Lettura – in dibattimento – di verbali di confessione e di dichiarazioni videoregistrate

§§ 254 e seguenti CPP della RFT
Fiore
Ph. Mila Vignozzi / Fiore

Lettura – in dibattimento – di verbali di confessione e di dichiarazioni videoregistrate - §§ 254 e seguenti CPP della RFT

 

Abstract: “Personalbeweis vor Sachbeweis”. Questo principio subisce non poche deroghe nella StPO (CPP) della RFT, come vedremo.

 

Dibattimento e prove documentali

Va chiarito, preliminarmente, che “Geständnis” (confessione) è l’ammissione di un fatto costituente reato o di singoli fatti, che possono essere rilevanti ai fini della decisione sulla colpevolezza oppure sulle conseguenze di un’eventuale condanna.

Prevede il § 254, Abs. 1, StPO (CPP) – inserito nel Capo VI° del Libro II^ della StPO, che disciplina l’”Hauptverhandlung” (dibattimento) – che dichiarazioni dell’imputato, rese dinanzi ad un giudice e consacrate in un verbale oppure contenute in una videoregistrazione, possono, ai fini della prova della confessione, essere lette rispettivamente riprodotte (“vorgespielt”) in dibattimento.

Il citato paragrafo disciplina - analogamente al § 253 – una formalità dettata in materia di prova documentale (“Urkundenbeweis”) e consente la rilevazione di contraddizioni (“Widersprüche”) nelle dichiarazioni dell’imputato e la contestazione delle medesime all’imputato.

Soltanto a seguito dell’entrata in vigore della legge di data 17.8.2017, le registrazioni audiovisive, possono essere riprodotte in udienza dibattimentale. Il § 254 StPO costituisce un’integrazione del § 136, Abs. 4, StPO, che consente, in certi casi, rendere obbligatorie registrazioni (audio-video) di dichiarazioni rese dinanzi alla PG, al PM o davanti al giudice.

È da notare – diversamente da quanto si possa ritenere sulla base del tenore letterale dell’intitolazione del citato § 254 StPO – che può essere data lettura, rispettivamente riprodotta la videoregistrazione, non soltanto di dichiarazioni rese dinanzi al giudice, ma, pure di “Vernehmungen” davanti alla PG e al PM. Nell’intitolazione del citato paragrafo, il legislatore è incorso in una “svista”. Sta di fatto, comunque, che videoregistrazioni, anche se eseguite dagli inquirenti, hanno “höheren Beweiswert” (un valore probatorio superiore) rispetto a un semplice verbale, sempre che queste registrazioni siano state eseguite nel corso delle indagini per il reato/per i reati, per i quali poi l’imputato è stato tratto a giudizio.

Non è di rilievo, neppure, se nelle dichiarazioni, l’imputato abbia riferito pure fatti e circostanze a proprio discarico.

 

Confessione – Revoca - Contestazione

E se l’imputato, in dibattimento, revoca la propria  confessione? In questo caso, si ritiene, che la lettura diventi superflua, in quanto basta il “förmliche Vorahlt” (contestazione); in questo senso vedasi RGSt 52, 243.

Se l’imputato, in dibattimento, contesta la veridicità del contenuto del verbale o se in udienza tace, il pubblico ufficiale che ha proceduto alla redazione del verbale, deve essere esaminato in qualità di teste (BGH 3, 149, 150) e le sue dichiarazioni sono utilizzabili ai fini della decisione.                           

L’Abs. 2 del § 254 StPO prevede, che possa darsi lettura delle dichiarazioni dell’imputato, qualora, in dibattimento, ciò si renda necessario in relazione a contraddizioni con riferimento a precedenti dichiarazioni e se il “chiarimento” non è possibile senza "interruzione” (“Unterbrechung”) del dibattimento.

Soltanto verbalizzazioni (e registrazioni audio-video) eseguite ritualmente, sono suscettibili di lettura in dibattimento. È stato ritenuto, che osti alla lettura di un verbale, redatto da chi non è stato “vereididigt” (BGHSt 27, 330), vale a dire, non ha prestato giuramento. La stessa cosa vale, se è intervenuto un “unvereidigter” interprete; si veda, in proposito, BGHSt 22, 118 e il § 189 GVG – Ordinamento giudiziario.

Secondo autorevole dottrina, non sarebbe di rilievo, se le dichiarazioni (precedenti) sono state rese in qualità di “Beschuldigter” o di teste (“Zeuge”).

Il verbale, di cui è stata data lettura in dibattimento, può essere di rilevanza probatoria anche nei confronti di un coimputato (“Mitangeklagten”)? La risposta a questo quesito è affermativa, a condizione che tra fatto contestato all’imputato e quello al coimputato, vi sia connessione (vedasi BGHSt 3, 149, 153).

