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L'inapplicabilità dell'art. 12-bis della 74/2000 nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

(Cassazione penale, Sezione III, 20 novembre 2019, n. 47104)
in volo
Ph. Cinzia Falcinelli / in volo

L'inapplicabilità dell'art. 12-bis della 74/2000 nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

 

L’odierna trattazione affronta il tema dell’applicazione della confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis della L. 10 marzo 2000, n. 74. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza di un Tribunale che nonostante avesse dichiarato l’estinzione del reato - ex. art. 10-ter della 74/2000 - per esito positivo della messa alla prova [1], aveva comunque disposto la confisca per equivalente di quanto in sequestro preventivo.

La terza sezione penale, con la sentenza n. 47104 del 20 novembre 2019, approvando i motivi del ricorso, lo ha accolto statuendo che la confisca per equivalente nei reati tributari, per espressa previsione di legge, può essere “disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (ex. art. 444 c.p.p.), tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria” e non nei casi di estinzione del reato ai sensi degli artt. 464-septies [2] c.p.p. e 168-ter [3] c.p..

In particolare, stabilisce la Corte, detta misura cautelare non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex. artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p. con la quale è stato dichiarato estinto il reato per esito positivo della prova.

Con tale pronuncia gli Ermellini hanno concluso affermando che la “declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità”. Così facendo la Corte ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca e disposto la restituzione dei beni all’imprenditore.

note:

[1] Cfr. art. 168-bis c.p. rubricato “Sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato”: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.  La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.”

[2] Cfr. art. 464-septies c.p.p. rubricato “Esito della messa alla prova”: “Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.”

[3] Cfr. art. 168-ter c.p. rubricato “Effetti della sospensione del procedimento penale con messa alla prova”: “Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.