x

x

La taratura dell’autovelox nell’accertamento amministrativo

L’autovelox è un termine entrato nell’uso comune degli automobilisti italiani per indicare l’attrezzatura destinata a rilevare la velocità dei veicoli ad opera degli organi di Polizia Stradale e Polizia Municipale ed ha, come scopo, la rilevazione del superamento dei limiti di velocità dei veicoli sulle strade.

E’ un misuratore di velocità che utilizza una coppia di laser paralleli ad una determinata distanza l’uno dall’altro il cui raggio viene interrotto dai veicoli in transito permettendo così il calcolo della velocità. Il funzionamento degli ultimi modelli si avvale inoltre di un terzo laser per la determinazione della distanza tra l’apparecchio e il veicolo rilevato.

La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (art. 3, comma l, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117). A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge citato impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), per cui anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall’obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).

In particolare il decreto del 15 agosto 2007, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, pubblicato sulla G.U. il 23 agosto 2007 stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre per essere validi i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

Tutte le apparecchiature in uso (art. 142 comma 6 del Codice della strada) devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici: tra i requisiti vi è la chiara visibilità agli automobilisti (in alcuni Stati gli autovelox vengono nascosti o camuffati). All’atto della rilevazione della velocità eccessiva, salvo eccezioni, gli agenti di controllo devono intimare l’ALT al veicolo e contestare immediatamente la violazione al conducente.

Comunque, in generale, l’art. 384 del D.P.R. 495/92 autorizza alcuni casi di contestazione differita di infrazioni al Codice della Strada.

All’atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 km/h). Se la velocità risultante eccede il limite vigente sulla strada, si applicano le seguenti sanzioni (art 142):

• Per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa da euro 36 a euro 148

• Per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h, ma non di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da euro 148 a euro 594 e decurtazione di 5 punti patente

• Per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da euro 370 a euro 1458, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida(identica la sanzione in caso di conducente neopatentato).

• Per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 6 a 12 mesi).

Negli ultimi anni, la magistratura, in particolare i Giudici di Pace, si sono trovati a dover decidere sulla legittimità dei verbali emessi sulla base delle risultanze dell’autovelox.

In particolare sull’obbligatorietà della taratura di tali strumenti (Legge 273/91) ovvero sulla l’attendibilità dell’accertamento effettuato mediante tale apparecchiatura.

Numerose sono le decisioni, quali, quella del Giudice di Pace di Lecce del 15/4/2005 e del 29/3/2005; del Giudice di Pace di Udine del 25/5/05 n. 802; del Giudice di Pace di Pisa del . 62000; del Giudice di Pace di Casamassima n. 92 del 12/3/2004; del Tribunale Civile di Lodi n. 363 del 22/5/2000; del Giudice di Pace di Gonzaga 222/03 e 06/05; del Giudice di Pace di Porretta Terme; del Giudice di Pace di Taranto 4629/04; del Giudice di Pace di Rovigo 642/04; del Giudice di Pace di Lendinara 96/05; del Giudice di Pace di Civitavecchia 294/05; del Giudice di Pace Bari 1202/05; del Giudice di Pace di Bergamo 3430/05; del Giudice di Pace Gaeta 136/05; del Giudice di Pace di Udine 2515/05.

Di recente, il Giudice di Pace di Mileto, con sentenza n. 9 del 18 gennaio 2008, ha stabilito che “in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo”, ciò in base al decreto dirigenziale n 1130 del 18/3/04 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (mancata prescritta taratura annuale dell’autovelox) che recita “le multe elevate agli automobilisti con :‘apparecchi autovelox, fhotored-velomatic con annessa decurtazione dei punti sulla patente e la debenza di sanzione pecuniaria sono tutte annullabili sull’intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi,oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale”. L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 —normativa internazionale in materia di taratura di strumenti di misura—-come “insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione,o da un sistema di misurazione,o i valori rappresentati da un campione di materiale,e i corrispondenti valori noti di un misurando”.

Tale taratura necessaria ed obbligatoria e regolata dalla legge italiana con la L. 273/91, ed è l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali, legalmente riconosciuti, ed è l’unico modo per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni sia presenti nello strumento che durante l’uso.

Il Giudice di pace di Mileto, con la indicata sentenza, ha analizzato i punti che seguono.

1) SULLA OBBLIGATORIA TARATURA DELLO STRUMENTO VELOMATIC 512

Fermo restando che il Giudice, secondo la lettera della legge, “accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (Corte Costituzionale 18/12/1995 n.507), questa formulazione fa capire che l’Amministrazione, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di “attore sostanziale “ e debba perciò sottostare alla regola “onus probandi incumbit cui qui dicit”

L’art. 23 comma 12 della legge 689/81, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.

