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Il diritto di accesso nella sua veste "informale" alla luce del nuovo regolamento

Maggiore garanzia della privacy o eccessiva compressione del diritto di accesso?
Nel nostro ordinamento convivono, da molti anni, due fattispecie tipologiche di accesso ai documenti amministrativi che, sebbene destinate entrambe a consentire ai cittadini di prendere parte ai processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni e, così, a favorire una sorta di controllo da parte di essi sull’operato dei soggetti pubblici, hanno presupposti e modalità di attuazione differenti.

Si tratta dell’accesso formale e di quello c.d. informale.

Se l’accesso formale si attua mediante una forma procedimentalizzata, con il rispetto di formalità e rigide regole di controllo, l’accesso nella sua veste informale, si realizza attraverso una forma semplificata, non procedimentalizzata e che, quindi, presenta i caratteri di un procedimento accelerato e sommario.

Ed invero, l’art. 3 del regolamento sull’accesso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, (oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento), stabiliva che, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta e l’indicazione degli estremi del documento o degli elementi che ne consentano l’individuazione da parte della P.A., la richiesta, esercitata anche verbalmente, "…esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea".

I limiti ad un accoglimento immediato erano, poi, disciplinati dal successivo articolo 4, a norma del quale "Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse …o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale".

Tale forma di accesso si presenta sicuramente come la più utile per acquisire informazioni nell’immediato, consentendo, ad esempio, al privato che ignora gli estremi di un atto, di acquisire subito tali elementi, rinviando, eventualmente, ad una istanza formale, per ottenerne una copia.

L’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, il nuovo regolamento sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ha riproposto l’accesso informale; tuttavia, se da una prima lettura si evince una formulazione pressoché identica alla precedente disposizione, da un esame più attento emerge una sostanziale modifica a tale tipo di accesso informale.

Ed invero, il legislatore regolamentare non ha potuto non tenere conto dell’introduzione della figura del controinteressato di cui all’art. 22 comma 1, lettera c) della legge 241 del 1990, ossia di quel soggetto individuato o facilmente individuabile che, dall’esercizio del diritto di accesso, vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

Nasce così, oltre alle limitazioni già prescritte dal vecchio regolamento, pedissequamente riproposte nel nuovo testo, un nuovo limite che, in pratica, non fa altro che comprimere, in modo esorbitante, il diritto di accesso informale del privato: l’esistenza di un soggetto controinteressato.

E’ sufficiente, cioè che in base alla natura del documento risulti l’esistenza di un controinteressato, perché la richiesta di accesso informale non possa essere evasa.

Ovvio, normale, del tutto legittimo! Potrebbe obiettarsi! Ma l’obiezione non può essere accolta.

La nuova limitazione introdotta costituisce una maggiore garanzia per il diritto dei terzi alla riservatezza o un eccessivo freno al diritto di accesso?

Pur guardando con favore all’introduzione, anche nella disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, ad una maggiore e più pregnante garanzia del diritto della privacy, oggi di sicuro uno degli elementi che contraddistingue la civiltà di una società, occorre una piccola puntualizzazione.

La limitazione disposta dal nuovo testo regolamentare, se appare più che giustificata nell’ambito dell’istanza procedimentalizzata di cui all’accesso formale, appare, di contro, eccessivamente gravosa nel campo dell’accesso informale, proprio in ragione delle finalità che essa tende a perseguire.

Per effetto di tale limite, quindi, ritornando all’esempio sopra proposto, potrà accadere che la P.A., dinanzi ad una istanza informale di accesso tesa solo ad ottenere gli estremi di un atto, trovandosi di fronte al muro dell’esistenza di un controinteressato, non potrà evadere immediatamente la richiesta, ma si vedrà costretta a rinviare il cittadino alla presentazione di una istanza formale.

Il tutto, ovviamente, con grave e grande dispendio di tempo per il privato, costretto ad attendere pazientemente i tempi della P.A. che, perlomeno in questo caso, comunque, non potranno essere superiori a trenta giorni. Ma questa, per i più, non può che assurgere ad una magra consolazione.

