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Il finanziamento dei partiti politici in Austria

Un'analisi del disegno della riforma di legge
finanziamento dei partiti politici
finanziamento dei partiti politici

Abstract

Finanziare interamente i partiti politici con denaro dello Stato oppure consentire, che i partiti si finanzino – almeno in parte – con contributi/offerte provenienti da privati? Se sì, con quali modalità e garanzie per evitare una “dipendenza” dei partiti da “Spender” magari troppo generosi, che – ovviamente – pretendono poi, che venga “onorata” la loro propensione alla “liberalità”.

Indice

I. Introduzione – II. Caratteristiche del disegno di legge e ruolo “rafforzato” della Corte dei conti – III. Ulteriori obblighi a carico dei partiti – IV. Le “Spenden” e lo “Sponsoring” – V. Controlli, verifiche e obblighi di pubblicazione della Corte dei conti – VI. Sanzioni e prescrizione

 

I. Introduzione

Il finanziamento dei partiti politici, le modalità dello stesso e le – inderogabili – esigenze di trasparenza, sono un “punctum pruriens”, non soltanto in Austria. D’altra parte, nessuno può negare, che i partiti politici sono necessari in uno Stato liberal-democratico in quanto, attraverso gli stessi, ai cittadini è reso possibile, partecipare alla vita politica e ai processi decisionali, che hanno ripercussioni sull’intera comunità.

Puo dirsi, che i partiti politici sono un “verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil”,  una componente necessaria prevista dalla maggior parte degli ordinamenti democratici odierni.

Contribuiscono, per effetto della loro – libera e permanente – attività all’articolazione e alla formazione della volontà della comunità. Adempiono indubbiamente una funzione pubblica e hanno un ruolo importante nella formazione dei cittadini, che intendono assumersi responsabilità nell’ambito dello Stato e degli altri enti territoriali. Altra funzione importante, è quella (o almeno dovrebbe essere), di costituire un “Bindeglied” (un collegamento) tra organi dello Stato e cittadini e di essere “rappresentanti” dei cittadini negli organi previsti dalla Costituzione e nel Parlamento europeo.

Assumono un ruolo determinante in sede di elezioni in quanto espressione del “Demokratieprinzip” (principio di democrazia) e di quello di uguaglianza dei cittadini e – anche – della libertà.

Il concetto di “Partei” (partito), nella legislazione austriaca, è inteso in senso ampio, in quanto, accanto alla “politischen Partei” (partito politico), si distingue tra 1) “wahlwerbende Partei” o “Wählergruppe” (che spesso si forma, più o meno spontaneamente) in occasione di elezioni e ha una denominazione diversa da una “politischen Partei”), 2) “nahestehende Organisation” avente una propria personalità giuridica e 3) “Personenkomitees” (comitati) con il compito precipuo di sostenere economicamente uno degli organismi di cui sopra.

La proposta di legge, depositata negli ultimi giorni del mese di aprile corrente anno, disciplina, nella parte iniziale, anche la fondazione di partiti politici e la loro “Auflösung”. Il presente articolo ha però per oggetto soltanto le innovazioni concernenti il (loro) finanziamento.

La proposta di legge è molto articolata e in quest’articolo, verranno riportate soltanto le disposizioni più importanti.

 

II. Caratteristiche del disegno di legge e il ruolo “rafforzato” della Corte dei conti

Una delle caratteristiche più pregnanti del “Gesetzentwurf” è costituita dall’attribuzione di poteri di controllo e di “intervento” molto ampi e incisivi al “Rechnungshof” (Corte dei conti – d’ora in avanti anche indicata con l’abbreviazione C.d.c.) – come vedremo – e di una disciplina più stringente in materia di “Spenden” (“offerte”/contributi) non soltanto ai partiti, ma, pure a organizzazioni e associazioni, di varia natura, “gravitanti” intorno ai partiti o comunque riconducibili agli stessi.

È previsto, che alla Corte dei conti dovranno essere presentate – dai partiti e da organizzazioni che non sono partiti, ma che partecipano alla campagna elettorale – resoconti riguardanti la loro attività, ma anche per quanto concerne la propaganda elettorale; inoltre, dovranno essere evidenziate le spese – al di fuori dell’ordinaria amministrazione – sostenute tra la data di indizione delle elezioni e le elezioni stesse al “Nationalrat” e al Parlamento europeo. Queste spese saranno controllate dalla C.d.c. e pubblicate da quest’organo di controllo.

Gli enti soggetti al controllo della C.d.c. dovranno comunicare alla stessa i contratti stipulati con partiti politici, con “wahlwerbenden Parteien” o con imprese, di cui i predetti hanno una partecipazione oppure con organizzazioni riconducibli ai medesimi. Queste informazioni saranno pubblicate sul sito internet della C.d.c.

