La responsabilità per prodotti difettosi nel diritto tedesco – brevi note

I. Responsabilità del produttore

Qualora un prodotto difettoso cagioni la morte od una lesione personale ad una persona oppure un danno a cose, il produttore è tenuto al risarcimento dei danni in favore del danneggiato.

La responsabilità del produttore è invece esclusa:

1) se non ha messo in circolazione il prodotto;

2) se, tenuto conto delle circostanze, è da ritenere che il prodotto, nel momento in cui è stato messo in circolazione, non aveva ancora il difetto che ha cagionato il danno:

3) se il prodotto è stato fabbricato – o messo in circolazione – né per fini commerciali o comunque per fini economici, né nell’ambito dell’esercizio di un’attività professionale;

4) se il difetto, secondo le conoscenze tecniche e scientifiche, non era rilevabile nel momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto.

La responsabilità del produttore di un prodotto parziale è esclusa se il difetto ha trovato la sua origine nella fabbricazione del prodotto finale. E’ onere del danneggiato provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno.

II. Produttore e prodotto difettoso

Per prodotto si intende ogni cosa mobile, anche se parte di altra cosa mobile o di un immobile nonchè l’elettricità. Un prodotto è difettoso se, tenuto conto dell’uso che ne viene comunemente fatto e del momento in cui viene messo in circolazione, non presenta gli standard di sicurezza che normalmente ci si possono attendere.

Non può essere considerato difettoso un prodotto per il fatto che successivamente viene messo in circolazione un prodotto migliorato.

E’ produttore chi ha fabbricato il prodotto base, il prodotto parziale o quello finale. Viene considerato produttore pure chi, per effetto dell’applicazione del suo marchio, nome od altro segno distintivo, fa presumere di essere produttore. Inoltre è considerato produttore colui che, ai fini di vendita oppure con altro scopo economico, importa, nell’ambito dello svolgimento di una sua attività commerciale, un prodotto da uno degli Stati che fanno parte dell’U.E:

Se non è possibile l’identificazione del produttore del prodotto, si presume produttore il fornitore del prodotto, a meno che quest’ultimo, entro un mese da quando al fornitore è pervenuta la richiesta del danneggiato, il fornitore non comunichi il nome del produttore o il nominativo della persona, dalla quale gli è stato consegnato il prodotto. Se per lo stesso danno sono responsabili più produttori, essi rispondono in solido.

III. Concorso di colpa

Qualora nella produzione del danno vi sia stato concorso da parte del danneggiato, il risarcimento del danno in favore di quest’ultimo è diminuito in proporzione all’entità del suo concorso. La responsabilità del produttore resta integra e non viene diminuita, se il danno è stato prodotto sia per effetto di un difetto del prodotto che in conseguenza dell’azione di un terzo.

IV. Estensione dell´obbligo risarcitorio

In caso di lesioni seguite da morte, il risarcimento comprende le spese fatte per il ricovero ospedaliero e la diminuzione patrimoniale subita per effetto del mancato guadagno durante il decorso della malattia. Inoltre è dovuto il rimborso delle spese sostenute per i funerali.

Se a carico della persona deceduta sussisteva, in favore di un terzo, un obbligo legale di mantenimento e se, in conseguenza del decesso, viene meno il mantenimento, l’obbligato al risarcimento è tenuto, in favore del terzo, a risarcire i danni nella misura in cui il deceduto, durante la sua vita, avrebbe adempiuto all’obbligo di mantenimento. L’obbligo al risarcimento sussiste anche in favore di un nascituro.

In caso di lesioni personali, il risarcimento del danno comprende le spese sostenute per la guarigione nonché la diminuzione patrimoniale subita per effetto dell’inabilità, totale o parziale. Per il danno non patrimoniale, può essere chiesto un risarcimento determinato in via equitativa.

Il risarcimento del danno per invalidità totale o parziale nonché quello dovuto ad un terzo nei confronti del quale, a carico del danneggiato, sussiste un obbligo legale di mantenimento, deve essere prestato con la corresponsione di una somma di denaro. All’obbligato al risarcimento può essere imposta una misura cautelare. Se sussiste una valida ragione, il danneggiato può chiedere che il risarcimento del danno avvenga mediante la corresponsione di una somma una tantum. Il diritto al risarcimento del danno non è escluso dal fatto che altra persona è tenuta al mantenimento del danneggiato.

V. Limiti dell´obbligo risarcitorio

Per danni a persone, cagionati da un prodotto difettoso, il produttore risponde soltanto fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 85 mio. Se l’obbligo di risarcimento in favore di più danneggiati supera l’importo massimo di cui sopra, i risarcimenti sono ridotti in proporzione all’entità dei danni subiti da ciascuno dei danneggiati.

In caso di danni a cose, il danneggiato non ha diritto al risarcimento se il danno non supera la somma di Euro 500.

VI. Prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto al risarcimento ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza del danno (usando la diligenza ordinaria), del difetto e del nome della persona del responsabile.

Qualora tra il responsabile del danno e l’avente diritto al risarcimento pendano trattative aventi per oggetto il risarcimento, la prescrizione è sospesa fino a quando la prosecuzione delle trattative non viene rifiutata.

Il diritto al risarcimento si estingue comunque con il decorso di 10 anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. Tale norma non trova applicazione se è in corso un processo o un procedimento monitorio oppure se il diritto al risarcimento del danno è stato accertato con sentenza passata in giudicato; la stessa cosa vale se il diritto è stato riconosciuto in seguito a transazione extragiudiziale.