Alla luce della ultima giurisprudenza sul punto in materia di violazioni al C.d.S. accertate mediante strumenti elettronici (autovelox e velomatic ) l’esattezza dei rilevamenti si fonda su una - regolare taratura- dell’apparecchio che assicuri la distanza dello spazio che separa i due raggi luminosi, perché in tale spazio, in uno con l’intervallo di tempo tra le due interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche, sta la base del calcolo della velocità.

E’ la pubblica Amministrazione che, in base alle regole sull’onere della prova, deve esibire la documentazione comprovante la legittimità dell’accertamento impugnato, con il deposito di un valido ed annuale “ certificato di taratura o meglio conferma metrologica, di cui la taratura è parte fondamentale” rilasciato da un centro SIT accreditato per come previsto dalla legge 273/ 1991. Per “taratura” non può ritenersi la funzionalità del modello Velomatic assunta solo tramite l’accensione ed all’autocontrollo da parte del vigile accertatore, ma è da considerarsi il momento essenziale di manutenzione periodica di ogni strumento,specie se di natura elettronica.

In tema di taratura, la legge 273/91, recante “Istituzione del sistema nazionale di taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP), ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze,così come definite dalla legge, individuati nel Decreto Ministeriale del 30/11/93 n. 591 e dissemina le unità del sistema internazionale con essi realizzate, direttamente o tramite centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati dagli IMP “ centri di taratura del servizio di taratura in Italia —SIT-”

Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura, che deve contenere, secondo le norme UNI 30012, i dati dell’Ente che emette il certificato, i dati identificativi dello strumento tarato (marca, modello matricola e descrizione ), l’identificazione univoca di ogni certificato e la data di emissione, i dettagli ambientali ed i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura, l’errore massimo ammesso, l’intervallo di conferma metereologica, l’identificazione della persona che esegue la conferma metereologica e del responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

Solo i centri SIT possono assicurare la terzietà secondo la legge citata e la normativa europea.

Tanto non significa con assoluta certezza che la norma non sia stata violata, ma sussiste dubbio sulla entità della sua violazione e quindi sulla portata della stessa, perché se un laboratorio (SIT) indipendente avesse certificato un margine di errore del 20 % anziché del 5%, la violazione non sarebbe stata quella prevista dal 9° co. ma dal 8° Co. che prevede diversa pena pecuniaria e differente decurtazione punti (Giud. Pace Udine 25/5/05)

Tale sistema è l’unico che assicura certezza di valori legati a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed evita la presenza di errori sistematici che possono accadere durante l’uso e per le regolazioni varie.

Si evidenzia sempre sul punto, che la grandezza della velocità non è una misura di base del SI (sistema internazionale ) ma una grandezza derivata in quanto risulta determinata tramite un calcolo velocità = spazio/tempo; da cui deriva che il misuratore di velocità utilizzato nella fattispecie VELOMATIC 512 di fatto esegue solo una misura del tempo di attraversamento tra due traguardi prefissati, calcolando poi la velocità tramite algoritmi, risulta pertanto chiaro, come essi siano di fatto misuratori di intervallo di tempo e pertanto assoggettabili alla legge 273/91 ed al D.P.R. 12/8/1982 n. 802.

In quest’ultimo all’art. 1 (strumenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica), ed indica tali strumenti quelli destinati” alla transazione commerciale”; a tale termine va attribuito un significato estensivo e sono da intendersi soggetti all’obbligo della verificazione periodica tutti gli strumenti adoperati in operazioni di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa.). Da ciò deriva che, i misuratori di velocità degli autoveicoli, tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti metrico- legali, disciplinati anche dal D.M. 28/3/2000 n. 182 e pertanto soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati che forniscano garanzie di indipendenza.

2) SULLA APPLICABLITA’ DELLA NORMA - UNI EN 30012 e raccomandazione 0IML R91 del 1990

La norma UNI EN 30012 è norma italiana emessa dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che recepisce la norma europea, approvata dal Comitato Europeo di Normazione di cui l’Italia è membro,assumendo perciò lo stato di norma nazionale.

Essa si applica agli apparecchi per la misurazione e vengono utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica velocità, che è, come indicato nella norma, qualunque documento che contenga dei requisiti che possono essere anche gli articoli di un regolamento come un Codice della Strada.

Al misuratore di velocità, che è un apparecchio di misurazione utilizzato per dimostrare la conformità della velocità di un veicolo alle norme del Codice, trova applicabilità la suddetta norma.

