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La confisca del ciclomotore ex art.171 Codice della Strada e la Legge 286/2006

In forza del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286, il Legislatore ha modificato in senso più favorevole al reo il sistema sanzionatorio di cui agli artt.171 e 213 CdS; ed infatti, alla sanzione fin troppo afflittiva ed invasiva quale era quella della confisca del veicolo, il legislatore ha preferito sostituire una pena certamente più lieve come il fermo amministrativo, sicchè ha disposto per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani), comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco), oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60.

Tale mutamento non è affatto casuale, ma trova ragione d’essere nelle numerose istanze sollevatesi ad opera delle associazioni di categoria e degli operatori di diritto che insistentemente hanno sollecitato l’intervento di cui innanzi; non è un caso che anche la Corte Costituzionale con ordinanza n.453/2006 del 13.12.2006 si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale del provvedimento di confisca, largamente sollevato con forti requisiti di fondatezza dai Giudici di Pace investiti della questione. L’ordinanza de quo percorre diffusamente i motivi esposti dalle autorità rimettenti e, in calce all’esame di tutte le argomentazioni (incluse quelle dell’avvocatura di Stato), prende atto dell’intervenuto mutamento legislativo.

La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 453/2006, ha restituito dunque gli atti ai Giudici rimettenti per una “rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate” dopo lo ius superveniens determinato dalla suddetta legge, invitando a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, alla luce della nuova normativa e certamente investendo i medesimi Uffici dell’applicabilità di essa anche ai fatti pregressi e che sono oggetto dei processi pendenti, rimasti sospesi a seguito dell’eccezione sollevata. Un’esortazione della Corte a ritenere risolta la questione...

Ed in effetti, le pronunce dei Giudici di Pace successive sono tutte di segno favorevole avendo deciso per la disapplicazione del sequestro e della confisca previo l’annullamento del verbale impugnato.

Così il Giudice di Pace di Napoli (Sent.17.01.2007 – Dott.Nocerino) ha aderito al principio affermato in giurisprudenza secondo cui: “Qualora sopravvenga, dopo il perfezionamento dell’illecito amministrativo, ma anteriormente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, una disciplina normativa più favorevole al responsabile, l’ordinanza ingiunzione emessa sulla base della legge vigente al tempo del perfezionamento dell’illecito è illegittima, dovendosi applicare per analogia il principio del "favor rei" richiamato dall’art. 40 l. n. 689 del 1981” (Trib.Firenze, 20.02.2001). Pertanto, il giudicante, tenuto conto anche della recente ordinanza n. 453 del 13.12.2006 emessa dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto di applicare il nuovo regime più favorevole alle violazione commesse antecedentemente al 03.10.2006 e dichiarare la illegittimità del provvedimento opposto e cioè del sequestro finalizzato alla confisca.

Parimenti, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (sent.15.12.2006 – R.G. 3179/06) che nonostante rigetti il ricorso, dispone il dissequestro del ciclomotore citando la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 secondo cui “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa". “Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”

Il Giudice di Pace di Caserta (Sent.20.03.2007 – R.g.8681/06), in virtù della ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, resa in data 3.10.2006, con la quale, ritenuta manifestamente fondata la q.l.c. degli artt. 171, c. 1 e 2, e 213, comma 2 sexies, C.d.S., chiedeva di pronunciarsi sulla detta q.l.c., ritenuta superata la q.l.c. in virtù del principio dello jus superveniens e che tale disposizione normativa era applicabile a tutti i processi pendenti, emetteva il decreto ordinando alla Prefettura la restituzione dei documenti di circolazione del motociclo sottoposto a sequestro.

Anche il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza del 17.04.2007, che di seguito si riporta, recepisce tale orientamento provvedendo all’annullamento dei verbali impugnati.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

Dott.Claudio Santaniello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n.5656/06 del Ruolo Generale decisa nell’udienza del 17.04.2007 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa

TRA

XXXXXXXXX XXXXXXXXX residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell’Avv.Valerio De Cataldis dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell’atto per ricorso

OPPONENTE

E

COMUNE DI TARANTO, in persona del Commissario Straordinario dott.XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv.XXXXXXXXXXX, presso il cui studio in Taranto alla Via XXXXXXXXXXX è elettivamente domiciliato, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale esibita in atti

OPPOSTO

Conclusioni per l’opponente – Voglia il GdP adito, contrariis reiectis,

-preliminarmente emettere declaratoria di nullità del verbale di contestazione del XXXXXXXXXXXXXX e del verbale di sequestro cautelativo n.XXXXXXXXXXX entrambi redatti dal Corpo di Polizia Municipale di Taranto,

-ordinare la definitiva restituzione del motociclo sequestrato al ricorrente unitamente al libretto di circolazione ed agli accessori,

-condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni, comprese le spese di custodia del mezzo, arrecati al Sig.XXXXXX a seguito del mancato utilizzo del proprio ciclomotore, inibitogli dall’impugnato provveimento infondato ed illegittimo, da liquidarsi d’ufficio e comunque entro la competenza per valore del Giudice adito,

-condannare, in ogni caso, il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge.

