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Investigazioni difensive e investigatori privati

Nota a Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 31941/2021
Prospettive
Ph. Fabio Toto / Prospettive

Nell’ambito dell’attività investigativa preventiva; l’attività dell’investigatore privato di raccolta di dichiarazioni testimoniali è legittima e non necessità della nomina di un difensore. In tema di indagini investigative la pronuncia della Cassazione penale del 7 luglio 2021 n. 31941 ribadisce la facoltà della parte di nominare un investigatore senza la preventiva nomina difensiva.

 

La questione prospettata alla Corte di cassazione

Sono utilizzabili i risultati delle investigazioni difensive preventive svolte da un investigatore privato nominato dalla parte senza la preventiva nomina del difensore, unico titolare della direzione delle investigazioni difensive a norma dell’articolo 327-bis cod. proc. pen.?

 

Fatto

Nell’ambito di un procedimento per il reato di frode in assicurazione, la compagnia assicuratrice ha proceduto alla nomina di un investigatore privato per raccogliere elementi in merito ad una ipotesi di falsi incidenti stradali.

L’investigatore nominato ha raccolto le dichiarazioni rilasciate da testi e dalla persona che successivamente assumerà la veste di indagato. Tali elementi di prova sono stati acquisiti nel corso del dibattimento come prove documentali (resoconto delle investigazioni compiute).

La difesa dell’imputato si rivolge alla Suprema Corte prospettando la violazione degli articoli 327-bis e 391-nonies cod. proc. pen. e dell’art. 222 Disp. att. cod. proc. pen., sostenendo l’inutilizzabilità delle investigazioni difensive preventive svolte da un investigatore privato nominato dalla parte senza la preventiva nomina del difensore, unico titolare della direzione delle investigazioni difensive.

 

Norma in esame: Art. 391-nonies, cod. proc. pen. - “Attività investigativa preventiva”

 

1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

 

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità respinge le doglianze sostenendo che: “in tema di indagini difensive è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa”.

Continua così: “In ogni caso, si osserva, per un verso, che, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (nel caso in esame la prova documentale costituita dal resoconto delle investigazioni compiute dalla compagnia assicuratrice prima che avesse inizio il procedimento penale) (Sez. II, n. 1731/2018)”.

Per altro verso, quand'anche l'indagine preventiva della compagnia di assicurazione volesse essere qualificata come indagine difensiva in senso tecnico: “deve rilevarsi che in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa” (Sez. IV, n. 13110/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. In tale ambito ricostruttivo si è quindi ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen.

L'applicazione al caso in esame, dei principi di diritto ora richiamati, ha determinato la Suprema corte a stabilire che: “la società non aveva l'obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato, al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la falsità degli incidenti stradali. Ciò in quanto l'art. 327-bis, cod. proc. pen. si riferisce unicamente all'attività svolta dal nominato difensore, in pendenza di un procedimento”.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio della piena utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese ad un investigatore privato senza la preventiva nomina di un difensore prima dell’iscrizione della notizia di reato.

Un’aggiornata rassegna giurisprudenziale sull’articolo 391-nonies cod. proc. pen. È consultabile al seguente indirizzo: Art. 391-nonies - Attività investigativa preventiva del Codice di procedura penale Commentato Online