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La Tremonti ambientale è cumulabile con i “Conti Energia”?

Analisi normativa della cumulabilità tra le due misure agevolative
Tremonti ambientale e "Conti energia"
Tremonti ambientale e "Conti energia"

Abstract

Fin dalla sua entrata in vigore l’articolo 6, commi da 13 a 19 della L. 388/2000, istitutivo della Tremonti ambientale, ha creato perplessità sulla sua cumulabilità con le tariffe incentivanti. I dubbi degli imprenditori e dei loro consulenti erano fondati sulle lacune normative su questi aspetti. Solo undici anni dopo il legislatore si è pronunciato sulla cumulabilità e il Ministero dell’Industria nel 2012 con un decreto ministeriale.

Nonostante ciò, come ho accennato nel precedente articolo “Cumulabilità Tremonti ambientale e Conti Energia”, la fonte normativa è stata superata e messa a tacere da una News del Gestore dei Servizi Elettrici.

In questo articolo approfondisco le ragioni dell’incertezza che ha gravato sulle imprese e la soluzione normativa (per chi ancora crede nella certezza del diritto).

 

Indice:

1. L’articolo 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000

2. Dove si fonda la perplessità degli operatori sulla cumulabilità della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti

3. I D.M. sui “Conti Energia” e l’articolo 26, comma 3, del Decreto legislativo  28/2011

 

1. L’articolo 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000

L’articolo 6 definisce l’oggetto dell’agevolazione e detta gli adempimenti pratici per fruire dell’agevolazione fiscale.

Il comma 15 individua come investimento ambientale: “il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

L’agevolazione viene delineata dal comma 13: “La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

 

2. Dove si fonda la perplessità degli operatori sulla cumulabilità della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti

L articolo 2, comma 152, Legge 244/2007, escludeva che le imprese potessero beneficiare sia della tariffa incentivante che di altri incentivi pubblici.

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 (ndr. Certificati verdi, tariffe incentivanti ed omnicomprensive), a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale,   regionale,   locale   o comunitaria in conto energia, in conto capitale o  in  conto  interessi  con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007

Dall’entrata in vigore di questa norma per le imprese sono iniziate le difficoltà, non dovute alla necessità di ricorrere al credito per effettuare gli investimenti, di ingente ammontare, ma create dal legislatore.

È evidente che la norma è generica e non si comprendeva se la Tremonti ambientale si potesse assimilare agli incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Indubbiamente la Tremonti ambientale è un risparmio d’imposta, attuato tramite una variazione in diminuzione dall’imponibile fiscale, nemmeno lontanamente qualificabile come contributo in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

 

3. I D.M. sui “Conti Energia” e l’articolo 26, comma 3, Decreto legislativo  28/2011

I Decreti interministeriali regolano l’incentivazione della produzione di energia da fonte solare.

Infatti l’articolo 7, Decreto legislativo 387/2003[1]Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” prevedeva:

a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;

b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;

d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;

f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;

g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

I primi D.M. non erano affatto chiari in merito alla cumulabilità.

Il D.M. 19/02/2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, relativo agli impianti fotovoltaici (cosiddetto II conto energia)[2],  all’articolo 9 “Condizioni per la cumulabilità di incentivi”, comma 1, 1° periodo, prevedeva: “Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento”.

Nonostante l’apertura alla possibilità di cumulare la tariffa incentivante con altri incentivi fino al 20% dell’investimento, l’articolo 9 del D.M. 19.02.2007 non era, comunque, risolutivo, in quanto riproponeva il testo del comma 152 dell’articolo 2, della L. 244/2007, già foriero di dubbi interpretativi.     

Solo con l’articolo 19 del D.M. 5.7.2012 “Quinto conto energia”, norma di interpretazione autentica dell’articolo 9 D.M. 19.02.2007, venne chiarita la cumulabilità tra tariffa incentivante e Tremonti ambientale ed entro quali limiti.

L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388… (omissis)”.

Come norma interpretativa, essa ha efficacia retroattiva, anche in riferimento ai D.M. precedenti.

