L'inapplicabilità dell'art. 12-bis della 74/2000 nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
L'inapplicabilità dell'art. 12-bis della 74/2000 nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
L’odierna trattazione affronta il tema dell’applicazione della confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis della L. 10 marzo 2000, n. 74. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza di un Tribunale che nonostante avesse dichiarato l’estinzione del reato - ex. art. 10-ter della 74/2000 - per esito positivo della messa alla prova [1], aveva comunque disposto la confisca per equivalente di quanto in sequestro preventivo.
La terza sezione penale, con la sentenza n. 47104 del 20 novembre 2019, approvando i motivi del ricorso, lo ha accolto statuendo che la confisca per equivalente nei reati tributari, per espressa previsione di legge, può essere “disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (ex. art. 444 c.p.p.), tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria” e non nei casi di estinzione del reato ai sensi degli artt. 464-septies [2] c.p.p. e 168-ter [3] c.p..
In particolare, stabilisce la Corte, detta misura cautelare non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex. artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p. con la quale è stato dichiarato estinto il reato per esito positivo della prova.
Con tale pronuncia gli Ermellini hanno concluso affermando che la “declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità”. Così facendo la Corte ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca e disposto la restituzione dei beni all’imprenditore.