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Importanti novità normative sul danno ambientale nel decreto-legge 135/2009 convertito con legge 166/209

Il decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”), convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166, contiene diverse novità anche in materia ambientale. L’innovazione della quale più si è parlato sulla stampa riguarda i servizi pubblici locali, ma altre disposizioni del decreto-legge, per lo più introdotte in sede di conversione, meritano un’attenzione persino maggiore.

E’ il caso, ad esempio, dell’art. 5 –bis, che comprende (o nasconde?) una modifica della disciplina del danno ambientale già contenuta nel Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006).

In primo luogo, il comma 2 dell’art. 311 del Codice, riguardante l’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale, viene modificato come segue:

Disposizione previgente

 

Nuova disposizione

Art 311, (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale) comma 2:

Chiunque realizzando un fatto illecito […] arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e’ obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.

 

Art 311, (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale) comma 2:

Chiunque realizzando un fatto illecito […] arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e’ obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5»;

Questa modifica mira ad adeguare la disciplina italiana alle norme europee contenute nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, rendendo più stringente l’applicazione del principio in base al quale, ogni volta in cui è possibile, il responsabile del danno ambientale è tenuto all’effettivo ripristino della situazione preesistente.

Una ulteriore nuova disposizione inserita nel terzo comma dell’art. 311 del Codice dell’ambiente demanda ad un decreto ministeriale, sempre nel rispetto delle indicazioni comunitarie, la definizione dei “criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità”.

Le due novità più significative sono tuttavia ancora diverse.

La prima – sempre contenuta nel (modificato) terzo comma dell’art. 311 del Codice dell’ambiente - consiste nella espressa previsione secondo la quale “nel caso di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale”. E’ presumibile che questa disposizione venga ampiamente utilizzata nei casi, assai frequenti, in cui una certa situazione di inquinamento si è determinata per una serie di fattori causali, tanto concomitanti come successivi.

La seconda importante novità è invece inserita nel nuovo art. 303 comma 1 lettera f) del Codice ambientale e mira a chiarire che i nuovi criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria conseguente al danno ambientale si applicano anche per le domande di risarcimento presentate o da proporre ai sensi dell’abrogato articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349 o del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale. In questo modo si conferma, in primo luogo, il cd. “doppio binario”, in base al quale i danni ambientali “storici” sono ancora disciplinati dalla legge 349/1986; dall’altro però si introducono – con efficacia retroattiva – criteri nuovi e comuni per la determinazione della obbligazione risarcitoria.

Il decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”), convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166, contiene diverse novità anche in materia ambientale. L’innovazione della quale più si è parlato sulla stampa riguarda i servizi pubblici locali, ma altre disposizioni del decreto-legge, per lo più introdotte in sede di conversione, meritano un’attenzione persino maggiore.

E’ il caso, ad esempio, dell’art. 5 –bis, che comprende (o nasconde?) una modifica della disciplina del danno ambientale già contenuta nel Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006).

In primo luogo, il comma 2 dell’art. 311 del Codice, riguardante l’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale, viene modificato come segue:

Disposizione previgente

 

Nuova disposizione

Art 311, (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale) comma 2:

Chiunque realizzando un fatto illecito […] arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e’ obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.

 

Art 311, (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale) comma 2:

Chiunque realizzando un fatto illecito […] arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e’ obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5»;

Questa modifica mira ad adeguare la disciplina italiana alle norme europee contenute nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, rendendo più stringente l’applicazione del principio in base al quale, ogni volta in cui è possibile, il responsabile del danno ambientale è tenuto all’effettivo ripristino della situazione preesistente.

Una ulteriore nuova disposizione inserita nel terzo comma dell’art. 311 del Codice dell’ambiente demanda ad un decreto ministeriale, sempre nel rispetto delle indicazioni comunitarie, la definizione dei “criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità”.

Le due novità più significative sono tuttavia ancora diverse.

La prima – sempre contenuta nel (modificato) terzo comma dell’art. 311 del Codice dell’ambiente - consiste nella espressa previsione secondo la quale “nel caso di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale”. E’ presumibile che questa disposizione venga ampiamente utilizzata nei casi, assai frequenti, in cui una certa situazione di inquinamento si è determinata per una serie di fattori causali, tanto concomitanti come successivi.

La seconda importante novità è invece inserita nel nuovo art. 303 comma 1 lettera f) del Codice ambientale e mira a chiarire che i nuovi criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria conseguente al danno ambientale si applicano anche per le domande di risarcimento presentate o da proporre ai sensi dell’abrogato articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349 o del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale. In questo modo si conferma, in primo luogo, il cd. “doppio binario”, in base al quale i danni ambientali “storici” sono ancora disciplinati dalla legge 349/1986; dall’altro però si introducono – con efficacia retroattiva – criteri nuovi e comuni per la determinazione della obbligazione risarcitoria.