Conclusioni per l’opposto – Si conclude per il rigetto dell’avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile, comunque, infondato in fatto ed in diritto.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria di questo Ufficio il 07/07/2006 il XXXXXXX proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.XXXXX ed il verbale di sequestro cautelare n.XXXXX del ciclomotore XXXXXX tg.XXXXX elevati in data 28.06.2006 dalla Polizia Municipale di Taranto perchè il conducente di detto veicolo circolava su Via Magnaghi in Taranto senza usare il casco protettivo in violazione dell’art.171 CdS.

Il GdP ritiene validi i motivi che il ricorrente ha posto a base del suo ricorso e che comunque risultano assorbiti dalla intervenute modifiche normative, introdotte con il DL 3/10/2006 convertito in legge il 24.11.2006 in virtù del quale risultano modificati gli artt.171 e 213 del CdS con le conseguenti pronunce giurisprudenziali .

Infatti alla confisca del veicolo il Legislatore ha preferito sostituire una pena certamente più lieve come il fermo amministrativo per le violazioni previste dagli artt.170 c.1 e 2 e 171 c.2 (quest’ultimo relativo alla fattispecie in attenzione e cioè alla guida senza casco).

E’ da tenere poi presente quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale che con sua ordinanza n.453/2006 del 13.12.2006, restituendo gli atti a diversi Giudici remittenti, li invitava a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale alla luce della nuova normativa e con ciò certamente investendoli dell’applicabilità ai fatti pregressi oggetto dei processi pendenti.

Per tutto quanto innanzi esposto e dedotto il GdP ritiene di accogliere il ricorso in esame. Sussistono validi motivi per compensare le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, accoglie il ricorso proposto da XXXX XXXX ed annulla i verbali n.0632/05 e n.0633/05/bis elevati dalla Polizia Municipale di Taranto in data 28.06.2006 nonchè tutti gli atti dipendenti e conseguenziali.

Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 17.04.2007

Il Giudice di Pace di Taranto

Dott. Claudio Santaniello

In forza del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286, il Legislatore ha modificato in senso più favorevole al reo il sistema sanzionatorio di cui agli artt.171 e 213 CdS; ed infatti, alla sanzione fin troppo afflittiva ed invasiva quale era quella della confisca del veicolo, il legislatore ha preferito sostituire una pena certamente più lieve come il fermo amministrativo, sicchè ha disposto per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani), comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco), oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60.

Tale mutamento non è affatto casuale, ma trova ragione d’essere nelle numerose istanze sollevatesi ad opera delle associazioni di categoria e degli operatori di diritto che insistentemente hanno sollecitato l’intervento di cui innanzi; non è un caso che anche la Corte Costituzionale con ordinanza n.453/2006 del 13.12.2006 si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale del provvedimento di confisca, largamente sollevato con forti requisiti di fondatezza dai Giudici di Pace investiti della questione. L’ordinanza de quo percorre diffusamente i motivi esposti dalle autorità rimettenti e, in calce all’esame di tutte le argomentazioni (incluse quelle dell’avvocatura di Stato), prende atto dell’intervenuto mutamento legislativo.

La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 453/2006, ha restituito dunque gli atti ai Giudici rimettenti per una “rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate” dopo lo ius superveniens determinato dalla suddetta legge, invitando a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, alla luce della nuova normativa e certamente investendo i medesimi Uffici dell’applicabilità di essa anche ai fatti pregressi e che sono oggetto dei processi pendenti, rimasti sospesi a seguito dell’eccezione sollevata. Un’esortazione della Corte a ritenere risolta la questione...

Ed in effetti, le pronunce dei Giudici di Pace successive sono tutte di segno favorevole avendo deciso per la disapplicazione del sequestro e della confisca previo l’annullamento del verbale impugnato.

Così il Giudice di Pace di Napoli (Sent.17.01.2007 – Dott.Nocerino) ha aderito al principio affermato in giurisprudenza secondo cui: “Qualora sopravvenga, dopo il perfezionamento dell’illecito amministrativo, ma anteriormente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, una disciplina normativa più favorevole al responsabile, l’ordinanza ingiunzione emessa sulla base della legge vigente al tempo del perfezionamento dell’illecito è illegittima, dovendosi applicare per analogia il principio del "favor rei" richiamato dall’art. 40 l. n. 689 del 1981” (Trib.Firenze, 20.02.2001). Pertanto, il giudicante, tenuto conto anche della recente ordinanza n. 453 del 13.12.2006 emessa dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto di applicare il nuovo regime più favorevole alle violazione commesse antecedentemente al 03.10.2006 e dichiarare la illegittimità del provvedimento opposto e cioè del sequestro finalizzato alla confisca.

