Introduzione al risarcimento del danno da svalutazione nei rimborsi tributari tardivi

Quando il fisco tarda nei rimborsi in alcuni casi è possibile richiedere la liquidazione del danno da svalutazione monetaria: soggetti legittimati e quadro probatorio.
Con la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite del 2007 (n. 16871) la Suprema Corte di Cassazione ha incluso le pretese restitutorie, avanzate dal contribuente nei confronti del fisco, nell’ambito delle
fattispecie di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, precisando che per il predetto
ritardo possa essere liquidato il danno da svalutazione monetaria, a patto che il creditore - contribuente dimostri che il tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il suo danaro in modo tale da evitare gli effetti negativi causati dall’inflazione.
Nella medesima rilevante pronuncia, preceduta nello stesso senso da Cassazione 255/06 e ripresa sostanzialmente in Cassazione ordinanza 28332/13, la Suprema Corte si è poi soffermata sulla legittimazione del richiedente il risarcimento del danno, precisando che lo stesso debba comunque dichiarare di appartenere ad una di quelle categorie di elaborazione giurisprudenziale (imprenditore, risparmiatore abituale, creditore occasionale o modesto consumatore) aventi propensioni economiche tali da giustificare l’utilizzo di presunzioni sull’impiego del danaro se tempestivamente riscosso.
Circa la prova del danno in questione, la specificità che è propria dell’obbligazione tributaria esige oggi un maggior giustificato rigore nella valutazione degli elementi probatori prodotti dall’asserito
danneggiato (Sezioni Unite 16871/07, ma così anche Cassazione 26403/13, e più recentemente Cassazione ordinanza 28332/13), a fronte dei pregressi e superati orientamenti giurisprudenziali che ammettevano, al contrario, il ricorso al “criterio degli indici inflattivi” (Cassazione 2368/86, 5681/88, 5138/89) e finanche a “condizioni personali o circostanze di fatto” (Cassazione 2866/07).
Riconosciuta la competenza giurisdizionale in favore del giudice tributario per l’accertamento e la liquidazione del danno di cui trattasi (Sezioni Unite 16871/07, Cassazione 26403/10, Cassazione ordinanza 28332/13), la pacifica autonomia della relativa istanza consente che la medesima si copra dell’autorità del giudicato con il decorso dei termini di legge (Cassazione 10783/07).
Quando il fisco tarda nei rimborsi in alcuni casi è possibile richiedere la liquidazione del danno da svalutazione monetaria: soggetti legittimati e quadro probatorio.
Con la fondamentale pronuncia a Sezioni Unite del 2007 (n. 16871) la Suprema Corte di Cassazione ha incluso le pretese restitutorie, avanzate dal contribuente nei confronti del fisco, nell’ambito delle
fattispecie di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, precisando che per il predetto
ritardo possa essere liquidato il danno da svalutazione monetaria, a patto che il creditore - contribuente dimostri che il tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il suo danaro in modo tale da evitare gli effetti negativi causati dall’inflazione.
Nella medesima rilevante pronuncia, preceduta nello stesso senso da Cassazione 255/06 e ripresa sostanzialmente in Cassazione ordinanza 28332/13, la Suprema Corte si è poi soffermata sulla legittimazione del richiedente il risarcimento del danno, precisando che lo stesso debba comunque dichiarare di appartenere ad una di quelle categorie di elaborazione giurisprudenziale (imprenditore, risparmiatore abituale, creditore occasionale o modesto consumatore) aventi propensioni economiche tali da giustificare l’utilizzo di presunzioni sull’impiego del danaro se tempestivamente riscosso.
Circa la prova del danno in questione, la specificità che è propria dell’obbligazione tributaria esige oggi un maggior giustificato rigore nella valutazione degli elementi probatori prodotti dall’asserito
danneggiato (Sezioni Unite 16871/07, ma così anche Cassazione 26403/13, e più recentemente Cassazione ordinanza 28332/13), a fronte dei pregressi e superati orientamenti giurisprudenziali che ammettevano, al contrario, il ricorso al “criterio degli indici inflattivi” (Cassazione 2368/86, 5681/88, 5138/89) e finanche a “condizioni personali o circostanze di fatto” (Cassazione 2866/07).
Riconosciuta la competenza giurisdizionale in favore del giudice tributario per l’accertamento e la liquidazione del danno di cui trattasi (Sezioni Unite 16871/07, Cassazione 26403/10, Cassazione ordinanza 28332/13), la pacifica autonomia della relativa istanza consente che la medesima si copra dell’autorità del giudicato con il decorso dei termini di legge (Cassazione 10783/07).