Inoltre l’Italia è paese membro dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) e come tale è tenuta ad applicare i documenti e le raccomandazioni ditale organo. Avendo l’OIML emesso raccomandazione per gli strumenti di misura della velocità degli autoveicoli, si rafforza la tesi che questi debbano essere considerati strumenti metrico- legali; pertanto sottoposti a verifica iniziale e periodiche come da documento D 20 (01ML), verifiche che prevedono la taratura. Lo stesso MM.LL.PP. con comunicazione al SIT prot. 6050 del 20/9/2000 aveva previsto attività di taratura SIT, su tutti i modelli di misuratori di velocità in conformità con le 0IML- R 91.

3) Norma di riferimento legge Nazionale 273/1991 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) presso laboratori accreditati SIT ( IMP) con norma (UNI 30012 , PAR. 3.1. e 4.3, 4.11 all. b)-.

E’ stato dimostrato scientificamente che in mancanza di taratura regolamentare, sono possibili errori fino al 15,9 %.

Semplici verifiche annuali, specie da parte di chi non è autorizzato, cioè del produttore del macchinario, o self-test non sono sistemi sufficienti a garantire il diritto dell’utente. Non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchi solamente “ omologati “ ,ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità,siano periodicamente certificate e documentate dagli enti predisposti ai controlli. L’autodiagnosi si ripete, non può sostituirsi alla taratura. L’unica certezza può venire da un centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025. Nessuna prova sul punto da parte dell’Ente Comune.

4) ILLEGITTIMITA’ DEL SEGNALE DI AVVERTIMENTO DEL CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Violazione del combinato disposto art. 45, I° ed 8° co. D.Lgs. n.285/02 ed art. 77, Co. 5 e Co. 7 R. 495/1992 ed art. 4 co.1 legge n.168/2002

L’art. 45 del Nuovo Codice della Strada al primo comma vieta l’impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme e/o la collocazione dei segnali in modi diverso da quello prescritto,mentre al comma 8 consente la fabbricazione dei segnali stradali solo alle imprese autorizzate; il comma 5 dell’art. 77 del DPR n. 495/92 vieta” l’uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento “. In particolare, il co. 7 dell’ art. 77 prescrive che sul retro dei segnali stradali debbono essere chiaramente indicati l’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l‘anno di fabbricazione ed il numero di autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali “.

Qualora sul retro del segnale posto sulla strada è solo riportato il marchio della ditta che lo ha fabbricato, ma non sono riportate tutte le altre indicazioni prescritte dalla legge come essenziali, ciò comporta la illegittimità del segnale ed in conseguenza l’impossibilità di ritenere assolto, da parte della Pubblica Amministrazione, l’obbligo di dare informazioni agli automobilisti dell’impiego di strumenti elettronici di controllo della velocità giusto disposto art. 4 comma I legge n. 168 del 1/8/2002 e succ. mod. rendendo pertanto inefficace l’atto sanzionatorio impugnato.

L’art. 77, comma primo, del DPR n. 495/92 prescrive che i segnali stradali verticali debbano avere forma dimensione e colori e caratteristiche conformi al regolamento indicato ed alle relative figure e tabelle allegate. L’art. 80, comma sette del medesimo DPR, precisa che “le dimensioni dei segnali di preavviso sono determinate dall‘altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle numero 16,17,19,20,21) che fanno parte del regolamento

Qualora il segnale, relativo al controllo della velocità, violi tali prescrizioni, ciò comporta la illegittimità del cartello sulla base del quale l’organo accertatore a provveduto a comminare le sanzioni.

5) SULLA MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

In tema di violazioni dei limiti di velocità l’utilizzo di un ‘apparecchiatura di tipo autovelox o velomatic non rende impossibile di per sé la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 Co. 1 bis lett. E del C.d.S. (Cass. Civ. sez I del 1/8/03 n. 11722).

La violazione amministrativa accertata ex art. 200 e 201 Codice della Strada, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Il principio della contestazione immediata trova evidente giustificazione nell’esigenza di consentire al cittadino, una valida difesa. In materia di illeciti amministrativi, le norme sulla contestazione immediata sono esplicite e chiarissime nell‘imporre un obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento o le rituali frasi di rito sulla sua impossibilità. La violazione di tale obbligo, quindi, non può che costituire violazione di legge e, come tale, invalidare tutto il procedimento amministrativo, compresa l’ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa.

La Relazione Ministeriale al disegno di legge della depenalizzazione ha sottolineato la particolare utilità del sistema della contestazione immediata, in quanto sarebbe stato in grado di rendere possibile la definizione immediata della violazione con evidenti vantaggi di celerità e di attenuazione del carico di attività sugli apparati amministrativi.

