​​​​​​​Legge di modifica del “Völkerstrafrecht“ della RFT e qualche accenno alla situazione in Svizzera e in alcuni altri Stati

Tramonto rosso
Ph. Luca Martini / Tramonto rosso

Legge di modifica del “Völkerstrafrecht“ della RFT e qualche accenno alla situazione in Svizzera e in alcuni altri Stati

 

Abstract: perseguire crimini di guerra e contro l’umanità, indipendentemente dal luogo, nel quale questi reati sono stati commessi e indifferentemente dalla nazionalità degli autori di questi crimini, questo ci si è prefisso con lo “Statuto di Roma”, con il “Völkerstrafrecht”. Altrimenti, avrebbe avuto ragione F. DE LA ROCHEFOUCAULD (Sentenze e massime morali): ”I crimini diventano innocenti e anche gloriosi per il loro numero e per la loro qualità". Il crimine ha i suoi eroi, proprio come la virtù”.

Il 30.6.2002, è entrato in vigore – nella RFT – il “Völkerstrafgesetzbuch - VStGB” del 2.6.2002, poi modificato per effetto dell’art. 1 della legge di data 22.12.2016. In tal modo, il diritto penale della RFT, è stato “adeguato” allo “Statuto di Roma” del 17.7.1998.

Questa legge nazionale ha fatto sí, che alla giurisdizione della RFT – in base al cosiddetto Weltrechtsprinzip - è consentito perseguire reati gravissimi, indipendentemente dal locus commissi delicti, reati, che offendono l’intera comunità internazionale, quali il genocidio, reati contro l’umanità e crimini di guerra (per menzionare soltanto i più detestabili e orribili).

In applicazione del “Völkerstrafgesetzbuch”, sono già stati celebrati, dinanzi alle Corti d’appello di Frankfurt a. M. e Koblenz, due processi contro imputati (di nazionalità della Siria e dell’Irak), resisi responsabili dei reati di genocidio e, rispettivamente, contro l’umanità. La RFT è stata uno dei pochi  Stati, che, già nel 2021 e 2022, ha condannato persone in attuazione dello Statuto di Roma.

Gli eventi bellici in Ucraina (a decorrere dal febbraio 2022), hanno reso ancora più evidente, la necessità, di reprimere i reati – contemplati dal predetto Statuto – con un adeguamento e un’estensione della normativa interna; altresí, di chiudere non poche lacune, appalesatesi, specialmente, nel corso degli ultimi anni.

Un intervento da parte del legislatore della RFT, si è reso necessario, pure al fine di tenere conto dell’Agenda ONU 2030 e di sanzionare l’impiego (e non soltanto la produzione e lo stoccaggio) di determinati tipi di armi (convenzionali).

Si è voluto includere, nel “Völkerstrafgesetzbuch - VStGB”, anche le forme più gravi di reati a sfondo sessuale, perpetrati nei confronti di donne in occasione di eventi bellici e reprimere il cosiddetto Verschwindenlassen von Personen (far sparire persone); ciò, in attuazione della Convenzione di data 20.12.2006. A tal fine, sarà introdotto, nello StGB (CP) della RFT, un apposito paragrafo, il 234 b.

Verranno rafforzati diritti e facoltà delle vittime di reato, nel senso, che è previsto, che le stesse, nei procedimenti penali, che si svolgono dinanzi alle autorità giudiziarie della RFT – per uno dei reati previsti dal “Völkerstrafrecht” –  avranno facoltà di costituirsi parte civile; altresí, di avere diritto alla cosiddetta psychosozialen Begleitung (assistenza psicosociale). A tal fine, le vittime di reati di cui ai §§ 6-8 e 10-12 VStGB, vengono “incluse” nel § 395, Abs. 1, StPO (CPP).

Modificando il § 397 a, Abs. 1, StPO, le vittime avranno diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L’introducendo il § 234 b, StGB, prevede la pena detentiva non inferiore a un anno per il pubblico ufficiale o per chi, su incarico o con il consenso di uno Stato:

  1. sequestra una persona oppure priva la stessa, in altro modo, della libertà personale e se, in conseguenza di una delle azioni ora elencate, rifiuta di fornire notizie sulla sorte di questa persona o sul luogo, in cui si trova oppure
  2. per effetto di quanto sopra, priva la persona della tutela della legge (“dem Schutz des Gesetzes entziehen”). Nei casi di minore gravità, la pena detentiva prevista, è da tre mesi a cinque anni.

È da notare, che il § 234 b, StGB, sarà inserito tra i reati contro la libertà personale – Capo 18.mo della Parte Speciale.

Il § 234 b, StGB è configurato quale reato di pericolo concreto, a tutela, oltre che della libertà personale, anche della vita e dell’incolumità personale. Le due “Handlungsvarianten”, sono formulate in modo molto ampio, tant’è vero che, c’è chi paventa la possibile violazione del “Bestimmtheitsgebot” (principio di determinatezza).

