x

x

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle gare pubbliche

Prime applicazioni della sentenza della Corte di Giustizia CGUE 14.2.2019 Causa 54/18
appalto pubblico
appalto pubblico

Indice

1. Premessa

2. La questione controversa

3. La prima applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia

 

1. Premessa

Come noto la Corte di Giustizia con la recente sentenza 14.2.2019 causa C-54/18 ha confermato che gli articoli 1 e 2-quater della Direttiva Ricorsi 89/665/CEE che disciplina le procedure di ricorso in materia di appalti pubblici non ostano ad una normativa nazionale che subordini l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione al termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione agli interessati purché i detti provvedimenti siano accompagnati da una relazione contenente i “motivi pertinenti” della determinazione assunta dalla amministrazione.

La sentenza della Corte di Giustizia si inserisce nel solco del dibattito amministrativo che ha investito l’articolo 120 comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), a mente del quale

il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante …. l’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale…”.

 

2. La questione controversa

La disposizione – pensata dal Legislatore al fine di evitare che con l’impugnazione della aggiudicazione potesse essere messa in discussione l’intera procedura di gara (a quel punto già svolta) in ragione di vizi afferenti la fase di ammissione delle offerte – è stata fin da subito criticata – sia in dottrina che in giurisprudenza – per il suo porsi in contrasto con i tradizionali principi che regolano le condizioni dell’azione nel processo amministrativo tra cui in particolare il principio secondo cui il ricorrente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a ricorrere.

La disposizione di cui all’articolo 120 comma 2 bis richiamata fissa, per contro, ex lege l’interesse, sotto il profilo della attualità, alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione ed esclusione costringendo all’immediata impugnazione (con versamento di contributo unificato), nello stringente termine di trenta giorni, in un momento in cui i partecipanti ad una gara ancora non sanno se effettivamente avranno interesse alla futura aggiudicazione.

Da qui i dubbi di compatibilità comunitaria sollevati dal Tar Torino con ordinanza n. 88 del 17.01.2018 e la successiva pronuncia della Corte di Giustizia che ha rilevato come l’articolo 120 comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo non debba ritenersi in contrasto con la c.d. Direttiva Ricorsi purché i provvedimenti di cui si onera l’impugnazione immediata, nel termine di trenta giorni, siano corredati da una relazione dei motivi pertinenti, ovverosia dalle ragioni esplicative del provvedimento assunto.

 

3. La prima applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia

La sentenza del Tar Lazio Roma, Sezione Prima Quater n. 2550 del 25.2.2019 rappresenta la prima pronuncia che recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia, dichiarando inammissibile il ricorso del ricorrente perché tardivamente proposto nonostante l’avvenuta pubblicazione sul profilo committente del provvedimento (in questo caso di ammissione di un altro operatore alla gara), corredata dalla esplicazione delle ragioni di ritenuta ammissione e contestate, ex adverso, dal ricorrente solo attraverso l’impugnazione del provvedimento aggiudicazione e dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni sancito -con previsione conforme al diritto comunitario- dall’articolo 120 comma 2 bis del CpA.

Segue il testo della pronuncia del Tar Lazio che in parte motiva ripercorre l’iter argomentativo della Corte di Giustizia. La pronuncia è tratta dal sito ufficiale della giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it