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Il nuovo regolamento dell’AGCOM per il contrasto dell’hate speech

Hate Speech
Hate Speech

Indice:

1. Introduzione

2. L’ambito di applicazione del regolamento

3. Iniziative di contrasto all’hate speech

4. Violazioni dei principi e del sistema sanzionatorio

 

1. Introduzione

Il 15 maggio 2019, con la Delibera n. 157/19 / CONS, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato un regolamento relativo al rispetto della dignità umana e al principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech.

Nel corso degli ultimi anni l’Autorità ha registrato un crescente e preoccupante acuirsi, nelle trasmissioni televisive di approfondimento informativo delle principali emittenti nazionali così come sulle piattaforme di condivisione di video, del ricorso a espressioni discriminatorie contro categorie o gruppi di persone in ragione della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso.

 

2. L’ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento si rivolge ai fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, stabilendo i principi ai quali questi devono adeguarsi nella trasmissione di programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio.

Inoltre, si indirizza ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video, promuovendo l’adozione di forme di co-regolamentazione e campagne di sensibilizzazione sul tema, oltre all’elaborazione di codici di condotta.

 

3. Iniziative di contrasto all’hate speech

L’Autorità invita i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici privati, seppur con un minor grado di impegno rispetto alla RAI, a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi

dell’inclusione e della coesione sociale,

della promozione della diversità e

dei diritti fondamentali della persona.

In coerenza con tali finalità, i suddetti fornitori devono inoltre osservare una serie di cautele prestando particolare attenzione nell’utilizzo di espressioni e di elementi grafici presenti nei programmi passibili di generare effetti discriminatori.

Vengono inoltre promosse procedure di co-regolamentazione per favorire l’adozione tanto da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che delle piattaforme di condivisione di video, di misure volte a contrastare la diffusione in rete di contenuti in violazione dei principi oggetto del Regolamento.

Le piattaforme di condivisione video sono infine invitate a:

(i) prevedere efficaci sistemi di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili e

(ii) trasmettere all’Autorità un report trimestrale sul monitoraggio effettuato per l’individuazione dei contenuti d’odio in rete, con l’indicazione delle modalità operative e dei sistemi di verifica utilizzati.

 

4. Violazioni dei principi e del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, di cui al Regolamento, può essere episodica o sistematica.

Nel primo caso, l’Autorità si limita a segnalare la fattispecie rilevata al fornitore in questione, dandone altresì comunicazione sul proprio sito web.

Nel secondo caso, o in presenza di violazioni particolarmente gravi, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio che può concludersi nella diffida nei confronti del fornitore dei servizi di media a non reiterare la condotta illecita.

In caso di inosservanza, l’Autorità può applicare una sanzione amministrativa da Euro 10.300,00 a Euro 258.000,00, come previsto dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.