Recentemente la Suprema Corte, mutando il proprio tradizionale orientamento ha affermato che “la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del Codice della Strada dagli art. 200 e 201 dello stesso, cui si correlano gli art. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalle diversità delle due norme discende che non può essere applicato alle violazioni al Codice della Strada il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge 689/81 ) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata delle norme al Codice della Strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio onde essa non può essere omessa ogni qual volta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass. Civ. 3/4/2000 n. 4010).

Considerato, quindi, che per la tutela del cittadino, la P.A. deve procedere alla immediata contestazione della violazione amministrativa, a meno che ciò sia reso impossibile da circostanze esterne, la prova di tale impossibilità, con l’indicazione specifica dei motivi che hanno impedito di contestare la violazione nell’immediatezza dei fatti, incombe all’Autorità che ha irrogato la sanzione.

L’amministrazione è tenuta, volta per volta, nel verbale a specificare in concreto le ragioni della mancata contestazione immediata non potendosi rifugiare in mere clausole di stile quale “l’accertamento della violazione è stata effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari..”

Ove ciò accada, si finisce per escludere, di per sé stessa, la contestazione immediata, il che non può che risolversi in una lesione del diritto di difesa e non avere riflesso sulla stessa valenza probatoria dell’accertamento effettuato.... (Cass. Civ. n. 3017/2002 ). Il caso de quo riflette perfettamente tale situazione.

La ratio della contestazione immediata obbedisce, inoltre, alla necessità di un contraddittorio immediato al fine di assicurare al cittadino le migliori opportunità di difesa.

Qualora la Pubblica Amministrazione, sussistendo i presupposti di fatto per procedere alla contestazione immediata, omette di farlo, pone in essere un provvedimento illegittimo per violazione di legge; la notifica successiva del verbale non può considerarsi un equipollente alla contestazione immediata, che rimane la forma privilegiata del legislatore. Per come già detto, se non vi sono i presupposti per effettuare la contestazione immediata, la giustificazione deve essere contenuta nel verbale di contestazione e non può limitarsi ad una clausola di stile od essere del tutto mancante.

La Pubblica Amministrazione che intende operare per un legittimo e meritevole controllo della velocità degli automobilisti sulle strade di sua competenza, deve munirsi di strumentazioni, uomini e mezzi operativi che le consentano di operare nella perfetta legalità e non con approssimazione.

Tanto vale per qualunque strumento di misurazione della velocità, sia autovelox che telelaser o velomatic.

Le apparecchiature in questione, sono destinate a misurare un dato tecnico irripetibile, per il quale non è possibile una controverifica . Ciò significa che la misurazione della rilevazione della velocità, deve essere condotta con apparecchi regolarmente tarati secondo le vigenti norme, e rigorose procedure accertabili e non lasciate al mero arbitrio ed alla totale discrezionalità degli operatori.

Il legislatore, ogni volta che ha fatto dipendere l’imputazione di un fatto da “accertamento tecnico” si è accertato di predisporre rigorose procedure che garantissero il diritto di difesa che la verifica dei risultati.

Tale principio garantista, assume portata generale e deve essere seguito anche nell’ipotesi di rilevazione della velocità, il cui dato tecnico viene elaborato ed accertato nell’immediatezza dei fatti mediante l’ausilio di apparecchiature elettroniche, gestite esclusivamente dagli organi di polizia, nel caso municipale.

Poiché in molte occasioni non è possibile né una controverifica né una misurazione in contraddittorio, la rilevazione della velocità, in quanto atto unilaterale, esige una procedura rigorosa, trasparente e controllabile, con apparecchi utilizzati secondo le norme sopra specificate; con operazioni tecniche preliminari, quali la verifica di funzionalità dell’apparecchiatura e la dello stesso. Di conseguenza, ne deriva l’illegittimità della contestazione effettuata.

In definitiva, le numerose sentenze di annullamento dei verbali, emessi in base alle risultanze dell’autovelox, pongono una questione di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. E’ necessario cercare un riavvicinamento tra pubblica amministrazione e cittadino per ripristinare la fiducia nelle istituzioni, in modo tale da far si che l’azione amministrativa, seppur apparentemente legittima, non leda in primo luogo i principi costituzionali del buon andamento e correttezza della stessa ed in secondo l’affidamento del cittadino nella pubblica amministrazione.

L’ostinazione di alcuni Enti Locali, in tema di multe, non permette il ripristino dell’equilibrio ricercato. Per cui si rende necessario l’intervento delle Prefetture per esaminare in modo obiettivo le motivazioni addotte nei ricorsi affidandosi per le valutazioni ad esperti del settore e non a riportare pedissequamente ciò che sostiene l’amministrazione accertatrice dell’infrazione, al fine, così, di ridurre il contenzioso innanzi ai Giudici di Pace.

