La transazione novativa nel diritto del lavoro: il danno biologico oltre il petitum e la forza della conciliazione in sede di rinvio

transazione
transazione

La transazione novativa nel diritto del lavoro: il danno biologico oltre il petitum e la forza della conciliazione in sede di rinvio

 

Il contributo esamina la natura novativa della transazione in materia di lavoro ai sensi dell'art. 1965 c.c., soffermandosi sulla possibilità che l'accordo ricomprenda voci di danno –  in particolare il danno biologico – non specificamente allegate negli atti introduttivi del giudizio. Si analizza il valore della conciliazione perfezionata dinanzi alla Corte d'Appello in sede di rinvio, sede che ne rafforza la tenuta esecutiva e ne dissolve ogni dubbio di ultra petizione.

 

Premessa

La conciliazione giudiziale non è, né dovrebbe essere considerata, un mero incidente di percorso rispetto all'azione proposta, un atto di resa rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio. Essa costituisce, piuttosto, uno degli snodi in cui l'ordinamento affida alla volontà delle parti – sotto il controllo, non sostitutivo, dell'autorità giudiziaria – la ridefinizione di un conflitto che il processo, da solo, talvolta non riesce a comporre in termini realmente satisfattivi. L'istituto non si pone, in questa prospettiva, come eccezione al principio dispositivo, bensì come sua compiuta realizzazione: l'autonomia privata, assistita dalla funzione di garanzia del giudice, ridisegna l'assetto degli interessi con una libertà che la sentenza, vincolata al chiesto e pronunciato, non sempre consente. Il presente contributo verifica due profili connessi: la natura novativa che la transazione lavoristica assume quando ricomprenda, accanto alle pretese azionate, voci di danno ulteriori – prima fra tutte il danno biologico – non specificamente domandate in giudizio; e il rilievo della sede in cui l'accordo si perfeziona, quando coincida con il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello, a seguito di cassazione con rinvio.

 

La natura novativa della transazione ex art. 1965 c.c.

Perché una transazione lavoristica possa dirsi novativa, e non semplicemente conservativa del rapporto preesistente, occorre che realizzi la sostituzione integrale del rapporto litigioso con un'unica, autonoma obbligazione di importo certo e predeterminato, oggettivamente incompatibile con l'assetto di interessi originario. La giurisprudenza ha chiarito che tale incompatibilità non richiede un animus novandi espresso, bastando che le reciproche concessioni delle parti rivelino l'intento di un nuovo assetto sostitutivo, e non meramente riduttivo, delle pretese originarie[1]; e che l'effetto novativo discenda direttamente dal negozio, non dalla sua successiva esecuzione[2]. Sul piano soggettivo, l'indice più affidabile è l'ampiezza della rinuncia: quando essa abbraccia ogni pretesa, «di qualunque natura», la formula –  lungi dall'essere clausola di stile –  è sintomo della volontà di edificare un titolo nuovo e autosufficiente, disancorato dal rapporto storicamente svolto. Ne discendono conseguenze rilevanti: l'inammissibilità della risoluzione per inadempimento del rapporto originario, l'irrilevanza dell'errore di diritto sulle questioni controverse e, soprattutto, la piena disancorabilità delle somme dal regime, anche fiscale, del rapporto previgente.

 

Il danno biologico oltre il petitum

È qui che si annida il profilo più delicato, e insieme più fecondo, della fattispecie. L'art. 1965, comma 2, c.c. riserva alle parti la facoltà di «creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione»[3]. Tale disposizione consente, in sede di conciliazione, di ricomprendere nell'accordo voci di danno – il danno biologico, la perdita di chance, il danno all'immagine professionale – non oggetto di specifica allegazione, né di autonoma domanda, negli atti introduttivi del giudizio originario, incentrato di regola sulla sola legittimità del recesso e sulle conseguenze tipizzate dallo Statuto dei lavoratori. Non si tratta di un'anomalia, né di uno sconfinamento abusivo dell'autonomia negoziale: è, al contrario, la manifestazione più autentica della funzione lato sensu riparatoria che la transazione novativa assolve, quando le parti decidono di guardare alla persona del lavoratore nella sua interezza, e non alla sola frazione di pretesa cristallizzata nel petitum originario. Resta fermo un onere di specificazione che la giurisprudenza ha progressivamente irrigidito: non basta l'etichetta nominalistica attribuita al risarcimento, qualificabile come danno emergente esente da imposizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R.[4], essendo necessaria un'adeguata prova della reale natura del danno ristorato, pena l'assoggettamento a tassazione quale sostitutiva di reddito[5]. Un fascicolo istruttorio interno, idoneo a documentare l'effettività del pregiudizio – anche per la componente medico-legale del danno biologico – costituisce non un accessorio prudenziale, ma un presidio strutturale della tenuta dell'operazione.