I. Responsabilità del produttore

Qualora un prodotto difettoso cagioni la morte od una lesione personale ad una persona oppure un danno a cose, il produttore è tenuto al risarcimento dei danni in favore del danneggiato.

La responsabilità del produttore è invece esclusa:

1) se non ha messo in circolazione il prodotto;

2) se, tenuto conto delle circostanze, è da ritenere che il prodotto, nel momento in cui è stato messo in circolazione, non aveva ancora il difetto che ha cagionato il danno:

3) se il prodotto è stato fabbricato – o messo in circolazione – né per fini commerciali o comunque per fini economici, né nell’ambito dell’esercizio di un’attività professionale;

4) se il difetto, secondo le conoscenze tecniche e scientifiche, non era rilevabile nel momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto.

La responsabilità del produttore di un prodotto parziale è esclusa se il difetto ha trovato la sua origine nella fabbricazione del prodotto finale. E’ onere del danneggiato provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno.

II. Produttore e prodotto difettoso

Per prodotto si intende ogni cosa mobile, anche se parte di altra cosa mobile o di un immobile nonchè l’elettricità. Un prodotto è difettoso se, tenuto conto dell’uso che ne viene comunemente fatto e del momento in cui viene messo in circolazione, non presenta gli standard di sicurezza che normalmente ci si possono attendere.

Non può essere considerato difettoso un prodotto per il fatto che successivamente viene messo in circolazione un prodotto migliorato.

E’ produttore chi ha fabbricato il prodotto base, il prodotto parziale o quello finale. Viene considerato produttore pure chi, per effetto dell’applicazione del suo marchio, nome od altro segno distintivo, fa presumere di essere produttore. Inoltre è considerato produttore colui che, ai fini di vendita oppure con altro scopo economico, importa, nell’ambito dello svolgimento di una sua attività commerciale, un prodotto da uno degli Stati che fanno parte dell’U.E:

Se non è possibile l’identificazione del produttore del prodotto, si presume produttore il fornitore del prodotto, a meno che quest’ultimo, entro un mese da quando al fornitore è pervenuta la richiesta del danneggiato, il fornitore non comunichi il nome del produttore o il nominativo della persona, dalla quale gli è stato consegnato il prodotto. Se per lo stesso danno sono responsabili più produttori, essi rispondono in solido.

III. Concorso di colpa

Qualora nella produzione del danno vi sia stato concorso da parte del danneggiato, il risarcimento del danno in favore di quest’ultimo è diminuito in proporzione all’entità del suo concorso. La responsabilità del produttore resta integra e non viene diminuita, se il danno è stato prodotto sia per effetto di un difetto del prodotto che in conseguenza dell’azione di un terzo.

IV. Estensione dell´obbligo risarcitorio

In caso di lesioni seguite da morte, il risarcimento comprende le spese fatte per il ricovero ospedaliero e la diminuzione patrimoniale subita per effetto del mancato guadagno durante il decorso della malattia. Inoltre è dovuto il rimborso delle spese sostenute per i funerali.

Se a carico della persona deceduta sussisteva, in favore di un terzo, un obbligo legale di mantenimento e se, in conseguenza del decesso, viene meno il mantenimento, l’obbligato al risarcimento è tenuto, in favore del terzo, a risarcire i danni nella misura in cui il deceduto, durante la sua vita, avrebbe adempiuto all’obbligo di mantenimento. L’obbligo al risarcimento sussiste anche in favore di un nascituro.

In caso di lesioni personali, il risarcimento del danno comprende le spese sostenute per la guarigione nonché la diminuzione patrimoniale subita per effetto dell’inabilità, totale o parziale. Per il danno non patrimoniale, può essere chiesto un risarcimento determinato in via equitativa.

Il risarcimento del danno per invalidità totale o parziale nonché quello dovuto ad un terzo nei confronti del quale, a carico del danneggiato, sussiste un obbligo legale di mantenimento, deve essere prestato con la corresponsione di una somma di denaro. All’obbligato al risarcimento può essere imposta una misura cautelare. Se sussiste una valida ragione, il danneggiato può chiedere che il risarcimento del danno avvenga mediante la corresponsione di una somma una tantum. Il diritto al risarcimento del danno non è escluso dal fatto che altra persona è tenuta al mantenimento del danneggiato.

V. Limiti dell´obbligo risarcitorio

Per danni a persone, cagionati da un prodotto difettoso, il produttore risponde soltanto fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 85 mio. Se l’obbligo di risarcimento in favore di più danneggiati supera l’importo massimo di cui sopra, i risarcimenti sono ridotti in proporzione all’entità dei danni subiti da ciascuno dei danneggiati.

In caso di danni a cose, il danneggiato non ha diritto al risarcimento se il danno non supera la somma di Euro 500.

VI. Prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto al risarcimento ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza del danno (usando la diligenza ordinaria), del difetto e del nome della persona del responsabile.

Qualora tra il responsabile del danno e l’avente diritto al risarcimento pendano trattative aventi per oggetto il risarcimento, la prescrizione è sospesa fino a quando la prosecuzione delle trattative non viene rifiutata.

Il diritto al risarcimento si estingue comunque con il decorso di 10 anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. Tale norma non trova applicazione se è in corso un processo o un procedimento monitorio oppure se il diritto al risarcimento del danno è stato accertato con sentenza passata in giudicato; la stessa cosa vale se il diritto è stato riconosciuto in seguito a transazione extragiudiziale.