Con l’introduzione, nella StPO (CPP), della cosiddetta gemeinschaftlichen Nebenklagevertretung, se vi è comunanza d’interessi, sin dalle indagini preliminari, sarà possibile la costituzione di parte civile. Anche in tal modo, s’intende assicurare l’”accesso” di tutti alla giustizia e rendere le istituzioni “leistungsfähiger, rechenschaftspflichtiger und transparenter” (più efficienti, più responsabili e più trasparenti).

Al fine di dare adeguata “risonanza” mediatica a procedimenti penali celebrati in applicazione del “VStGB”, verranno consentite registrazioni audio-video e i giornalisti stranieri, che seguono questi processi, potranno servirsi di interpreti.

La progettata riforma del “VStGB” comporterà anche modifiche e integrazioni, oltre che del Codice Penale (StGB), soprattutto del Codice di Procedura Penale (StPO), del “Gerichtsverfassungsgesetz – GVG” (Ordinamento giudiziario) e della legge, che disciplina l’attività del “Bundeskriminalamt - (BKA)”.

Nel § 100 a, Abs. 2, Nr. 1, StPO, viene inserito anche il § 234 b, per cui è considerata “schwere Straftat” (reato grave) anche il “Verschwindenlassen von Personen” e, di conseguenza, sono ammissibili le intercettazioni di comunicazioni telefoniche.

Modificando il § 77 del “Bundeskriminalamtsgesetz”, il termine, entro il quale devono essere cancellati determinati dati, già previsto in tre anni, sarà, nei casi di perpetrazione di reati di cui ai §§ 6 - 13 "VStGB", di anni 10 (di anni 5 se si tratta di “Jugendlichen”).

Piuttosto diversa, si presenta la situazione nella Confoederatio Helvetica.

È ben vero, che la Svizzera – nel 2015 – ha ratificato anche gli emendamenti (del 2010) allo Statuto di Roma, emendamenti deliberati a Kampala (Uganda) e per effetto dei quali, sono state incluse alcune fattispecie di reato (come sopra abbiamo visto).

È stato detto, da alcuni esponenti politici della Svizzera, che il loro Paese non deve essere un’oasi per coloro, che violano il diritto penale internazionale. La “Bundesanwaltschaft” (Procura generale federale), aveva istituito, nel luglio 2021, il cosiddetto Kompetenzzentrum Völkerstrafrecht (CCV). Ciò è avvenuto, anche a seguito della mancata “Anklageerhebung” nei confronti di un ex ministro della Difesa dell’Algeria, che aveva destato notevole scalpore nell’opinione pubblica elvetica (e non soltanto in quella).

Com’è strutturato il "CCV", operativo sin dall’1.11.2012?

Vi prestano servizio due Procuratori della Repubblica, due collaboratori laureati, un “Sachbearbeiter” e alcuni agenti di un reparto speciale della “Bundeskriminalpolizei”.

A fine maggio 2015, erano stati istruiti 28 procedimenti, 13 dei quali poi archiviati. I procedimenti erano stati in iniziati a seguito di denunce sporte da organizzazioni internazionali; 5 procedimenti avevano “preso avvio” d’ufficio; 4 a seguito di informazioni da parte dell’Ufficio Migrazione e 6 da parte della “Bundesanwaltschaft”.

Nel 2016, il “Kompetenzzentrum - CCV” è stato “ristrutturato” e, per effetto di questa “ristrutturazione”, le competenze del CCV sono state ampliate anche alla “Rechtshilfe”. La pianta organica è rimasta invariata, per cui è diventato difficoltoso, per i PM, occuparsi delle violazioni del “Völkerstrafrecht”.

Secondo notizie ufficiose, finora nessun procedimento è stato instaurato dinanzi al competente “Bundesstrafgericht”. È stato detto, che l’”Einfluss der Politik” (del ministero degli Esteri) sul “CCV” sarebbe troppo forte. Altri parlano di “Interesselosigkeit” da parte di chi dovrebbe agire.

Comunque sia, si è proceduto con i “piedi di piombo” in quanto, non si volevano “mettere in pericolo” le relazioni diplomatiche tra la Svizzera e alcuni Stati esteri.

Diversamente dalla Svizzera, in Svezia, i PM, che si occupano di violazioni del diritto penale internazionale, sono otto (a tempo pieno). L’Olanda ha creato un reparto speciale con settanta agenti. In Francia si occupano di questi reati, sei PM e venti agenti di polizia (a tempo pieno). In Svezia, finora, le indagini concluse sono state dieci.

Tornando alla Svizzera, ha destato stupore, che il ministro di uno Stato dell’Africa occidentale, gravemente indiziato di crimini di guerra, abbia potuto soggiornare – “indisturbatamente” – per sei mesi, prima che le autorità competenti si decidessero di “agire” (peraltro soltanto a seguito di denuncia di un’organizzazione internazionale no profit).

Sembra quasi incredibile, che uno Stato, come la Svizzera, sia piuttosto restio, per non dire negligente, quando si tratta di procedere, con la necessaria speditezza, contro “Kriegsverbrecher”, dotando gli uffici competenti, a tal fine delle necessarie risorse, anche umane. Ma tant’è..