L’autovelox è un termine entrato nell’uso comune degli automobilisti italiani per indicare l’attrezzatura destinata a rilevare la velocità dei veicoli ad opera degli organi di Polizia Stradale e Polizia Municipale ed ha, come scopo, la rilevazione del superamento dei limiti di velocità dei veicoli sulle strade.

E’ un misuratore di velocità che utilizza una coppia di laser paralleli ad una determinata distanza l’uno dall’altro il cui raggio viene interrotto dai veicoli in transito permettendo così il calcolo della velocità. Il funzionamento degli ultimi modelli si avvale inoltre di un terzo laser per la determinazione della distanza tra l’apparecchio e il veicolo rilevato.

La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (art. 3, comma l, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117). A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge citato impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), per cui anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall’obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).

In particolare il decreto del 15 agosto 2007, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, pubblicato sulla G.U. il 23 agosto 2007 stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre per essere validi i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

Tutte le apparecchiature in uso (art. 142 comma 6 del Codice della strada) devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici: tra i requisiti vi è la chiara visibilità agli automobilisti (in alcuni Stati gli autovelox vengono nascosti o camuffati). All’atto della rilevazione della velocità eccessiva, salvo eccezioni, gli agenti di controllo devono intimare l’ALT al veicolo e contestare immediatamente la violazione al conducente.

Comunque, in generale, l’art. 384 del D.P.R. 495/92 autorizza alcuni casi di contestazione differita di infrazioni al Codice della Strada.

All’atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 km/h). Se la velocità risultante eccede il limite vigente sulla strada, si applicano le seguenti sanzioni (art 142):

• Per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa da euro 36 a euro 148

• Per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h, ma non di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da euro 148 a euro 594 e decurtazione di 5 punti patente

• Per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da euro 370 a euro 1458, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida(identica la sanzione in caso di conducente neopatentato).

• Per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 6 a 12 mesi).

Negli ultimi anni, la magistratura, in particolare i Giudici di Pace, si sono trovati a dover decidere sulla legittimità dei verbali emessi sulla base delle risultanze dell’autovelox.

In particolare sull’obbligatorietà della taratura di tali strumenti (Legge 273/91) ovvero sulla l’attendibilità dell’accertamento effettuato mediante tale apparecchiatura.

Numerose sono le decisioni, quali, quella del Giudice di Pace di Lecce del 15/4/2005 e del 29/3/2005; del Giudice di Pace di Udine del 25/5/05 n. 802; del Giudice di Pace di Pisa del . 62000; del Giudice di Pace di Casamassima n. 92 del 12/3/2004; del Tribunale Civile di Lodi n. 363 del 22/5/2000; del Giudice di Pace di Gonzaga 222/03 e 06/05; del Giudice di Pace di Porretta Terme; del Giudice di Pace di Taranto 4629/04; del Giudice di Pace di Rovigo 642/04; del Giudice di Pace di Lendinara 96/05; del Giudice di Pace di Civitavecchia 294/05; del Giudice di Pace Bari 1202/05; del Giudice di Pace di Bergamo 3430/05; del Giudice di Pace Gaeta 136/05; del Giudice di Pace di Udine 2515/05.

Di recente, il Giudice di Pace di Mileto, con sentenza n. 9 del 18 gennaio 2008, ha stabilito che “in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo”, ciò in base al decreto dirigenziale n 1130 del 18/3/04 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (mancata prescritta taratura annuale dell’autovelox) che recita “le multe elevate agli automobilisti con :‘apparecchi autovelox, fhotored-velomatic con annessa decurtazione dei punti sulla patente e la debenza di sanzione pecuniaria sono tutte annullabili sull’intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi,oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale”. L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 —normativa internazionale in materia di taratura di strumenti di misura—-come “insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione,o da un sistema di misurazione,o i valori rappresentati da un campione di materiale,e i corrispondenti valori noti di un misurando”.

Tale taratura necessaria ed obbligatoria e regolata dalla legge italiana con la L. 273/91, ed è l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali, legalmente riconosciuti, ed è l’unico modo per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni sia presenti nello strumento che durante l’uso.

Il Giudice di pace di Mileto, con la indicata sentenza, ha analizzato i punti che seguono.

1) SULLA OBBLIGATORIA TARATURA DELLO STRUMENTO VELOMATIC 512

Fermo restando che il Giudice, secondo la lettera della legge, “accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (Corte Costituzionale 18/12/1995 n.507), questa formulazione fa capire che l’Amministrazione, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di “attore sostanziale “ e debba perciò sottostare alla regola “onus probandi incumbit cui qui dicit”

L’art. 23 comma 12 della legge 689/81, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.