Offerte percepite illecitamente da partiti o da deputati oppure da persone, che si sono presentate come candidati sulla lista elettorale di un partito, devono essere accreditate, dalla C.d.c., in favore di istituzioni di beneficienza o che perseguono scopi scientifici.

Qualora sussistano indizi, che le relazioni, compresi i rendiconti, concernenti l’attività dei partiti o degli altri soggetti sopra elencati, siano lacunosi o non rispondenti a verità oppure se vi è il fondato sospetto, che siano stati violati i paragrafi 2 e seguenti del “Parteiengesetz”, la C.d.c. ha facoltà di richiedere informazioni, la trasmissione di documenti e, in caso di persistenza dei sospetti, procedere a verifiche adeguate presso il partito.

In caso di presunte violazioni dell’obbligo di rendiconto oppure se la C.d.c. reputa, che siano state accettate offerte (“Spenden”) illecitamente o non ci si è attenuti ai limiti concernenti l’importo massimo “spendibile” per la propaganda elettorale, la C.d.c. trasmette la documentazione a chi di competenza.

La C.d.c. terrà un elenco dei comitati di persone, che sono stati registrati.

 

III. Ulteriori obblighi a carico dei partiti

Tutti i partiti politici, che, in occasione delle elezioni al “Nationalrat” o al Parlamento europeo, hanno diritto di percepire contributi secondo il “Parteienförderungsgesetz”, sono obbligati a trasmettere, entro sei mesi dalla data delle elezioni, alla C.d.c.,  una relazione concernente le spese inerenti alla propaganda elettorale. Il termine semestrale può essere prorogato al massimo di 4 mesi. La relazione deve essere pubblicata sul sito internet della C.d.c. e deve contenere le spese sostenute per la pubblicità, come, per esempio, per manifesti, opuscoli, per piccoli regali (penne biro) fatti ai potenziali elettori in occasione di manifestazioni di propaganda, per inserzioni pubblicitarie su giornali e avvalendosi di mezzi di comunicazione, con indicazione, altresì, delle agenzie pubblicitarie incaricate della propaganda elettorale.

La relazione riguardante la propaganda elettorale deve essere sottoposta a previa verifica da parte di un commercialista nominato dal partito.

Ogni partito politico rappresentato nel “Nationalrat”, in un Consiglio regionale o nel Parlamento europeo, deve compilare, annualmente, una relazione contenente le entrate e le uscite anche delle organizzazioni territoriali e non territoriali.

Per quanto riguarda le articolazioni dei partiti su scala regionale, esse devono indicare, in un allegato (da trasmettere alla C.d.c.), anche il loro patrimonio immobiliare,  l’ammontare dei loro crediti e dei mutui assunti, se di importo superiore a 50.000 Euro. Alla C.d.c. va trasmesso – a parte, cioè separatamente dal “Rechenschaftsbericht” – il nominativo dei creditori del partito e di chi ha concesso il mutuo/i mutui, l’ammontare degli stessi, la loro durata e le condizioni di contratto. Questo vale anche per le altre articolazioni territoriali del partito.

La relazione annuale, come già detto, deve essere sottoposta a verifica da parte di un commercialista,  che può esercitare la propria attività per un periodo non superiore a 10 anni.

Alla predetta relazione annuale va accluso l’elenco delle imprese, nelle quali il partito o articolazioni dello stesso oppure organizzazioni riconducibili al partito, detengono almeno il 5% del capitale. Queste informazioni sono comunicate alla C.d.c., la quale invita i rappresentanti legali delle imprese a comunicare – entro un mese – quanto versato al partito o a organizzazioni riconducibili allo stesso.

 

IV. Le “Spenden” e lo “Sponsoring”

La documentazione contabile e gli allegati allo stesso, devono essere conservati per sette anni.

Ogni partito politico è obbligato a trasmettere alla C.d.c. – almeno entro 4 settimane dalla scadenza di un quadrimestre, le offerte di importo superiore a 150 Euro, pervenute con indicazione del nome dello “Spender”, della data e dell’ammontare della “Spende”. La C.d.c. provvede a pubblicare questi dati senza dilazione.

Partiti politici, organizzazioni riconducibili agli stessi, comitati, deputati e candidati di un partito, non possono accettare offerte:

1)    da enti di diritto pubblico

2)    da istituzioni non aventi scopo di lucro

3)    da imprese o istituzioni, nelle quali lo Stato o un altro ente pubblico ha una partecipazione diretta oppure indiretta nell’ammontare di almeno il 10%

4)    da persone fisiche con cittadinanza straniera o da persone giuridiche straniere, se la “Spende” è superiore a 500 Euro, fatta eccezione per persone, che sono cittadini di uno Stato dell’UE, ma che hanno la loro residenza in Austria

5)    offerte anonime di importo superiore a 150 Euro

6)    offerte provenienti da persone fisiche o giuridiche, che si reputa agiscano al fine di celare il nominativo di una terza persona, sempre che, l’ammontare dell’offerta sia superiore a 150 Euro.

