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Il Reddito di cittadinanza: questo illustre sconosciuto?

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Abstract

Gli emendamenti all’articolo 40 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” (il pacchetto di norme relative al fronte socio-economico dell’emergenza sanitaria in corso), dimostrano quanto poco la classe politica italiana, e larga parte dell’opinione pubblica, conoscano il Reddito di cittadinanza ed i suoi meccanismi, nonostante la rilevanza di questa politica nel dibattito pubblico nazionale.

 

Indice:

1. La sospensione degli obblighi di condizionalità

2. L’obbligo di disponibilità a progetti di utilità alla collettività dei beneficiari di Reddito di cittadinanza

3. Il rischio di “travisamento” dei PUC

4. Conclusioni

 

1. La sospensione degli obblighi di condizionalità

L’articolo 40, nel testo emanato dal Governo il 17 marzo scorso, prevede la sospensione per due mesi (fino al 17 maggio 2020) degli obblighi a carico dei beneficiari di Reddito di cittadinanza, connessi all’erogazione del beneficio, e la sospensione dei relativi termini.

La ratio di tale sospensione è esplicitamente chiarita dalla disposizione: “considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi […] al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.

Nello specifico, sono sospesi l’obbligo di sottoscrivere il Patto per il Lavoro (da parte dei beneficiari convocati presso i Centri per l’impiego) o il Patto per l’inclusione sociale (presso i Servizi sociali), e l’obbligo di collaborare alla definizione dello stesso.

Inoltre, sono sospesi gli obblighi e gli impegni già previsti dall’articolo all’articolo 4, comma 8, lettere a) e b) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 (la legge istitutiva del Reddito di cittadinanza), ed in particolare gli obblighi di:

  • registrarsi sull’apposita piattaforma digitale MyANPAL per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
  • svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
  • accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.

L’ANPAL, dal canto suo, ha chiarito che la sospensione fa riferimento anche alle attività connesse all’Assegno di ricollocazione, la più importante misura di politica attiva del lavoro collegata al Reddito di cittadinanza.

In particolare, è sospeso l’obbligo della scelta del soggetto erogatore per il beneficiario (termine di 30 giorni, a pena di decadenza dal Reddito di cittadinanza).

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi ai Servizi sociali con circolare del 27 marzo 2020, precisando che vanno sospesi anche i progetti di utilità alla collettività (PUC).

 

2. L’obbligo di disponibilità a progetti di utilità alla collettività dei beneficiari di Reddito di cittadinanza

L’articolo 4, comma 15, del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019 (la citata legge istitutiva del Reddito di cittadinanza), prevede che i beneficiari di Reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro presso il Centro per l’impiego, o il Patto per l’inclusione sociale presso i Servizi Sociali (e quindi non i beneficiari di Reddito esclusi o esonerati da tale obblighi, per i vari motivi previsti dalla normativa), sono tenuti ad offrire la propria disponibilità a progetti utili alla collettività (PUC), da svolgere nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

Il mancato assolvimento dei PUC, o la mancata disponibilità a svolgerli - qualora il Comune di residenza li abbia attivati, comporta la decadenza del beneficiario dal Reddito di cittadinanza (articolo 8, comma 5, lettera d) Decreto-Legge 4/2019 convertito in L. 26/2019).

La legge indica sei ambiti di attività riguardo ai quali i Comuni possono attivare i PUC:

  1. ambito culturale
  2. ambito sociale
  3. ambito artistico
  4. ambito ambientale
  5. ambito formativo
  6. ambito di tutela dei beni comuni.

I beneficiari di RDC sono assegnati agli ambiti di attività in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, rilevate nel colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego (con l’assistenza tecnica dei Navigator e dei collaboratori di ANPAL Servizi) o presso i Servizi Sociali.

I Comuni sono responsabili dei PUC, e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Il decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 ha dato attuazione ed esecuzione alla disciplina dei PUC, ed il successivo decreto ministeriale n. 5 del 14 gennaio 2020 ha approvato la delibera INAIL che ha regolato l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari impegnati nei PUC.

