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La natura delle Casse di previdenza e le modalità di gestione degli investimenti finanziari

Casse di previdenza
Casse di previdenza

La natura delle Casse di previdenza e le modalità di gestione degli investimenti finanziari

Gli Enti di previdenza  e  assistenza  dei  professionisti, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lettera a) e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono  Associazioni o Fondazioni senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, preposti allo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione  ed  erogazione  della  previdenza  ed  assistenza  in  favore  degli  iscritti,  in  conformità  a  quanto stabilito dall’art. 38 della Costituzione.

Sotto il profilo soggettivo, quindi, le Casse di previdenza vengono considerate enti di diritto privato che assumono la forma giuridica dell’associazione, dotata di personalità giuridica, o della fondazione.

Sotto il profilo oggettivo, invece, l’ente previdenziale si connota per essere titolare di una funzione di interesse pubblico: le sue attività, infatti, consistono nella gestione e nella erogazione della previdenza e assistenza in favore dei professionisti iscritti.

Dottrina e giurisprudenza si sono, in più occasioni, pronunciate sul tema della natura giuridica delle casse professionali. Una tesi minoritaria continua a identificare i suddetti Enti come organi di diritto pubblico, ai fini dell’applicazione del codice dei contratti pubblici.

Contrariamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.  4882 del 2014 ha riconosciuto come la disciplina pubblicistica applicabile ad una Cassa previdenziale professionale - consistente in particolare nella vigilanza ministeriale e nel controllo della Corte dei conti - è unicamente quella correlata alla sua missione istituzionale, il cui carattere pubblicistico resta immutato, mentre per ogni altro ambito della propria attività, l’Ente conserva la sua connotazione privatistica.

Il contrasto, ad oggi, non può dirsi superato ma la giurisprudenza maggioritaria considera le Casse di previdenza enti di diritto privato, aventi funzione pubblica.

Chiarita la natura giuridica dei suddetti Enti, è necessario comprendere come gli stessi veicolino il proprio risparmio previdenziale e ciò proprio al fine di assolvere al primario compito di erogare prestazioni previdenziali e rafforzare, quindi, sempre di più le iniziative di welfare a sostegno dei propri iscritti.

Come noto, attraverso l’iscrizione alla Cassa di previdenza il libero professionista versa una parte del proprio reddito all’ente per ricevere, al momento del pensionamento, la prestazione cui ha diritto. Ne consegue, che gli enti debbano investire le risorse in modo tale da poter essere in grado di pagare tali prestazioni.

Il patrimonio delle Casse di previdenza è investito secondo i principi del modello Asset and Liability Management (ALM).

Il flusso delle prestazioni pensionistiche che deve essere pagato agli iscritti pensionati rappresenta la passività (Liability) che la Cassa di previdenza è chiamata ad onorare.

Le attività (patrimonio accumulato e flussi contributivi, Asset) sono investite nei mercati finanziari in modo tale da raggiungere un rendimento che consenta all’ente di far fronte al pagamento delle prestazioni.

Al fine di ridurre i rischi, le Casse di previdenza diversificano gli investimenti e li selezionano tenendo conto del profilo di rischio di ciascuna attività e del suo rendimento atteso. I rendimenti effettivi variano in base alle scelte di investimento che sono state effettuate oltre che all’andamento dei mercati.

Da un esame approfondito dei bilanci delle varie Casse di previdenza è emerso che i patrimoni vengono investiti sia in strumenti finanziari liquidi, quali azioni, obbligazioni e fondi comuni, sia in attività reali meno liquide, quali immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e aziende.

Nonostante tali Enti rappresentino uno dei maggiori investitori istituzionali del Paese, gli stessi, ad oggi, non possiedono un Regolamento unitario in materia di investimenti finanziari.

Il 14 novembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo “Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario”.

L’iter di approvazione del predetto Regolamento non risulta completato. Quest’ultimo si fonda su principi di prudenzialità, secondo criteri di adeguata professionalità, conoscenza e gestione dei rischi d’investimento, al fine di assicurare che l’attività d’investimento degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sia coerente con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività da esso detenute, in modo tale da assicurare l’equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la reddittività e la liquidabilità degli investimenti. .

In attesa della approvazione del Regolamento, alcune Casse previdenziali hanno utilizzato quale rifermento normativo le “Disposizioni sul processo della politica di investimento” adottate dalle COVIP per i fondi pensione.

Alla luce delle predette considerazioni si rende ormai necessaria l’adozione di un Regolamento interministeriale che renderebbe sicuramente il sistema più ordinato e colmerebbe il divario regolamentare tra Casse e fondi pensione.

Bibliografia

R. BALDUZZI, Piero Alberto Capotosti e l’equilibrio della Costituzione, ora in G. GALEAZZI, D. SALVI (a cura di), Prendersi cura della Costituzione. Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti due costituzionalisti marchigiani, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2018. 49 e ss.;

Cons. Stato, sent. n. 4882 del 01.10.2014;

F. MANGANARO, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, in Dir. amm., 2014, p. 45.