.M. 6.08.2010?

Questa domanda si pone per contrastare l’eccezione avanzata dall’Agenzia delle Entrate: il II Conto ex L. 129/2010 non è tale per la cumulabilità.

Ossia, ai fini della cumulabilità è un III Conto Energia.

In quanto tale, non è cumulabile con la Tremonti ambientale.

È fondata tale eccezione?

A parte la bizzarria di una doppia natura della tariffa incentivante: II Conto come tariffa incentivante, III Conto per la cumulabilità, occorre chiedersi se sia giuridicamente fondata tale interpretazione.

La risposta è negativa e conferma, ancora una volta, la grave carenza di conoscenze giuridiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per rispondere alla domanda occorre osservare in che rapporto si pongano le due norme.

Esse vertono sulla medesima fattispecie: impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31.12.2010 e si pongono in rapporto di specialità, con conseguente prevalenza della norma speciale (art. 1, comma 1-septies, L. 129/2010) su quella generale (D.M. 6.08.2010).

L’ art. 1, comma 1-septies, L. 129/2010 è norma speciale rispetto al D.M. 6.08.2010.

Infatti, contempla l’elemento caratterizzante dell’entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011, laddove il D.M. prevede un generico “dopo il 31.12.2010”.

Dunque, la fattispecie che integri i requisiti dell’articolo 1-septies, comma 1 della L. 129/2010 deve essere sussunta solo ed esclusivamente sotto tale norma.

Inoltre, nella gerarchia delle fonti la legge (fonte primaria) è di rango superiore al decreto ministeriale (fonte secondaria).

Infine, la data di entrata in vigore della L. 129/2010 segue di una settimana circa quella del D.M. 6.08.2010 e il suo intendimento è proprio il recupero al II Conto di quelle fattispecie che, in mancanza di una espressa previsione normativa, sarebbero ricadute nella disciplina del D.M. 6.08.2010.

Infatti, il testo si limita a qualificare le tariffe spettanti ai beneficiari in possesso dei requisiti indicati sopra come tariffe del II Conto, senza escludere la cumulabilità tra tariffe II Conto “Salva Alcoa” e tariffe II Conto precedenti.

Non è ozioso ricordare che, successivamente alla L. 129/2010, l’articolo 9 del D.M. 5.07.2012, norma di interpretazione autentica, sia della norma interpretata che di quelle che ad essa fanno riferimento, prevede: “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 (omissis) non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento.”

Se l’intendimento del legislatore fosse stato quello di restringere l’ambito di applicazione della cumulabilità alle sole tariffe II Conto “native”, l’avrebbe fatto.

Invece, l’incipit dell’articolo 9: “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6” non contempla alcuna esclusione, come ad esempio: “ad eccezione di quelle di cui all’articolo 1-septies…” ed è del tutto coincidente con quello dell’articolo 1-septies della L. 129/2010: “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6…”.


4. L’ordinanza 30816/2021 della Corte di Cassazione

La Suprema Corte conferma la bontà di questa interpretazione.

L’ordinanza 30816/2021 ha precisato che: “… (omissis) l’ammissione della società agli spazi offerti dal D.L. 8/07/2010 è garantita da una forma normativa non solo precedente, ma anche di rango più elevato rispetto al DM 6/08/2010… (omissis) è incontestato tra le parti, in punto di fatto, sulla base della stessa sentenza qui impugnata, che gli impianti in questione siano entrati in funzione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011”. Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l’applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d., II Conto Energia) è statuita da una legge dello Stato (art. 1-septies L. 129/2010). Detta legge dello Stato ha rango superiore e costituisce inoltre lex specialis rispetto al D.M. del 2010 in forza del quale l’Ufficio assume che agli Impianti siano applicabili le tariffe del c.d., III Conto Energia.


5. Conclusioni

La natura del II Conto Energia attribuito dall’articolo 1, comma 1-septies della L. 129/2010 è estremamente dibattuto nei contenziosi tributari sulla Tremonti ambientale.

La soluzione del problema è di facile portata, applicando le regole basilari sull’interpretazione delle norme giuridiche.

Ciò mi permette di sottolineare che non sempre occorre attendere un chiarimento ministeriale per comprendere le norme.

Molto spesso è sufficiente utilizzare gli strumenti che gli studi di giurisprudenza offrono e, ovviamente, avvalersi di un avvocato tributarista.