 

Il regime fiscale delle somme: danno emergente, onere della prova e rischio di accertamento

Il profilo fiscale delle somme corrisposte in sede di conciliazione lavoristica costituisce, nella prassi negoziale, uno dei terreni di maggiore delicatezza operativa: la qualificazione della causale risarcitoria adottata dalle parti si riflette infatti, con effetti spesso irreversibili, sul regime impositivo applicabile. Come si è visto supra, l'art. 6, comma 2, T.U.I.R. attrae a tassazione le sole somme percepite in sostituzione di un reddito non conseguito, il lucro cessante, lasciando fuori dal perimetro dell'imponibile quelle dirette a ristorare un pregiudizio già verificatosi nel patrimonio del percipiente, secondo lo schema del danno emergente.

Analoga sorte compete al danno biologico, quando medicalmente accertato secondo i parametri della Tabella Unica Nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica[6]: anche in questo caso, l'assenza di un nesso di sostituzione rispetto a redditi non percepiti giustifica l'esenzione, purché la componente risarcitoria risulti adeguatamente circostanziata da un supporto medico-legale, e non meramente enunciata in via forfettaria. È proprio questa la ragione per cui la scelta di ricomprendere il danno biologico tra le voci liquidate in sede di conciliazione, pur in assenza di una sua previa allegazione processuale, non costituisce un'operazione neutra sul piano tributario, ma richiede una particolare cura redazionale.

Occorre infatti segnalare, con onestà tecnica, che la giurisprudenza più recente ha progressivamente irrigidito l'onere probatorio gravante sul percipiente e, indirettamente, sul datore di lavoro quale sostituto d'imposta: non è sufficiente la mera etichetta nominalistica attribuita dalle parti, ma occorre che il testo dell'accordo specifichi analiticamente la reale natura del danno risarcito, pena il rischio di riqualificazione in sede di accertamento. Una causale generica, o meramente onnicomprensiva, espone infatti l'intera somma a tassazione in via prudenziale, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di operare le relative ritenute alla fonte.

Sul piano operativo, la qualificazione come somma esente comporta, per converso, l'assenza di tale obbligo in sede di erogazione; resta tuttavia raccomandabile, specie quando l'importo corrisposto sia di rilievo economico significativo – circostanza che, per sua natura, attira un'attenzione qualificata da parte dell'Amministrazione finanziaria – costituire e conservare un fascicolo istruttorio interno, comprensivo della documentazione medico-legale e di ogni elemento di riscontro della voce di danno risarcita, idoneo a sostenere, in sede di eventuale verifica, l'effettività e la specificità del pregiudizio liquidato.

La tabella che segue sintetizza, a fini meramente orientativi, la griglia di qualificazione fiscale elaborata dalla giurisprudenza più recente.

Tipologia di danno

Regime fiscale

Riferimento

Perdita di chance professionale

Esente (danno emergente)

Cass. n. 14344/2022; AdE risp. 185/2022

Danno biologico medicalmente accertato

Esente (danno emergente)

Cass. n. 6827/2023

Danno all'immagine professionale

Esente (danno emergente)

Cass. n. 14344/2022

Mancata percezione di retribuzioni (lucro cessante)

Tassabile, tassazione separata

Art. 6, co. 2, T.U.I.R.

Risarcimento generico, privo di specificazione

Tassabile in via prudenziale

Cass. n. 8615/2023; CGT Lazio n. 2011/2024

 

La sede della conciliazione: il rinvio dalla Cassazione come banco di prova

Il secondo profilo riguarda la sede in cui l'accordo si perfeziona. Quando la conciliazione interviene innanzi alla Corte d'Appello, in un giudizio di rinvio da cassazione con rinvio, l'accordo acquista un duplice valore aggiunto che nessuna transazione stragiudiziale potrebbe vantare. In primo luogo, il verbale acquista, ex lege e senza omologa, efficacia di titolo esecutivo[7]: stabilità immediata, non subordinata ad alcun ulteriore adempimento. In secondo luogo – aspetto di maggior pregio sistematico – quando l'iniziativa conciliativa è attivamente promossa dal collegio, il giudice esercita, prima di abdicare alla funzione decisoria, un controllo di congruità tra le posizioni delle parti: un passaggio genuinamente giurisdizionale, che conferisce all'accordo un'affidabilità procedimentale ulteriore, tanto più significativa quanto più ampio è l'oggetto della composizione.