 

3. Il rischio di “travisamento” dei PUC

Nei giorni scorsi, il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervistato da Milano Finanza, ha chiesto la possibilità di ripristino dei voucher (abrogati dal 2017) e “la concessione di un lavoro temporaneo a chi percepisce il reddito di cittadinanza”.

Nel dibattito politico, questa – legittima – proposta, è stata totalmente fraintesa, e si è parlato di “mandare a lavorare nei campi i beneficiari di reddito di cittadinanza”, come se si stesse discorrendo di una reviviscenza della servitù della gleba medioevale.

Ad avviso di chi scrive, alcuni degli emendamenti all’articolo 40, presentati al Senato della Repubblica, nel corso del procedimento di conversione del decreto legge “Cura Italia” in legge, si pongono nel solco di quest’ottica sbagliata del Reddito di cittadinanza e degli obblighi ad esso connessi.

L’emendamento 40.2, in particolare, prevederebbe che i beneficiari di Reddito di cittadinanzasono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell’ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni”.

Una disposizione di un tenore simile non considera una serie di circostanze:

  • la platea delle persone coinvolte da questa disposizione: senza operare alcuna segmentazione/clusterizzazione della platea dei beneficiari, i Comuni si troverebbero a dover chiamare a svolgere queste attività anche i beneficiari esclusi dagli obblighi di condizionalità perché, ad esempio, invalidi civili, oppure i beneficiari esonerati dalla sottoscrizione del Patto per il lavoro o di inclusione sociale perché hanno il carico di cura di un familiare con disabilità grave o non autosufficienza, o di un minore di 3 anni di età; sarebbe stato sufficiente, al fine di restringere la platea dei potenziali interessati, parlare di “i beneficiari soggetti all’obbligo di cui all’articolo 4, comma 15, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, sono adibiti “ ecc. ecc.;
  • il tipo di attività che si vorrebbe far svolgere ai beneficiari di Reddito di cittadinanza: le opere di sanificazione, o altre attività analoghe, richiedono competenze specifiche, che non tutti i beneficiari possiedono e non tutti i beneficiari possono acquisire nel termine dell’emergenza, che si spera sia quanto più breve possibile. Inoltre, la disciplina dei PUC chiarisce che i beneficiari sono assegnati agli ambiti di attività in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, rilevate nel colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego o presso i Servizi Sociali, anche tenendo conto i criteri individuati dal decreto ministeriale del 10 aprile 2018. Anche in questo caso, per riempire la disposizione di contenuti ben diversi, sarebbe stato sufficiente operare un rinvio all’articolo 4, comma 15, della legge istitutiva del Reddito di cittadinanza;
  • i Comuni, nell’ottica della disposizione formulata dall’emendamento 40.2, diventerebbero una sorta di agenzie interinali, che si incaricherebbe di fornire manodopera (a costo zero, parrebbe di capire) “presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni”.

Riguardo all’“invio” (assunzione?) presso gli operatori pubblici, come è noto la Costituzione prevede espressamente che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede per concorso” (articolo 97, quarto comma); l’unica alternativa praticabile sarebbe il ricorso all’avviamento per selezione ex articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: tali procedure sono state sospese a causa dell’emergenza COVID-19 dal medesimo articolo 40 del decreto “Cura Italia”, ma di norma permettono l’assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni degli iscritti sulla sola base delle liste di collocamento tenute dai Centri per l’impiego, per posizioni retributivo-funzionali in relazione alle quali sia sufficiente il titolo di studio conseguito con la scuola dell’obbligo. Ma di tutto questo, nell’emendamento, non vi è traccia.

Relativamente all’”invio” presso gli operatori privati, sembrerebbe di trovarsi di fronte ad una sorte di “caporalato di Stato”, o alla reviviscenza delle corvées medioevali.

Si segnala che le considerazioni sopra svolte sono state avvertite dagli stessi autori dell’emendamento, che hanno successivamente presentato un nuovo emendamento, il 40.0.1, che prevederebbe l’introduzione di un articolo 40-bis:

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all’assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all’espletamento di tali attività.

