Legge di conversione Decreto Legge interventi pesca, agricoltura, fiscalità d’impresa e lotta alla contraffazione

La Legge di conversione del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2 ha introdotto importanti misure in materia di lotta alla contraffazione. E’ stato infatti inserito l’articolo 4 bis che reca disposizioni per il funzionamento ed il finanziamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Art. 4-bis.
Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento

1. All’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di
proprieta’ industriale e di proprieta’ intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche’ di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu’ di 10 unita’ scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche’ tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a
carico dell’Alto Commissario.
3. E’ altresi’ assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unita’ di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’ collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attivita’ dell’Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

(Legge 11 marzo 2006, n. 81: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2006, n.59 - Supplemento Ordinario).

La Legge di conversione del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2 ha introdotto importanti misure in materia di lotta alla contraffazione. E’ stato infatti inserito l’articolo 4 bis che reca disposizioni per il funzionamento ed il finanziamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Art. 4-bis.
Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento

1. All’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di
proprieta’ industriale e di proprieta’ intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche’ di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu’ di 10 unita’ scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche’ tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a
carico dell’Alto Commissario.
3. E’ altresi’ assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unita’ di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’ collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attivita’ dell’Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

(Legge 11 marzo 2006, n. 81: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2006, n.59 - Supplemento Ordinario).