Parimenti, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (sent.15.12.2006 – R.G. 3179/06) che nonostante rigetti il ricorso, dispone il dissequestro del ciclomotore citando la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 secondo cui “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa". “Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”

Il Giudice di Pace di Caserta (Sent.20.03.2007 – R.g.8681/06), in virtù della ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, resa in data 3.10.2006, con la quale, ritenuta manifestamente fondata la q.l.c. degli artt. 171, c. 1 e 2, e 213, comma 2 sexies, C.d.S., chiedeva di pronunciarsi sulla detta q.l.c., ritenuta superata la q.l.c. in virtù del principio dello jus superveniens e che tale disposizione normativa era applicabile a tutti i processi pendenti, emetteva il decreto ordinando alla Prefettura la restituzione dei documenti di circolazione del motociclo sottoposto a sequestro.

Anche il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza del 17.04.2007, che di seguito si riporta, recepisce tale orientamento provvedendo all’annullamento dei verbali impugnati.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

Dott.Claudio Santaniello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n.5656/06 del Ruolo Generale decisa nell’udienza del 17.04.2007 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa

TRA

XXXXXXXXX XXXXXXXXX residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell’Avv.Valerio De Cataldis dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell’atto per ricorso

OPPONENTE

E

COMUNE DI TARANTO, in persona del Commissario Straordinario dott.XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv.XXXXXXXXXXX, presso il cui studio in Taranto alla Via XXXXXXXXXXX è elettivamente domiciliato, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale esibita in atti

OPPOSTO

Conclusioni per l’opponente – Voglia il GdP adito, contrariis reiectis,

-preliminarmente emettere declaratoria di nullità del verbale di contestazione del XXXXXXXXXXXXXX e del verbale di sequestro cautelativo n.XXXXXXXXXXX entrambi redatti dal Corpo di Polizia Municipale di Taranto,

-ordinare la definitiva restituzione del motociclo sequestrato al ricorrente unitamente al libretto di circolazione ed agli accessori,

-condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni, comprese le spese di custodia del mezzo, arrecati al Sig.XXXXXX a seguito del mancato utilizzo del proprio ciclomotore, inibitogli dall’impugnato provveimento infondato ed illegittimo, da liquidarsi d’ufficio e comunque entro la competenza per valore del Giudice adito,

-condannare, in ogni caso, il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre gli accessori di legge.

Conclusioni per l’opposto – Si conclude per il rigetto dell’avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile, comunque, infondato in fatto ed in diritto.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria di questo Ufficio il 07/07/2006 il XXXXXXX proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.XXXXX ed il verbale di sequestro cautelare n.XXXXX del ciclomotore XXXXXX tg.XXXXX elevati in data 28.06.2006 dalla Polizia Municipale di Taranto perchè il conducente di detto veicolo circolava su Via Magnaghi in Taranto senza usare il casco protettivo in violazione dell’art.171 CdS.

Il GdP ritiene validi i motivi che il ricorrente ha posto a base del suo ricorso e che comunque risultano assorbiti dalla intervenute modifiche normative, introdotte con il DL 3/10/2006 convertito in legge il 24.11.2006 in virtù del quale risultano modificati gli artt.171 e 213 del CdS con le conseguenti pronunce giurisprudenziali .

Infatti alla confisca del veicolo il Legislatore ha preferito sostituire una pena certamente più lieve come il fermo amministrativo per le violazioni previste dagli artt.170 c.1 e 2 e 171 c.2 (quest’ultimo relativo alla fattispecie in attenzione e cioè alla guida senza casco).

E’ da tenere poi presente quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale che con sua ordinanza n.453/2006 del 13.12.2006, restituendo gli atti a diversi Giudici remittenti, li invitava a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale alla luce della nuova normativa e con ciò certamente investendoli dell’applicabilità ai fatti pregressi oggetto dei processi pendenti.

Per tutto quanto innanzi esposto e dedotto il GdP ritiene di accogliere il ricorso in esame. Sussistono validi motivi per compensare le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, accoglie il ricorso proposto da XXXX XXXX ed annulla i verbali n.0632/05 e n.0633/05/bis elevati dalla Polizia Municipale di Taranto in data 28.06.2006 nonchè tutti gli atti dipendenti e conseguenziali.

Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 17.04.2007

Il Giudice di Pace di Taranto

Dott. Claudio Santaniello