Alla luce della ultima giurisprudenza sul punto in materia di violazioni al C.d.S. accertate mediante strumenti elettronici (autovelox e velomatic ) l’esattezza dei rilevamenti si fonda su una - regolare taratura- dell’apparecchio che assicuri la distanza dello spazio che separa i due raggi luminosi, perché in tale spazio, in uno con l’intervallo di tempo tra le due interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche, sta la base del calcolo della velocità.

E’ la pubblica Amministrazione che, in base alle regole sull’onere della prova, deve esibire la documentazione comprovante la legittimità dell’accertamento impugnato, con il deposito di un valido ed annuale “ certificato di taratura o meglio conferma metrologica, di cui la taratura è parte fondamentale” rilasciato da un centro SIT accreditato per come previsto dalla legge 273/ 1991. Per “taratura” non può ritenersi la funzionalità del modello Velomatic assunta solo tramite l’accensione ed all’autocontrollo da parte del vigile accertatore, ma è da considerarsi il momento essenziale di manutenzione periodica di ogni strumento,specie se di natura elettronica.

In tema di taratura, la legge 273/91, recante “Istituzione del sistema nazionale di taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP), ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze,così come definite dalla legge, individuati nel Decreto Ministeriale del 30/11/93 n. 591 e dissemina le unità del sistema internazionale con essi realizzate, direttamente o tramite centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati dagli IMP “ centri di taratura del servizio di taratura in Italia —SIT-”

Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura, che deve contenere, secondo le norme UNI 30012, i dati dell’Ente che emette il certificato, i dati identificativi dello strumento tarato (marca, modello matricola e descrizione ), l’identificazione univoca di ogni certificato e la data di emissione, i dettagli ambientali ed i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura, l’errore massimo ammesso, l’intervallo di conferma metereologica, l’identificazione della persona che esegue la conferma metereologica e del responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

Solo i centri SIT possono assicurare la terzietà secondo la legge citata e la normativa europea.

Tanto non significa con assoluta certezza che la norma non sia stata violata, ma sussiste dubbio sulla entità della sua violazione e quindi sulla portata della stessa, perché se un laboratorio (SIT) indipendente avesse certificato un margine di errore del 20 % anziché del 5%, la violazione non sarebbe stata quella prevista dal 9° co. ma dal 8° Co. che prevede diversa pena pecuniaria e differente decurtazione punti (Giud. Pace Udine 25/5/05)

Tale sistema è l’unico che assicura certezza di valori legati a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed evita la presenza di errori sistematici che possono accadere durante l’uso e per le regolazioni varie.

Si evidenzia sempre sul punto, che la grandezza della velocità non è una misura di base del SI (sistema internazionale ) ma una grandezza derivata in quanto risulta determinata tramite un calcolo velocità = spazio/tempo; da cui deriva che il misuratore di velocità utilizzato nella fattispecie VELOMATIC 512 di fatto esegue solo una misura del tempo di attraversamento tra due traguardi prefissati, calcolando poi la velocità tramite algoritmi, risulta pertanto chiaro, come essi siano di fatto misuratori di intervallo di tempo e pertanto assoggettabili alla legge 273/91 ed al D.P.R. 12/8/1982 n. 802.

In quest’ultimo all’art. 1 (strumenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica), ed indica tali strumenti quelli destinati” alla transazione commerciale”; a tale termine va attribuito un significato estensivo e sono da intendersi soggetti all’obbligo della verificazione periodica tutti gli strumenti adoperati in operazioni di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa.). Da ciò deriva che, i misuratori di velocità degli autoveicoli, tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti metrico- legali, disciplinati anche dal D.M. 28/3/2000 n. 182 e pertanto soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati che forniscano garanzie di indipendenza.

2) SULLA APPLICABLITA’ DELLA NORMA - UNI EN 30012 e raccomandazione 0IML R91 del 1990

La norma UNI EN 30012 è norma italiana emessa dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che recepisce la norma europea, approvata dal Comitato Europeo di Normazione di cui l’Italia è membro,assumendo perciò lo stato di norma nazionale.

Essa si applica agli apparecchi per la misurazione e vengono utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica velocità, che è, come indicato nella norma, qualunque documento che contenga dei requisiti che possono essere anche gli articoli di un regolamento come un Codice della Strada.

Al misuratore di velocità, che è un apparecchio di misurazione utilizzato per dimostrare la conformità della velocità di un veicolo alle norme del Codice, trova applicabilità la suddetta norma.

