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Tutela giudiziaria e amministrativa in materia di obbligazione contributiva nella previdenza forense

Controversia
Controversia

Abstract

Le controversie tra l’avvocato e la Cassa forense sono di competenza del Tribunale del luogo in cui risiede l’avvocato, in funzione di giudice del lavoro, ma devono essere precedute dal reclamo avverso le deliberazioni adottate dalla Giunta al Consiglio di Amministrazione della Cassa forense.

 

In materia di obbligazione contributiva nella previdenza forense, come è noto la Cassa forense provvede alla riscossione dei contributi minimi e di quelli non versati e, in genere, delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, a mezzo MAV o ruoli esattoriali.

Le controversie tra l’avvocato e la Cassa forense, con riguardo alle questioni inerenti le  prestazioni previdenziali, all’ammontare dei contributi, alla diversa liquidazione e correlativa pretesa di adempimento formulata dalla Cassa medesima, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che il rapporto previdenziale esistente tra la Cassa e il professionista è un rapporto obbligatorio costituito dalla legge e avente ad oggetto una prestazione pecuniaria da quantificarsi secondo tassativi criteri fissati dalla legge stessa, con esclusione di ogni discrezionalità dell’ente previdenziale, che peraltro è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 1, comma 33, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

Le controversie in questione sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui risiede l’avvocato, ai sensi dell’articolo 444, comma 1, c.p.c., che si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche non concernente un rapporto di lavoro subordinato.

Mentre non si applica il comma 3 della citata disposizione del codice del rito civile, secondo cui per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili per gli adempimenti di tali obblighi, è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, poiché essa concerne i soli rapporti di lavoro subordinato e non è suscettibile di applicazione analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1.

L’articolo 443 Codice Procedura Civile dispone poi che la domanda relativa a tali controversie non è procedibile se prima non siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa oppure se non siano decorsi i termini fissati per il compimento degli stessi procedimenti ovvero siano comunque decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Stabilisce altresì che il giudice, nella prima udienza di discussione, rileva l’improcedibilità e sospende il giudizio fissando un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa e il processo deve essere riassunto a cura del ricorrente nel termine altrettanto perentorio di 180 giorni decorrente dalla cessazione della causa della sospensione.

In materia di contenzioso previdenziale forense, l’articolo 12 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6, prescrive il reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva della Cassa in materia di iscrizioni, di liquidazioni delle pensioni o del valore capitale corrispondente, da proporsi nel termine di un mese dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione, e il Regolamento generale del 21 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, disciplina i reclami avverso le deliberazioni della Giunta.
Inoltre, nello Statuto della Cassa, l’articolo 23 stabilisce che contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione e cancellazione, di liquidazione dei trattamenti previdenziali, di erogazione di trattamenti assistenziali e di maternità e di restituzione di contributi in caso di cancellazione dalla Cassa, è ammesso reclamo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, considerato che le posizioni dell’avvocato rispetto agli adempimenti contributivi hanno natura e consistenza di diritti soggettivi, trova applicazione nel contenzioso in questione l’articolo 443 Codice Procedura Civile che rende la domanda giudiziale improcedibile se non è preceduta dal reclamo avverso le deliberazioni adottate dalla Giunta al Consiglio di Amministrazione della Cassa forense, da proporsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, come statuito dall’articolo 26, comma 1, del Regolamento generale citato. Infatti, l’articolo 24, comma 3, attribuisce proprio al Consiglio di amministrazione della Cassa il compito di attuare e prevenire ogni iniziativa per prevenire il contenzioso.

Infine, si ricorda che gli avvocati possono proporre ricorso amministrativo avverso l’iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell’avviso esattoriale di pagamento, secondo quanto statuito dall’articolo 52, comma 2, della citata Legge n. 6 del 1952.

Tuttavia, si rammenta che tale disposizione lo consente nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione ed è escluso che detto ricorso debba precedere il ricorso all’autorità giudiziaria allorché sia in contestazione non già un errore nella formazione dei ruoli ma lo stesso potere impositivo. La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.