L’attestazione di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza rilasciata dalla Camera di Commercio
Di fronte alla difficoltà di molte imprese nostrane ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali a causa della situazione creatasi a seguito della pandemia ed in considerazione delle conseguenze contrattuali e risarcitorie che ciò può comportare, specialmente per le imprese italiane che operano nel commercio internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0088612 del 25 marzo 2020, ha chiarito che le Camere di Commercio possono rilasciare attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore.
Ciò ha lo scopo di intervenire in particolare a supporto delle imprese italiane che operano con l’estero, per agevolare la prova dell’esistenza di una situazione di forza maggiore, ossia imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non imputabile alla parte inadempiente, che tuttavia impedisce o ritarda l’adempimento di obbligazioni assunte contrattualmente dalla parte, al fine di escluderne la responsabilità e salvaguardare il rapporto contrattuale inciso dalla situazione emergenziale.
Per essere più precisi, la Camera di Commercio non potrà verificare ed attestare l’effettiva esistenza di una causa di forza maggiore, restando pertanto discutibile l’effettiva efficacia probatoria del documento in un eventuale contenzioso relativo ad eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali ed alle loro conseguenze.
Per essere chiari, ove al contratto sia applicabile la legge italiana – circostanza non scontata - e salve eventuali specifiche previsioni contrattuali a tal riguardo, per sottrarsi a responsabilità ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile italiano, ovvero alle altre conseguenze applicabili in caso di ritardo o inadempimento della propria prestazione, sarà il debitore a dover dimostrare la sopravvenienza di una situazione di impossibilità, che era imprevedibile usando l’ordinaria diligenza e comunque a lui non imputabile, prova tutt’altro che semplice da dare, in considerazione del livello di prova richiesto dalla giurisprudenza in materia di forza maggiore ed impossibilità di ovviare all’impedimento mediante altre soluzioni ragionevoli che potrebbero consentire ugualmente l’esecuzione dell’obbligo contrattuale in questione.
Ciò potrebbe variare ove il contratto in questione fosse soggetto alla legge di un altro paese o previsioni di convenzioni internazionali.
Ciò premesso, il documento che potrà essere rilasciato dalle Camere di Commercio su richiesta delle imprese interessate consiste in realtà in una dichiarazione, in lingua inglese, sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia, nell’ambito della quale la Camera di commercio attesta meramente di aver ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui detta impresa afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, in considerazione delle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto in Italia.
Si tratta pertanto di un’attestazione che ha ad oggetto la dichiarazione - di parte - di sussistenza di cause di forza maggiore, senza che tuttavia dia luogo a verifiche con forza di accertamento circa il fatto dichiarato dall’impresa interessata.
Si sottolinea pertanto che tali attestazioni non sembrano idonee a sostituire l’onere della prova in capo al soggetto impossibilitato ad adempiere o in ritardo nel proprio adempimento contrattuale, pur rappresentando tuttavia un ulteriore strumento a disposizione delle nostre imprese che ben può avere una sua efficacia argomentativa nei rapporti tra le parti e che potrebbe comunque essere utile richiedere e tenere nel cassetto, se ci si trova in siffatte circostanze, anche in vista di possibili futuri contenziosi, unitamente ad ogni altro elemento utile a dimostrare, all’occorrenza, le cause dell’impossibilità e gli sforzi sopportati al fine di superare, o cercare di superare, gli impedimenti emersi nel corso dell’emergenza Covid-19 per adempiere, per quanto possibile, alle proprie obbligazioni, anche attraverso soluzioni alternative ragionevolmente possibili.
Ciò anche in considerazione del fatto che la norma speciale di cui all’articolo 91 del Decreto Legge Cura Italia di recente convertito in legge n. 27/2020, introdotta con riguardo alla responsabilità per ritardi o inadempimenti contrattuali non esclude automaticamente la responsabilità della parte inadempiente, ma impone al giudice di valutare a tali fini i rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità italiane, anche con riguardo ad eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o inadempimenti.