Inoltre l’Italia è paese membro dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) e come tale è tenuta ad applicare i documenti e le raccomandazioni ditale organo. Avendo l’OIML emesso raccomandazione per gli strumenti di misura della velocità degli autoveicoli, si rafforza la tesi che questi debbano essere considerati strumenti metrico- legali; pertanto sottoposti a verifica iniziale e periodiche come da documento D 20 (01ML), verifiche che prevedono la taratura. Lo stesso MM.LL.PP. con comunicazione al SIT prot. 6050 del 20/9/2000 aveva previsto attività di taratura SIT, su tutti i modelli di misuratori di velocità in conformità con le 0IML- R 91.

3) Norma di riferimento legge Nazionale 273/1991 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) presso laboratori accreditati SIT ( IMP) con norma (UNI 30012 , PAR. 3.1. e 4.3, 4.11 all. b)-.

E’ stato dimostrato scientificamente che in mancanza di taratura regolamentare, sono possibili errori fino al 15,9 %.

Semplici verifiche annuali, specie da parte di chi non è autorizzato, cioè del produttore del macchinario, o self-test non sono sistemi sufficienti a garantire il diritto dell’utente. Non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchi solamente “ omologati “ ,ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità,siano periodicamente certificate e documentate dagli enti predisposti ai controlli. L’autodiagnosi si ripete, non può sostituirsi alla taratura. L’unica certezza può venire da un centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025. Nessuna prova sul punto da parte dell’Ente Comune.

4) ILLEGITTIMITA’ DEL SEGNALE DI AVVERTIMENTO DEL CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Violazione del combinato disposto art. 45, I° ed 8° co. D.Lgs. n.285/02 ed art. 77, Co. 5 e Co. 7 R. 495/1992 ed art. 4 co.1 legge n.168/2002

L’art. 45 del Nuovo Codice della Strada al primo comma vieta l’impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme e/o la collocazione dei segnali in modi diverso da quello prescritto,mentre al comma 8 consente la fabbricazione dei segnali stradali solo alle imprese autorizzate; il comma 5 dell’art. 77 del DPR n. 495/92 vieta” l’uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento “. In particolare, il co. 7 dell’ art. 77 prescrive che sul retro dei segnali stradali debbono essere chiaramente indicati l’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l‘anno di fabbricazione ed il numero di autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali “.

Qualora sul retro del segnale posto sulla strada è solo riportato il marchio della ditta che lo ha fabbricato, ma non sono riportate tutte le altre indicazioni prescritte dalla legge come essenziali, ciò comporta la illegittimità del segnale ed in conseguenza l’impossibilità di ritenere assolto, da parte della Pubblica Amministrazione, l’obbligo di dare informazioni agli automobilisti dell’impiego di strumenti elettronici di controllo della velocità giusto disposto art. 4 comma I legge n. 168 del 1/8/2002 e succ. mod. rendendo pertanto inefficace l’atto sanzionatorio impugnato.

L’art. 77, comma primo, del DPR n. 495/92 prescrive che i segnali stradali verticali debbano avere forma dimensione e colori e caratteristiche conformi al regolamento indicato ed alle relative figure e tabelle allegate. L’art. 80, comma sette del medesimo DPR, precisa che “le dimensioni dei segnali di preavviso sono determinate dall‘altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle numero 16,17,19,20,21) che fanno parte del regolamento

Qualora il segnale, relativo al controllo della velocità, violi tali prescrizioni, ciò comporta la illegittimità del cartello sulla base del quale l’organo accertatore a provveduto a comminare le sanzioni.

5) SULLA MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

In tema di violazioni dei limiti di velocità l’utilizzo di un ‘apparecchiatura di tipo autovelox o velomatic non rende impossibile di per sé la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 Co. 1 bis lett. E del C.d.S. (Cass. Civ. sez I del 1/8/03 n. 11722).

La violazione amministrativa accertata ex art. 200 e 201 Codice della Strada, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Il principio della contestazione immediata trova evidente giustificazione nell’esigenza di consentire al cittadino, una valida difesa. In materia di illeciti amministrativi, le norme sulla contestazione immediata sono esplicite e chiarissime nell‘imporre un obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento o le rituali frasi di rito sulla sua impossibilità. La violazione di tale obbligo, quindi, non può che costituire violazione di legge e, come tale, invalidare tutto il procedimento amministrativo, compresa l’ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa.

La Relazione Ministeriale al disegno di legge della depenalizzazione ha sottolineato la particolare utilità del sistema della contestazione immediata, in quanto sarebbe stato in grado di rendere possibile la definizione immediata della violazione con evidenti vantaggi di celerità e di attenuazione del carico di attività sugli apparati amministrativi.