 “Unzulässige Spenden” devono essere restituite allo “Spender” non più tardi di 4 mesi dalla data in cui sono pervenute. Se ciò non è possibile, queste “Spenden” vanno trasmesse alla C.d.c. in occasione dell’invio della relazione annuale. Questa trasmissione esclude la comminazione di ogni possibile sanzione. La C.d.c. accredita i relativi importi su un apposito c/c. Le somme sono destinate a istituzioni di beneficienza o scientifiche.

In allegato alla relazione annuale, ogni partito politico deve indicare quanto percepito a titolo di “Sponsoring, se l’importo annuale è superiore a 7.500 Euro. Va indicato nome, cognome e indirizzo dello “sponsor”.

Ogni partito politico è obbligato a pubblicare – e a mantenere permanentemente visibile, sul proprio sito internet – le seguenti informazioni,  che devono essere – facilmente e direttamente – accessibili:

1)    la sede e l’indirizzo per le notificazioni, lo statuto, nome e funzioni dei legali rappresentanti.

2)    tutte le relazioni annuali e le decisioni intervenute con riferimento alle stesse da parte dell’“unabhängigen Parteien – Transparenz – Senat”.

 

V. Obblighi di pubblicazione della Corte dei conti

Le relazioni – redatte dai partiti politici, concernenti la loro attività e la propaganda elettorale – devono essere esaminate dalla C.d.c.,  che ne verifica la completezza nonché l’osservanza delle norme dettate dal “Parteiengesetz”. I risultati delle verifiche, sono pubblicati dalla C.d.c.

Qualora sussistano indizi, che la documentazione inviata alla C.d.c. sia incompleta o non rispondente a verità oppure se non sono state osservate le disposzioni di cui ai paragrafi §§ 2 e seguenti del “Parteiengesetz”,  la C.d.c. concede al partito un congruo termine per fornire chiarimenti. È in facoltà della C.d.c. richiedere al partito l’invio della contabilità nonché di contratti conclusi e della corrispondenza. Se successivamente al predetto invio, permane il sospetto di irregolarità, la C.d.c. può procedere, essa stessa, a verifiche presso la sede del partito.

Qualora sorgano contrasti tra la C.d.c. e un partito circa l’interpretazione delle norme del “Parteiengesetz”, su richiesta della C.d.c. o del partito, la decisione è rimessa alla Corte costituzionale; l’esecuzione della decisione della Corte costituzionale è di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

 

VI. Sanzioni e prescrizione

Se la C.d.c. riscontra l’incompletezza della relazione annuale predisposta da un partito o indicazioni non rispondenti a verità, viene inflitta una sanzione pecuniaria fino a 50.000 Euro.

Qualora un partito non abbia registrato una “Spende”,  che è a esso pervenuta oppure l’ha accettata illecitamente, la sanzione pecuniaria può essere inflitta fino al triplo della “Spende e, in ogni caso, deve essere almeno pari all’illecita “Spende”.

Se un deputato o una persona, che si è candidata sulla lista elettorale di un partito, ha omesso di registrare una “Spende” o l’ha comunque accettata,  l’importo della stessa e, indipendentemente dalla sanzione di cui sopra, viene confiscato.

Cosa succede, se un partito non osserva le disposzioni concernenti l’importo massimo impiegabile nella propaganda elettorale?

In questo caso, al partito, che ha ecceduto nella spesa per un ammontare non superiore al 10% del limite massimo, è da infliggere una “Geldbuße” fino al 15%. L’entità della pena pecuniaria è poi graduata in relazione alla percentuale del superamento dell’importo massimo spendibile. Se le spese sono state superiori al 50% della spesa massima, va inflitta una sanzione pecuniaria fino al 200%.

Le sanzioni amministrative sono comminate dall’“unabhängigen Parteien-Transparenz- Senat” in misura non superiore a 50.000 Euro.

Il procedimento di inflizione delle sanzioni amministrative, è disciplinato dal § 31, Abs. 1, del “Verwaltungsstrafgesetz”.

Le “Geldbußen” si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data, entro la quale il comportamento illecito ha avuto termine o il comportamento omissivo ha avuto inizio.

Le condanne a “Geldbußen”, una volta passate in giudicato, producono l’effetto, che l’ammontare delle stesse viene detratto dagli importi, che spettano ai partiti secondo il “Parteienförderungsgesetz” del 2012.

Le intenzioni, dalle quali pare siano animati coloro che hanno redatto il disegno di legge de quo, appaiono condivisibili. Resta da vedere, se saranno in grado di “muovere” qualcosa nel “torbido mare della politica” (“murky sea of politics”, come si è espresso J. F. Kennedy).

Protagora (V° sec. a. C.) ha detto, che l’ordine di una società si fonda sui comportamenti, prima che sulle regole formali.