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Il legale rappresentante della società di capitali può esercitare il diritto di querela

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 maggio 2012, n.16150

Nelle poche righe che compongono la parte motiva dell’arresto in commento la Corte regolatrice ha ratificato alcuni assunti giurisprudenziali ampiamente consolidati, in materia di esercizio del diritto di querela da parte delle persone giuridiche.

In particolare, il Giudice di legittimità ha ribadito che, salvo il caso di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare, il potere di manifestare la volontà di una società di capitali di procedere penalmente per un determinato fatto rientra de plano tra i compiti del suo legale rappresentante, senza necessità di un mandato ad hoc[1].

La decisione è scaturita dal ricorso dell’imputato, il quale, in entrambi i gradi di merito, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) per aver sottratto un mezzo d’opera sottoposto a pignoramento, affidato alla sua custodia.

Lo stesso aveva dedotto l’improcedibilità dell’azione penale, sostenendo che la querela non fosse stata validamente proposta, in quanto presentata dal legale rappresentante della persona giuridica offesa, anziché dal consiglio d’amministrazione.

Giusta il suo punto di vista, l’amministratore dotato del potere di rappresentanza avrebbe potuto proporre la dichiarazione integrante la suddetta condizione di procedibilità, solo laddove fosse stato esplicitamente legittimato dallo statuto o da un’apposita e speciale delibera.

La Cassazione, per le ragioni anzidette, ha rigettato l’impugnativa, soggiungendo che l’onere, fissato dall’art. 337, comma 3, c.p.p., di specificare nell’atto di querela la fonte dei poteri rappresentativi dell’ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché essa comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 c.c.[2], che costituisce la causa legittimante[3].

A tal proposito, va rilevato che in quest’occasione il Supremo Consesso, diversamente da quanto ha fatto in altre pronunce adesive alla presente[4], non ha precisato che, per il principio di tassatività delle nullità, l’omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica o di un ente, dell’origine dei poteri di rappresentanza, non determina comunque la nullità, in quanto la previsione dell’adempimento, di cui al citato capoverso dell’art. 337 c.p.p., non è assistita da sanzioni processuali.


[1] In senso adesivo, cfr., e.c., Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2011, n. 16372, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 20 novembre 2009, n. 44722, ivi; Id., Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 40038, ivi; Id., Sez. V, 4 dicembre 2009, n. 11074, in CED Cass., 2010 (rv. 246885); Id., Sez. II, 19 maggio 2005, n. 33444, in Arch. nuova proc. pen., 2007, 5, 637; Id., Sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 17640, ivi, 2004, 105.

[2] Nella sentenza de qua, oltre all’art. 2384 c.c., che disciplina i poteri di rappresentanza degli amministratori delle società per azioni, viene richiamato anche l’art. 2487 c.c. In realtà, quest’ultimo riferimento deve intendersi all’attuale art. 2475 bis c.c., che regola i medesimi poteri relativamente alle società a responsabilità limitata, riprendendo le norme contenute nella formulazione dell’art. 2487 c.c. in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366).

[3] In senso conforme, vedi, v.g., Cass. pen., Sez. II, 22 settembre 2011, n. 34466, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 28464, ivi; Id., Sez. II, 3 dicembre 2009, n. 46601, ivi; Id., Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 45753, ivi; Id., Sez. V, 14 febbraio 2006, n. 19368, in Riv. pen., 2007, 5, 558.

[4] Cfr., e.g., Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 28464, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 3 dicembre 2009, n. 46601, ivi; Id., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 28894, ivi; Id., Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 45753, ivi; Id., Sez. II  (Ord.), 11 gennaio 2006, n. 4055, in Riv. pen., 2007, 1, 86.

Nelle poche righe che compongono la parte motiva dell’arresto in commento la Corte regolatrice ha ratificato alcuni assunti giurisprudenziali ampiamente consolidati, in materia di esercizio del diritto di querela da parte delle persone giuridiche.

In particolare, il Giudice di legittimità ha ribadito che, salvo il caso di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare, il potere di manifestare la volontà di una società di capitali di procedere penalmente per un determinato fatto rientra de plano tra i compiti del suo legale rappresentante, senza necessità di un mandato ad hoc[1].

La decisione è scaturita dal ricorso dell’imputato, il quale, in entrambi i gradi di merito, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) per aver sottratto un mezzo d’opera sottoposto a pignoramento, affidato alla sua custodia.

Lo stesso aveva dedotto l’improcedibilità dell’azione penale, sostenendo che la querela non fosse stata validamente proposta, in quanto presentata dal legale rappresentante della persona giuridica offesa, anziché dal consiglio d’amministrazione.

Giusta il suo punto di vista, l’amministratore dotato del potere di rappresentanza avrebbe potuto proporre la dichiarazione integrante la suddetta condizione di procedibilità, solo laddove fosse stato esplicitamente legittimato dallo statuto o da un’apposita e speciale delibera.

La Cassazione, per le ragioni anzidette, ha rigettato l’impugnativa, soggiungendo che l’onere, fissato dall’art. 337, comma 3, c.p.p., di specificare nell’atto di querela la fonte dei poteri rappresentativi dell’ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché essa comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 c.c.[2], che costituisce la causa legittimante[3].

A tal proposito, va rilevato che in quest’occasione il Supremo Consesso, diversamente da quanto ha fatto in altre pronunce adesive alla presente[4], non ha precisato che, per il principio di tassatività delle nullità, l’omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica o di un ente, dell’origine dei poteri di rappresentanza, non determina comunque la nullità, in quanto la previsione dell’adempimento, di cui al citato capoverso dell’art. 337 c.p.p., non è assistita da sanzioni processuali.


[1] In senso adesivo, cfr., e.c., Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2011, n. 16372, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 20 novembre 2009, n. 44722, ivi; Id., Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 40038, ivi; Id., Sez. V, 4 dicembre 2009, n. 11074, in CED Cass., 2010 (rv. 246885); Id., Sez. II, 19 maggio 2005, n. 33444, in Arch. nuova proc. pen., 2007, 5, 637; Id., Sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 17640, ivi, 2004, 105.

[2] Nella sentenza de qua, oltre all’art. 2384 c.c., che disciplina i poteri di rappresentanza degli amministratori delle società per azioni, viene richiamato anche l’art. 2487 c.c. In realtà, quest’ultimo riferimento deve intendersi all’attuale art. 2475 bis c.c., che regola i medesimi poteri relativamente alle società a responsabilità limitata, riprendendo le norme contenute nella formulazione dell’art. 2487 c.c. in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366).

[3] In senso conforme, vedi, v.g., Cass. pen., Sez. II, 22 settembre 2011, n. 34466, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 28464, ivi; Id., Sez. II, 3 dicembre 2009, n. 46601, ivi; Id., Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 45753, ivi; Id., Sez. V, 14 febbraio 2006, n. 19368, in Riv. pen., 2007, 5, 558.

[4] Cfr., e.g., Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2011, n. 28464, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. II, 3 dicembre 2009, n. 46601, ivi; Id., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 28894, ivi; Id., Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 45753, ivi; Id., Sez. II  (Ord.), 11 gennaio 2006, n. 4055, in Riv. pen., 2007, 1, 86.