Recentemente la Suprema Corte, mutando il proprio tradizionale orientamento ha affermato che “la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del Codice della Strada dagli art. 200 e 201 dello stesso, cui si correlano gli art. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalle diversità delle due norme discende che non può essere applicato alle violazioni al Codice della Strada il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge 689/81 ) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata delle norme al Codice della Strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio onde essa non può essere omessa ogni qual volta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass. Civ. 3/4/2000 n. 4010).

Considerato, quindi, che per la tutela del cittadino, la P.A. deve procedere alla immediata contestazione della violazione amministrativa, a meno che ciò sia reso impossibile da circostanze esterne, la prova di tale impossibilità, con l’indicazione specifica dei motivi che hanno impedito di contestare la violazione nell’immediatezza dei fatti, incombe all’Autorità che ha irrogato la sanzione.

L’amministrazione è tenuta, volta per volta, nel verbale a specificare in concreto le ragioni della mancata contestazione immediata non potendosi rifugiare in mere clausole di stile quale “l’accertamento della violazione è stata effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari..”

Ove ciò accada, si finisce per escludere, di per sé stessa, la contestazione immediata, il che non può che risolversi in una lesione del diritto di difesa e non avere riflesso sulla stessa valenza probatoria dell’accertamento effettuato.... (Cass. Civ. n. 3017/2002 ). Il caso de quo riflette perfettamente tale situazione.

La ratio della contestazione immediata obbedisce, inoltre, alla necessità di un contraddittorio immediato al fine di assicurare al cittadino le migliori opportunità di difesa.

Qualora la Pubblica Amministrazione, sussistendo i presupposti di fatto per procedere alla contestazione immediata, omette di farlo, pone in essere un provvedimento illegittimo per violazione di legge; la notifica successiva del verbale non può considerarsi un equipollente alla contestazione immediata, che rimane la forma privilegiata del legislatore. Per come già detto, se non vi sono i presupposti per effettuare la contestazione immediata, la giustificazione deve essere contenuta nel verbale di contestazione e non può limitarsi ad una clausola di stile od essere del tutto mancante.

La Pubblica Amministrazione che intende operare per un legittimo e meritevole controllo della velocità degli automobilisti sulle strade di sua competenza, deve munirsi di strumentazioni, uomini e mezzi operativi che le consentano di operare nella perfetta legalità e non con approssimazione.

Tanto vale per qualunque strumento di misurazione della velocità, sia autovelox che telelaser o velomatic.

Le apparecchiature in questione, sono destinate a misurare un dato tecnico irripetibile, per il quale non è possibile una controverifica . Ciò significa che la misurazione della rilevazione della velocità, deve essere condotta con apparecchi regolarmente tarati secondo le vigenti norme, e rigorose procedure accertabili e non lasciate al mero arbitrio ed alla totale discrezionalità degli operatori.

Il legislatore, ogni volta che ha fatto dipendere l’imputazione di un fatto da “accertamento tecnico” si è accertato di predisporre rigorose procedure che garantissero il diritto di difesa che la verifica dei risultati.

Tale principio garantista, assume portata generale e deve essere seguito anche nell’ipotesi di rilevazione della velocità, il cui dato tecnico viene elaborato ed accertato nell’immediatezza dei fatti mediante l’ausilio di apparecchiature elettroniche, gestite esclusivamente dagli organi di polizia, nel caso municipale.

Poiché in molte occasioni non è possibile né una controverifica né una misurazione in contraddittorio, la rilevazione della velocità, in quanto atto unilaterale, esige una procedura rigorosa, trasparente e controllabile, con apparecchi utilizzati secondo le norme sopra specificate; con operazioni tecniche preliminari, quali la verifica di funzionalità dell’apparecchiatura e la dello stesso. Di conseguenza, ne deriva l’illegittimità della contestazione effettuata.

In definitiva, le numerose sentenze di annullamento dei verbali, emessi in base alle risultanze dell’autovelox, pongono una questione di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. E’ necessario cercare un riavvicinamento tra pubblica amministrazione e cittadino per ripristinare la fiducia nelle istituzioni, in modo tale da far si che l’azione amministrativa, seppur apparentemente legittima, non leda in primo luogo i principi costituzionali del buon andamento e correttezza della stessa ed in secondo l’affidamento del cittadino nella pubblica amministrazione.

L’ostinazione di alcuni Enti Locali, in tema di multe, non permette il ripristino dell’equilibrio ricercato. Per cui si rende necessario l’intervento delle Prefetture per esaminare in modo obiettivo le motivazioni addotte nei ricorsi affidandosi per le valutazioni ad esperti del settore e non a riportare pedissequamente ciò che sostiene l’amministrazione accertatrice dell’infrazione, al fine, così, di ridurre il contenzioso innanzi ai Giudici di Pace.