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Obbligo vaccinale per la lavoratrice: la sentenza del Tribunale di Milano

nuova, recentissima, pronuncia del Tribunale di Milano su un tema spinoso
Obbligo vaccinale
Obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale per la lavoratrice: la sentenza del Tribunale di Milano

Obbligo vaccinale con la sentenza del 17 Maggio 2022 n. 1962 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il pericolo di aumento dei rischi di contagio nel caso di una lavoratrice che decide di non sottoporsi al vaccino anti-covid 19 nonostante l’obbligo previsto dalla legge. Si evidenzia nella pronuncia l’esigenza di garantire la salute collettiva prima ancora di riconoscere un diritto o una libertà al singolo.
 

Obbligo vaccinale: il Tribunale di Milano e la sentenza sulla lavoratrice

Obbligo vaccinale il Tribunale di Milano, con la sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato quanto previsto dalle normative introdotte durante la pandemia. In particolar modo, ha riconosciuto che la lavoratrice  che decide di non vaccinarsi, nonostante l’obbligo previsto, aumenta i rischi di contagio sul luogo di lavoro. Per tale motivo, il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la scelta della parte datoriale di sospendere la lavoratrice inadempiente dalle mansioni nonché dallo stipendio.

In modo conforme alla normativa emergenziale, il Tribunale ha specificato che la sospensione sia legata ai soli periodi in cui gli effetti siano previsti dalla legge.
 

Obbligo vaccinale storia di una lavoratrice dinanzi al Tribunale di Milano

Il tribunale di Milano ha statuito all’esito di una controversia tra l’Istituto scolastico e una lavoratrice. La lavoratrice della scuola ha richiesto di annullare un provvedimento di sospensione dalla prestazione di lavoro con conseguente  privazione della retribuzione per non aver portato ad esecuzione l’obbligo vaccinale.

Al fine di rientrare in servizio la lavoratrice aveva richiesto di essere reintegrata in servizio anche con una mansione diversa rispetto a quella prevista nel contratto di assunzione. La lavoratrice aveva richiesto una mansione diversa al fine di poter eludere la disposizione in materia di obbligo vaccinale. Infatti, aveva domandato una diversa mansione per evitare il propagarsi del contagio da Covid-19 e nel contempo tornare a lavoro. Inoltre, voleva il pagamento di tutti gli stipendi maturati  ma non percepiti durante il periodo di sospensione.

 Ulteriore richiesta avanzata al Tribunale consisteva nel risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione attuata nei suoi confronti. In via alternativa, la lavoratrice aveva richiesto il pagamento dell’assegno alimentare non superiore alla metà della sua retribuzione contrattuale.
 

Obbligo vaccinale cosa ha deciso il Tribunale di Milano sulla domanda della lavoratrice?

Si evidenzia che la materia del contendere è venuta meno con riferimento alla richiesta di riammissione in servizio nonché alla richiesta di pagamento delle retribuzioni. Tale situazione si è costituita poiché in seguito al Decreto Legge n. 24 del 2022 il personale che non adempie all’obbligo vaccinale è stato destinato al supporto dell’Istituto scolastico.

 Il Tribunale ha ritenuto inammissibile le domande sull’accertamento dell’illegittimità della sospensione, sul pagamento delle retribuzioni già maturate e la richiesta di risarcimento del danno, poiché hanno ad oggetto un facere infungibile. Si precisa che tali domande sono state anche respinte nel merito. Perché il tribunale di Milano ha così statuito?

La ratio posta alla base della sentenza del Tribunale di Milano è stata quella di ritenere la sospensione dal servizio dei docenti non vaccinati  una misura corretta e legittima in relazione alla tipicità della loro prestazione lavorativa.

Le disposizioni in materia di sospensione sono volte a garantire il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in modo tale da ridurre eventuali pericoli per la salute pubblica. Nel caso di specie il bene costituzionale di riferimento, ossia il diritto alla salute, riconosciuto e sancito dall’art. 32 della Costituzione, è stato oggetto delle numerose disposizione nella lotta al Covid- 19.

Dunque, l’obbligo vaccinale risulta giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi scientifici nonché delle ricerche effettuate dagli Enti pubblici competenti sulla sicurezza sanitaria.

È stato precisato che l’obbligo vaccinale non determina alcuna violazione o restrizione alla libertà di sottoporsi o meno ad un trattamento vaccinale. Pur ammettendone l’esistenza, il Tribunale di Milano ha evidenziato la necessità di garantire la libertà del singolo di sottoporsi ad un vaccino o di non farlo e nel contempo garantire la pubblica integrità.

Non si può e non si deve riconoscere una facoltà al singolo se essa può determinare effetti deleteri alla collettività.