La modifica del trust
Abstract
Il contributo analizza se ed entro quali limiti le modalità di modifica di un trust previste dagli ordinamenti di common law siano utilizzabili anche nel nostro ordinamento con riguardo ai trust interni.
This paper analyzes whether and within what limits the modalities for varying a trust provided for by the common law systems can also be used in our legal system with regard to “trust interni.
1. Cenni sulla modificazione del trust in talune leggi regolatrici straniere
1.1 La modifica del trust in generale
È possibile procedere alla modifica del trust, in primo luogo, in presenza di una clausola dell’atto istitutivo che attribuisce ad un certo soggetto un potere siffatto (“power of amendment”; cfr ad esempio art.37 della legge di Jersey, per il quale “Without prejudice to any power of the court to vary the terms of a trust, a trust may be varied in any manner provided by its terms”; art. 13 primo comma della legge di San Marino n°42 del 2010, per il quale “L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell’interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust”; per brevi cenni sul tema cfr. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano 2020, 206-207).
Detto potere può essere dal disponente attribuito:
a) a sé medesimo;
b) al trustee o al guardiano;
c) a terzi estranei al trust.
Si tende a ritenere che tale potere, se non risulta il contrario dall’atto istitutivo, sia di natura “personale” (cioè sia un “beneficial power” ovvero “personal power”) nel caso sub a) (e che dunque esso possa essere esercitato non solo a vantaggio del programma destinatorio contenuto nel trust, ma anche nel proprio interesse) e sia invece di natura “fiduciaria” (cioè sia un “fiduciary power”) in quello sub b) (il che comporta che esso possa essere esercitato solo a vantaggio del programma destinatorio; per la distinzione fra poteri personali e fiduciari cfr. Lupoi, Atti istitutivi di trust, Milano 2017, 99-100).
Il contenuto di tale potere può essere variamente configurato dal disponente: potrà così trattarsi di un potere molto ampio ovvero contenente limitazioni di varia natura (si pensi al caso in cui esso possa essere esercitato solo previo consenso di altro soggetto o solo per determinati porzioni della disciplina del trust o tenendo conto di criteri direttivi fissati dal disponente).
In ogni caso, il potere di modifica non potrà essere esercitato in modo tale da rendere il nuovo contenuto dell’atto istitutivo non in linea con le finalità del trust (e dunque, nel caso di trust con beneficiari, con l’interesse di costoro): è insomma consentita una “variation”, ma non un vero e proprio “resettlement”.
La modifica del trust è, altresì, possibile all’esito di un apposito procedimento giudiziario (cfr. ad esempio Variation of Trusts Act 1958 inglese; art.47 della Trust Jersey Law 1984; art.53 quarto comma della legge di San Marino n°42 del 2010, per il quale “Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza…per fare apportare dal giudice le modificazioni dell’atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune)” e tale intervento del giudice (che potremmo definire “di volontaria giurisdizione”) si fonda sul principio secondo il quale egli è dotato di una “inherent jurisdiction”, vale a dire di un potere decisionale esteso a tutte le vicende lato sensu amministrative del trust (cfr. ad esempio art.53 primo comma della legge di San Marino cit., per il quale al giudice spetta “un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust” da essa regolato; per l’inserimento dei relativi provvedimenti giudiziari nell’ambito della volontaria giurisdizione cfr. art. 12 Decreto Delegato di San Marino n°128 del 30.9.2013).
Per avviare detto procedimento è necessaria un’istanza proveniente da qualunque soggetto interessato e il giudice adito approverà la modifica prospettata solo se la riterrà conforme all’interesse di soggetti beneficiari fra i quali figurano, in particolare, i nascituri e gli incapaci.
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