2. Al fine di assicurare l’inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità dirette di svolgimento delle operazioni.

3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente”.

Ferme restando molte delle criticità sopra rilevate, si tratta - quantomeno - del recupero dell’istituto dei PUC, esistente e già regolato da due decreti ministeriali (del 22 ottobre 2019 e del 14 gennaio 2020, già sopra menzionati).

L’emendamento 40.3 prevederebbe la sostituzione dell’intero articolo 40 con un unico comma, del seguente tenore: “Considerata la situazione di emergenza sull’intero territorio nazionale a seguito della diffusione del Covid-19, al fine di garantire la continuità lavorativa per lo svolgimento di attività indifferibili nei settori produttivi che versano in stato di emergenza occupazionale, i percettori del reddito di cittadinanza possono essere impegnati a supporto delle stesse.

Come è noto, il Reddito di cittadinanza è la misura fondamentale di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro (articolo 1, comma 1, L. 26/2019).

L’obiettivo di questa politica, analogamente a quello di altri strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni, Naspi, DIS-COLL) è la ricollocazione dei beneficiari sul mercato del lavoro, se necessario previa formazione.

Dunque, l’emendamento 40.3 non prevede nulla di particolarmente diverso rispetto a quello che già è contemplato dalla normativa: lo scopo del Reddito di cittadinanza è far lavorare le persone, dopo una regolare assunzione con un regolare contratto di lavoro, meglio se a tempo indeterminato.

Infatti, la legge istitutiva del Reddito prevede uno sgravio contributivo per il datore di lavoro che assume beneficiari RDC a tempo pieno ed indeterminato (e che realizza un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, al fine di evitare licenziamenti ad hoc; articolo 8, comma 1, L. 26/2019; messaggio INPS n. 4099 del 08/11/2019). Non solo: il beneficiario di Reddito ha l’obbligo – sanzionato dalla condizionalità – di accettare una delle offerte di lavoro definite congrue dalla normativa, che indica una complessa serie di variabili.

Dunque, i beneficiari di Reddito di cittadinanza (che non versino in condizioni di esclusione o esonero) sono già a disposizione del mercato del lavoro, ed anzi la normativa di settore riserva al datore di lavoro che intenda assumerli un trattamento di favore. L’emendamento, considerato da questo punto di vista, non trova giustificazione alcuna.

L’assunzione a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro, non è tuttavia preclusa, anzi: il beneficiario che svolge un’attività lavorativa superiore alle 20 ore settimanali – pur non superando i requisiti reddituali per ricevere il Reddito di cittadinanza - è esonerato dalla sottoscrizione del Patto per il lavoro; il beneficiario che percepisce redditi superiori alla soglia prevista dall’imposta sui redditi, è escluso dagli obblighi di condizionalità, proprio in quanto si tratta di lavoratori.

Viceversa, laddove “l’impegno” dei beneficiari a favore delle attività sia da intendersi non come regolare avviamento all’attività lavorativa, ma come opera da svolgere pro bono patriae, valgono le considerazioni pocanzi svolte: sarebbe stato sufficiente il richiamo alla disciplina dei PUC, di cui all’articolo 4, comma 15, ed eventualmente un intervento modificativo di quella disciplina.

Ferme restando, ovviamente, tutte le perplessità in ordine all’utilizzo di lavoratori, laddove non fossero equamente retribuiti, in evidente contrasto con l’articolo 36 della Costituzione.

 

4. Conclusioni

In conclusione, l’esame di molti degli emendamenti finora presentato al Senato in materia di Reddito di cittadinanza conferma che la conoscenza di questo istituto appare piuttosto frammentaria, sia nella classe politica (sembrerebbe in modo piuttosto trasversale) che nell’opinione pubblica: ciò a dispetto della grande rilevanza di questo istituto nel dibattito pubblico, oltre che della sua importanza nella vita quotidiana di 2 milioni e mezzo di persone.