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La notificazione: dall’atto giudiziario all’atto tributario

Procedimento notificatorio
Procedimento notificatorio

La notificazione: dall’atto giudiziario all’atto tributario

Indice

1. Dal Messo comunale al Messo notificatore

2. Introduzione alla notifica e nozioni giuridiche connesse

3. Gli agenti notificatori: Competenze per territorio e per materia

4. Gli strumenti di notifica per i Messi comunali

5. Gli strumenti di notifica per i Messi notificatori

6. Spese ed incassi da notifiche

 

1. Dal Messo comunale al Messo notificatore

Lo storico ruolo del Messo comunale è stato oramai da diverso tempo affiancato e completato con l’introduzione di una nuova figura, il Messo notificatore. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha istituito questo nuovo ruolo, disponendo che i messi notificatori vengano nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Detta figura è divenuta oramai indispensabile per l’ente, in quanto deputata alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti alle procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle Entrate Patrimoniali dello Stato, di cui al regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extra-tributarie dei Comuni e delle Città Metropolitane.

Nonostante la Legge esista già da più di dieci anni, molti enti risultano non possedere, all’interno del proprio organico, figure specializzate e addette alla funzione sopradescritta, sopperendo a tale carenza organica, con gli stessi messi comunali, non abilitati alle notifiche, ai sensi della Legge n. 296/2006, con il serio rischio di rendere illegittime e, in alcuni casi, anche nulle, molte delle notifiche effettuate.

 

2. Introduzione alla notifica e nozioni giuridiche connesse

La notifica è quel procedimento amministrativo con il quale viene comunicato in forma ufficiale un atto o un provvedimento ad uno o più soggetti interessati.

L’interessato può essere una persona fisica o una persona giuridica.

La persona fisica è la persona umana considerata come individuo singolo.

La persona giuridica è qualsiasi entità (organizzazione collettiva) diversa dalla persona fisica, alla quale l’ordinamento giuridico attribuisce una propria capacità giuridica o di agire e può essere composta da una o più persone fisiche.

Lo strumento con il quale conclude la notifica è la relata/relazione di notificazione. Secondo l’articolo 148 del Codice di Procedura Civile (Relazione di notificazione): l’agente certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

L’atto che viene notificato, consegnato, al destinatario ha efficacia fino a querela del falso (articolo 2700 Codice Civile). Ciò vuol dire fino alla decisione giudiziaria (sentenza) che tale atto e tale firma del pubblico ufficiale sia falsa, ovvero che ciò che lo stesso messo dichiara sulla relata sia un falso.

Tuttavia la notifica una volta consegnata all’interessato diventa efficace, al di là di eventuali irregolarità di forma.

La notificazione nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data (articolo 160 Codice di Procedura Penale).

 

3. Gli agenti notificatori: Competenze per territorio e per materia

Il messo comunale, il messo notificatore e l’ufficiale giudiziario, sono pubblici ufficiali - ai sensi dell’articolo 357 del Codice Penale:

“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’articolo 357 novellato dalla legge n. 86/90 e successivamente modificato dalla legge n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Nel nostro caso esercitano una funzione amministrativa, di tipo certificativa.

Gli ufficiali giudiziari (ex Legge 890/82) dipendono dall’amministrazione giudiziaria e notificano atti amministrativi, civili e penali in tutto il territorio del distretto giudiziario (Corte di Appello) ed operano con le norme del Codice di Procedura Civile e del Codice di Procedura Penale.

I messi comunali (ex Legge n. 265/1999) notificano atti di carattere amministrativo (ordinanze, verbali, convocazioni, inviti, avvisi, circolari, ed ogni altra forma di atto) per conto dell’amministrazione comunale e su richiesta di altri enti, purché nei limiti del territorio comunale di competenza (il destinatario ha residenza, dimora o domicilio nello stesso comune) ed operano con le norme del Codice di Procedura Civile.

I messi notificatori (ex Legge n. 296/2006) notificano atti di accertamento e/o riscossione dei tributi locali, procedure esecutive o delle entrate patrimoniali dello stato (generalmente dell’agenzia delle entrate) ed operano secondo le norme del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 602/1973.

Sempre per conto dell’amministrazione comunale e su richiesta di altri enti, purché nei limiti del territorio comunale di competenza.

 

4. Gli strumenti di notifica per i Messi comunali

Come evidenziato ai paragrafi precedenti, i messi comunali operano con le norme del Codice di Procedura Civile, mentre i messi notificatori applicano le norme del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 602/1973. Gli articoli del Codice di Procedura Civile di maggiore rilievo per la notifica di atti amministrativi vanno generalmente dal 137 al 160.

Articolo 138. Notificazione in mani proprie

L’ufficiale giudiziario (esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile), ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Articolo 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere (una ricevuta), e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Articolo 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 145. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma (ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale).

(Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143).

149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi (o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni).

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

 

5. Gli strumenti di notifica per i Messi notificatori

I messi notificatori applicano le norme del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 602/1973, secondo i seguenti articoli:

Articolo 60 (Notificazioni)

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602

Articolo 26 (Notificazione della cartella di pagamento)

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

 

6. Spese ed incassi da notifiche

Rimborsi spese di notifica

Il Decreto Interministeriale del 13/06/2007 definisce l’importo di € 5,88 per ogni atto notificato, oltre eventuali spese di raccomandata A/R (es. € 5,45).

Le Risorse destinate al personale dell’Ufficio Notifiche

Gli enti, in applicazione dell’articolo 54 del CCNL del 14.09.2000, possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’articolo 15 del CCNL dell’1.4.1999, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

Tuttavia, non potendosi effettuare un mero travaso delle intere somme incassate dall’ente per le spese di notifica, quota parte, però, può essere riconosciuta al personale dell’ufficio notifiche, solo a titolo di produttività e previa disciplina in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Tale somma, in applicazione dell’articolo 54 del CCNL 14 settembre 2000, viene corrisposta nella percentale dell’ 80% dell’effettivo riscosso fino a cento notifiche e superate le cento, la somma è ripartita al 50% dell’effettivo riscosso.