Nel nostro ordinamento convivono, da molti anni, due fattispecie tipologiche di accesso ai documenti amministrativi che, sebbene destinate entrambe a consentire ai cittadini di prendere parte ai processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni e, così, a favorire una sorta di controllo da parte di essi sull’operato dei soggetti pubblici, hanno presupposti e modalità di attuazione differenti.

Si tratta dell’accesso formale e di quello c.d. informale.

Se l’accesso formale si attua mediante una forma procedimentalizzata, con il rispetto di formalità e rigide regole di controllo, l’accesso nella sua veste informale, si realizza attraverso una forma semplificata, non procedimentalizzata e che, quindi, presenta i caratteri di un procedimento accelerato e sommario.

Ed invero, l’art. 3 del regolamento sull’accesso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, (oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento), stabiliva che, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta e l’indicazione degli estremi del documento o degli elementi che ne consentano l’individuazione da parte della P.A., la richiesta, esercitata anche verbalmente, "…esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea".

I limiti ad un accoglimento immediato erano, poi, disciplinati dal successivo articolo 4, a norma del quale "Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse …o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale".

Tale forma di accesso si presenta sicuramente come la più utile per acquisire informazioni nell’immediato, consentendo, ad esempio, al privato che ignora gli estremi di un atto, di acquisire subito tali elementi, rinviando, eventualmente, ad una istanza formale, per ottenerne una copia.

L’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, il nuovo regolamento sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ha riproposto l’accesso informale; tuttavia, se da una prima lettura si evince una formulazione pressoché identica alla precedente disposizione, da un esame più attento emerge una sostanziale modifica a tale tipo di accesso informale.

Ed invero, il legislatore regolamentare non ha potuto non tenere conto dell’introduzione della figura del controinteressato di cui all’art. 22 comma 1, lettera c) della legge 241 del 1990, ossia di quel soggetto individuato o facilmente individuabile che, dall’esercizio del diritto di accesso, vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

Nasce così, oltre alle limitazioni già prescritte dal vecchio regolamento, pedissequamente riproposte nel nuovo testo, un nuovo limite che, in pratica, non fa altro che comprimere, in modo esorbitante, il diritto di accesso informale del privato: l’esistenza di un soggetto controinteressato.

E’ sufficiente, cioè che in base alla natura del documento risulti l’esistenza di un controinteressato, perché la richiesta di accesso informale non possa essere evasa.

Ovvio, normale, del tutto legittimo! Potrebbe obiettarsi! Ma l’obiezione non può essere accolta.

La nuova limitazione introdotta costituisce una maggiore garanzia per il diritto dei terzi alla riservatezza o un eccessivo freno al diritto di accesso?

Pur guardando con favore all’introduzione, anche nella disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, ad una maggiore e più pregnante garanzia del diritto della privacy, oggi di sicuro uno degli elementi che contraddistingue la civiltà di una società, occorre una piccola puntualizzazione.

La limitazione disposta dal nuovo testo regolamentare, se appare più che giustificata nell’ambito dell’istanza procedimentalizzata di cui all’accesso formale, appare, di contro, eccessivamente gravosa nel campo dell’accesso informale, proprio in ragione delle finalità che essa tende a perseguire.

Per effetto di tale limite, quindi, ritornando all’esempio sopra proposto, potrà accadere che la P.A., dinanzi ad una istanza informale di accesso tesa solo ad ottenere gli estremi di un atto, trovandosi di fronte al muro dell’esistenza di un controinteressato, non potrà evadere immediatamente la richiesta, ma si vedrà costretta a rinviare il cittadino alla presentazione di una istanza formale.

Il tutto, ovviamente, con grave e grande dispendio di tempo per il privato, costretto ad attendere pazientemente i tempi della P.A. che, perlomeno in questo caso, comunque, non potranno essere superiori a trenta giorni. Ma questa, per i più, non può che assurgere ad una magra consolazione.