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Imu: le novità fiscali 2020

La deducibilità dell’imposta in ipotesi di immobili strumentali
IMU
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Indice:

1. Premessa

2. Deducibilità dell’imposta in ipotesi di immobili strumentali

 

1. Premessa

La legge di bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n. 160, con decorrenza dal 01.01.2020), con l’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge160/2019, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’Imu e disposto l’abrogazione della TASI (tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente, è stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU ed è stata, così, rivista in maniera incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto.

Inoltre, tra le novità risultanti dal riordino della disciplina, oltre all’accorpamento della TASI all’IMU, si segnalano le rilevanti modifiche apportate al regime di deducibilità dell’imposta assolta sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti.

Di fatto, la legge di bilancio 2020 ha disposto a regime, l’integrale deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (annualità 2022). In via transitoria, è stato previsto, inoltre, un graduale incremento della deducibilità dell’Imu per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure: 50% per il periodo d’imposta 2019 e 60% per il periodo d’imposta 2020 e 2021.

Ebbene, con il presente elaborato si analizzeranno più nel dettaglio le modifiche intervenute in tema di deducibilità dell’imposta in ipotesi di immobili strumentali di imprese e professionisti.

 

2. Deducibilità dell’imposta in ipotesi di immobili strumentali

Come rilevato in premessa, la legge di bilancio 2020 è intervenuta modificando in maniera incisiva anche il regime di deducibilità dell’imposta assolta sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti.

Preliminarmente, occorre però chiarire che già il Decreto Crescita 2019 (Decreto legge n. 34/2019, articolo 3) è intervenuto sul tema disponendo il progressivo aumento della percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali.

Invero, il Decreto Crescita ha previsto per il 2019 l’innalzamento dal 40% al 50% della percentuale di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo (IRPEF ed IRES).

Più specificamente, in un primo momento, l’articolo 3 del decreto legge n. 34/2019, prevedeva che:

“1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.”

In termini pratici, in prima battuta, il legislatore ha disciplinato la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019;
  • 60%per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 70%per il periodo d’imposta 2022;
  • 100% a partire dal 2023, quindi a regime.

L’obiettivo del Legislatore, dunque, era quello di giungere, sebbene nel giro di 5 anni, alla piena deducibilità dell’Imu.

Di seguito, però, il suddetto articolo3 è stato modificato prima dall'allegato alla legge di conversione, Legge 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019, e poi dall'articolo 1, comma 4, LEGGE 27.12.2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020) con decorrenza dal 01.01.2020.

Ebbene, l’articolo 3 del decreto legge 34/2019, a fronte delle suddette modifiche definite con le legge di bilancio 2020, oggi prevede che:

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”.

In sostanza, la legge di bilancio 2020, ha definito ulteriormente i contorni della novella fiscale, prevedendo in particolare:

  • con il comma 4 dell’articolo 1, Legge 160/2019, per il periodo d’imposta 2019, la deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali;
  • con il comma 773 dell’articolo 1 cit., per le annualità 2020 e 2021, l’operatività della deducibilità in misura pari al 60% (la norma in tal senso dispone: “Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”);
  • con il comma 772 dell’articolo 1 cit., la totale deducibilità del 100% a far data dal 2022 (la norma in tal senso dispone: “L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”).

Pertanto, per gli immobili strumentali, il legislatore ha confermato per il 2019 la deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. La deduzione si applicherà, invece, nella misura del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021. Solo dal 2022, infine, troverà applicazione la nuova super Imu che sarà interamente deducibile.

Si precisa, che ai fini delle imposte sui redditi si considerano “strumentali” gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.  Invero, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del TUIR i beni immobili strumentali si distinguono tra: beni immobili strumentali per destinazione e beni immobili strumentali per natura.

I beni immobili strumentali per natura, sono immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione; in particolare si tratta di immobili non abitativi e appartenenti ai gruppi di categorie catastali di seguito elencate:

  • B: unità immobiliari per uso di alloggio collettivo;
  • C: unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie;
  • D: immobili a destinazione speciale;
  • E: immobili a destinazione particolare;
  • A/10: uffici e studi privati (a condizione che quest’ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria).

I beni immobili strumentali per destinazione sono beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E, del 01 giugno 2016, ha precisato che: "Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali."

Per i lavoratori autonomi, la natura strumentale dell’immobile e la conseguente deducibilità dell’Imu conseguono all’effettiva ed esclusiva destinazione del bene all’esercizio dell’attività.

In definitiva, per il periodo d'imposta 2019, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50% (si veda il nuovo articolo 3 del decreto legge 34/2019).
In riferimento ai periodi d’imposta successivi, con l’accorpamento di IMU e TASI:

  • la deduzione ai fini delle imposte sul reddito si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021;
  • nella misura del 100% a decorrere dal 2022, ossia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Le suddette previsioni di deducibilità trovano applicazione anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e per l'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (Legge 160/2019, articolo 1, comma 5).