Si potrebbe dubitare che un accordo raggiunto nel giudizio di rinvio –  procedimento a struttura tendenzialmente chiusa, vincolato al principio di diritto della Cassazione rescindente – possa ridefinire gli interessi in termini più ampi di quelli consentiti al giudice, sino a ricomprendervi il ristoro di un danno biologico mai prima allegato. Il dubbio si dissolve per difetto del suo presupposto logico: l'ultra petizione presuppone una statuizione giurisdizionale che eccede i limiti della domanda[8], mentre la conciliazione non è una decisione, ma un negozio di diritto privato su cui il giudice svolge una funzione di controllo, non di giudizio sostitutivo. Il vincolo discendente dal principio di diritto opera sulla funzione decisoria del giudice, non sulla disponibilità negoziale dei diritti delle parti, che ne restano piene arbitre[9] e possono comporre la lite ricomprendendovi voci di danno ulteriori: il principio di diritto, non avendo mai trovato applicazione in una statuizione successiva alla lite composta, si risolve in un antecedente storico-processuale privo di residua attualità precettiva.

 

Cenni ai profili di garanzia gestionale

Sul piano della corporate governance, la scelta di conciliare in questi termini – assistita dalla mediazione del giudice e sorretta da una valutazione costi-benefici – integra un paradigma di scelta gestoria diligente ed informata, ai sensi della business judgment rule elaborata dalla giurisprudenza in tema di responsabilità degli amministratori[10]. È opportuno che l'operazione risulti motivata in una delibera dell'organo amministrativo e portata a conoscenza degli organi di controllo, a presidio dell'esercizio diligente del potere gestorio, tanto più quando la composizione ricomprenda anche pregiudizi alla persona ulteriori rispetto all'oggetto originario della lite.

 

Conclusioni

La transazione novativa in materia di lavoro, quando si perfezioni in sede di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello e ricomprenda, accanto alle pretese azionate, il ristoro di pregiudizi ulteriori come il danno biologico, realizza una sintesi matura tra libertà contrattuale e tutela sostanziale della persona del lavoratore. Ne discende un modello negoziale meritevole di essere portato a paradigma per la composizione di analoghe controversie, purché assistito da adeguata specificazione causale e da un solido supporto istruttorio: la libertà delle parti non incontra ostacolo nel principio di diritto enunciato in sede rescindente, ma trova, nella sede giudiziale del rinvio, la propria più solida legittimazione.

 

[1]Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 210.

[2]Cass. civ., Sez. II, ord. 7 marzo 2023, n. 6821.

[3]Art. 1965, comma 2, c.c.

[4]Cass. civ., Sez. V, 5 maggio 2022, n. 14344; Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 8 aprile 2022, n. 185.

[5]Cass. civ., ord. 27 marzo 2023, n. 8615; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 2011/2024.

[6]Cass. civ., Sez. lav., ord. 9 marzo 2023, n. 6827; D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Tabella Unica Nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica).

[7]Art. 420, terzo comma, c.p.c.

[8]Art. 112 c.p.c.

[9]Artt. 1966 c.c. e 384, primo comma, c.p.c.

[10]Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2025, n. 6925.

Bibliografia essenziale

Normativa: artt. 1965, 1966, 1969, 1976 c.c.; art. 6, comma 2, T.U.I.R.; artt. 112, 384, 394, 420 c.p.c.; D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Tabella Unica Nazionale).

Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 210; Cass. civ., Sez. II, ord. 7 marzo 2023, n. 6821; Cass. civ., Sez. V, 5 maggio 2022, n. 14344; Cass. civ., ord. 27 marzo 2023, n. 8615; Cass. civ., Sez. lav., ord. 9 marzo 2023, n. 6827; Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2025, n. 6925; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 2011/2024; Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 8 aprile 2022, n. 185.

Dottrina: P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, ESI; G. Giugni, Diritto sindacale, Cacucci, Bari.