Dunque, le fonti secondarie, dal “Secondo Conto Energia” (D.M. 19.02.2007) in avanti, affermavano la cumulabilità fino al 20% del costo dell’investimento ambientale.

Conseguentemente, è venuta a cadere anche la questione della cumulabilità del Terzo e Quarto Conto Energia.

L’articolo 5, comma 4, D.M. 6.08.2010 (Terzo Conto Energia) prevede: “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione sono previsti o concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità del D.M. 19.02.2007 (Secondo  Conto Energia), a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31.12.2011”.

L’articolo 5, comma 1, D.M. 5.05.2011 (Quarto Conto Energia stabilisce: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 4, D.M. 6.08.2010, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto… (omissis)”.

È irrilevante la circostanza che la Tremonti ambientale non sia concessa tramite bando e che non sia compresa nell’elenco di contributi pubblici dell’articolo 5, comma 1, D.M. 5.05.2011.

Infatti, i bandi si riferiscono non alla Tremonti, ma a quegli aiuti che necessitano di essere attuati con il bando, strumento con cui vengono individuati i beneficiari e le condizioni per fruire dei benefici e dei contributi pubblici.

La Tremonti è una norma completa nell’individuare i soggetti beneficiari e le condizioni di applicabilità.

Ciò è quanto ritengono due importanti sentenze del TAR del Lazio.

La n. 6785/2019 ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti, dichiarando illegittima la comunicazione n. 22.11.2017 del GSE ed anche la Comunicazione di proroga del 14.11.2018.

Il TAR ha affermato la cumulabilità in base ai seguenti riferimenti normativi sopra citati:

articolo 5, comma 4, D.M. 6.08.2010 e articolo 5, comma 1, D.M. 5.05.2011, enfatizzando che viene salvaguardato l’interesse dei produttori titolari di impianti entrati in esercizio ante 31.12.2011 ad usufruire della Tremonti ambientale, anche se non prevista da un bando.

Su questo il TAR ritiene che la meritevolezza (che viene individuata dal bando) per l’articolo 6, L. 388/2000 è stabilita a monte dal legislatore, senza necessità di intermediazione da parte dell’autorità pubblica concedente.

Quindi, il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, D.M. 5.05.2011, 5, comma 4, D.M. 6.08.2010 e 9 D.M. 19.02.2007 porta a concludere che la cumulabilità non è limitata al Secondo Conto, ma, in forza dei rinvii e della norma di interpretazione autentica dell’articolo 19 del D.M. 5.07.2012, è estesa ai conti Terzo e Quarto. Per il TAR è proprio l’esigenza di garantire la sicurezza economica e la certezza del diritto, posti a fondamento della tutela del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali, a convalidare l’impostazione opposta a quella propugnata dal Mi.Se., risultando lecito escludere il “tenore derogatorio” di una previsione diretta a salvaguardare tali pregresse iniziative.

Un’altra pronuncia: la n. 6784/2019 conferma la cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai Conti Energia successivi al Secondo, non risultando condivisibile la lettura ad esse data dal Gestore.

La norma prevede, infatti, l’ultrattività del regime delineato nel Secondo Conto e, dunque, l’ammissibilità generalizzata del cumulo con riferimento all’agevolazione di cui all’articolo 6, L. 388/2000 alla duplice condizione: 1) pubblicazione dei bandi per la concessione degli incentivi “prima della data di entrata in vigore del D.M.” e 2) entrata in esercizio degli impianti.

Con il Decreto legislativo 28/2011, l’articolo 26, rubricato “Cumulabilità degli incentivi”, al comma 3, anch’esso norma di interpretazione autentica, prevede: “Il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 244 del 2007 non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature a di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”.

La norma non escludendo alcun Conto Energia dalla cumulabilità con la Tremonti ambientale (“detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature”), risolve il problema.

 

[1] Questa norma è stata abrogata dall’articolo 25, comma 11, del D. Lgs. 26/2011.

[2] In attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.