La tutela per il gestore del locale da gioco
La sentenza del 23 settembre 2021 n. 185 della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sanzione fissa nei confronti dei concessionari del gioco e dei titolari delle sale giochi e scommesse per violazione degli obblighi informativi sul rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Tutela per il gestore del locale da gioco: il caso
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva irrogato al titolare di un locale, all’interno del quale era situata una postazione da gioco, una sanzione amministrativa per violazione dei doveri di informazione sul rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo, come previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 7 del Decreto Legge 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
Il provvedimento era stato emesso a seguito delle ispezioni effettuate nel locale attraverso le quali si era accertato che non erano esposte targhe informative sul rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo, nonostante vi fosse però del materiale illustrativo analogo all’interno del locale. La presenza di tale segnaletica all’interno dei locali da gioco – oltre ad altri elementi – è infatti prevista dall’articolo 7 comma 5 del Decreto Legge 158/2012 che ne dispone il rispetto per tutelare i soggetti affetti da ludopatia.
Successivamente, il titolare del bar ha dichiarato che l’ispezione da parte dell’Agenzia era avvenuta in un momento in cui egli non era presente all’interno del locale. Di fatto, in quel momento era presente sul luogo sua sorella, la quale non era a conoscenza della collocazione della targa che, seppur presente, era stata ritrovata dietro un raccoglitore di prodotti.
Tutela per il gestore del locale da gioco: l’opposizione del titolare
Il gestore del locale ha preliminarmente eccepito l’illegittimità costituzionale della seconda parte dell’articolo 7 comma 6 che sancisce che in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti dal comma 5 è prevista una sanzione pecuniaria di 50.000 euro nei confronti del cessionario e del titolare di sala giochi.
Secondo il titolare del locale, il provvedimento è da considerare come sproporzionato rispetto alla violazione commessa e date le circostanze del caso.
Tutela per il gestore del locale da gioco: l’ordinanza del giudice a quo
Ad avviso del giudice a quo, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe evidente, non potendo la risoluzione della controversia prescindere dall’applicazione della norma sanzionatoria censurata.
Con ordinanza del 27 novembre 2019, il Tribunale ordinario di Trapani ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 nella parte in cui punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Il giudice a quo ha così denunciato la violazione dell’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), «anche in combinato disposto con gli art[t]. 41 e 42 Cost.», nonché dell’articolo 117, primo comma, Costituzione, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
La previsione della sanzione fissa non permetterebbe al giudice di emettere un provvedimento graduato in base al disvalore dell’evento, che potrebbe cambiare caso per caso, e non avrebbe alcuna possibilità di procedere ad una sua riduzione.
Inoltre, il quantum della sanzione previsto dalla norma appare sproporzionato rispetto a quello previsto per altre fattispecie di non minore gravità, e quindi in contrasto con il principio di ragionevolezza.
Tutela per il gestore del locale da gioco: la sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, secondo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 per violazione dell’articolo 3 Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione all’articolo 1 Protocollo addizionale alla CEDU (con assorbimento della questione relativa all’articolo 41 Costituzione).
Ha dichiarato, invece, inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
La previsione di un trattamento sanzionatorio fisso, secondo la Corte, impedisce al giudice di tenere in considerazione la gravità delle singole violazioni, e dunque di sanzionare in maniera proporzionata rispettando il valore dei fatti ricompresi nella sfera applicativa della norma. L’attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità, tra un limite minimo e uno massimo, nella fase di commisurazione della sanzione al fine di adeguarla alla specificità del caso concreto, rappresenta la naturale attuazione del principio di eguaglianza.
Secondo la Corte, nel caso in questione, irrogare al titolare del bar una sanzione di 50.000 per il solo fatto di non aver esposto in modo visibile all’interno del locale la targa di avvertimenti sulla dipendenza da gioco è una sanzione troppo cara. Inoltre, nel giudizio si dovrebbe tener conto del fatto che il soggetto, pur non avendo esposto suddetta targa, aveva comunque adempiuto agli altri obblighi posti a suo carico, tra cui quello di predisporre il materiale informativo promosso dall’azienda sanitaria locale.
Per le ragioni già indicate, la Corte ha provveduto ad emanare una dichiarazione di illegittimità costituzionale della seconda parte dell’articolo 7 comma 6 decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.
Il contenuto della dichiarazione di incostituzionalità è meramente ablativo, crea un vuoto normativo. Spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone il relativo limite minimo e massimo.