 

Riproduzioni audiovisive

Per quanto concerne la riproduzione di riprese audiovisive, la stessa – in alcuni casi - è ammissibile, non soltanto, se questa “documentazione” è avvenuta dinanzi al giudice, ma pure dinanzi alla PG o al PM.

Se l’imputato si avvale della facoltà di non rispondere oppure contesta quanto contenuto nel verbale (o nella ripresa audiovisiva), il pubblico ufficiale, che ha redatto il verbale (o proceduto alla registrazione audiovisiva), deve essere sentito in qualità di teste (BGHSt 22, 170, 171). Il verbale, in tal caso, può essere utilizzato (anche) a fini di contestazione e va letto (BGHSt 14, 310, 312). È però da osservare, che utilizzabile, ai fini della decisione, è soltanto quanto il teste ora (in dibattimento) ricorda. Se il teste riferisce, in dibattimento, di aver redatto – a suo tempo - correttamente il verbale, vale a dire, se, in sostanza, “si riporta”  al “Protokoll”, del contenuto del verbale, non può tenersi conto a fini probatori.

Per quanto concerne l’ammissibilità della lettura di verbali o della riproduzione di registrazioni audiovisive, inosservanze delle disposizioni a tal fine previste, possono essere dedotte in sede di “Revision” (impugnazione per  violazione di legge) soltanto entro  limiti assai circoscritti. L’impugnazione è ammissibile unicamente, se difettavano i presupposti di cui al comma 1 o 2 del § 254 StPO. Se, in sede di motivazione della sentenza, è riscontrabile, che il giudice estensore, si è discostato – in modo notevole - dalle risultanze (“documentali”), chi propone l’impugnazione, deve esporre, in che cosa consiste il “discostamento” e dimostrare, che lo stesso è stato di rilevanza ancora al momento della stesura della sentenza (BGHSt  48, 34).

La mancata lettura (del verbale) e l’omessa riproduzione della registrazione audiovisiva, può legittimare la cosiddetta Aufklärungsrüge (per avvenuta violazione dell’”Aufklärungsgebot” (dovere di accertamento dei fatti)). Questo “Gebot” è di importanza fondamentale, per garantire l’isonomia e far sí, che la giustizia non venga esercitata nell’interesse “dei pochi”. Come si sa, la disuguaglianza, aleggia silenziosamente sullo sfondo… e la tentazione, in alcuni, della “versatilità”, dell’incoerenza e dell’incostanza, è davvero grande. C’é stato, da qualche parte, chi ha dimostrato una “versatilità” davvero fuori del comune, in quanto, in appena 5 anni, cioè in un lustro, ha cambiato, nientemeno, che 3 volte, il colore della camicia (rimanendo – naturalmente – sempre un grande, riverito e osannato patriota…). Tornano alla mente le parole di Marziale  (40 - 98 d. C.) - (”Gli epigrammi”), che, parlando del vino di Mentana, disse che “una vecchia bottiglia può portare l’etichetta che vuoi”. “So bene”, ha detto Pericle (nato nel 495 a. C. e morto nel 429 a. C.) nel suo primo discorso (1, 140), “che gli uomini cambiano idea secondo le circostanze”. L’esito dei processi deve essere conforme a previsione razionale e non per effetto della “tyche”. Isonomia, non vuol dire paranomia (quest’ultima, ha spaventato anche Tucidide (nato nel 460 a. C. circa e morto nel 411 circa a. C.)); si vedano i suoi “Discorsi sulla democrazia”.

Legittima l’”Aufklärungsrüge”, anche la mancata assunzione di ulteriori prove, se la stessa è desumibile dal contenuto dei verbali/delle registrazioni e se si appalesa necessaria in ossequio al “Sachaufklärungsprinzip” (principio di accertamento dei fatti).

Dell’avvenuta lettura, rispettivamente, delle riproduzioni, deve darsi atto nel verbale di udienza (§ 255 StPO), con specificazione del documento o della parte dello stesso, di cui è avvenuta la “Verlesung” (BGHStV 1986, 92, 03) .

Su richiesta, deve essere riportato pure il motivo, per il quale si è proceduto alla “Protokollierung”, Ciò è necessario, affinchè il giudice dell’eventuale “Revision” possa fare le necessarie verifiche.

Legittimati a proporre la suddetta richiesta, sono: il PM, l’imputato e il di lui difensore.

 

Quando non vale la massima: ”Personalbeweis vor Sachbeweis”

Un altro caso, in cui è stato considerevolmente “attenuato” l’”Unmittelbarkeitsgrundsatz” (principio di immediatezza - che può essere riassunto: ”Personalbeweis vor reinem Sachbeweis”), è riscontrabile nell’esame di testi di età inferiore a 18 anni al momento del fatto e se si procede per uno dei reati indicati nel § 255 a StPO. La relativa disciplina, è stata introdotta – nel CPP della RFT – anch’essa, dallo “Zeugenschutzgesetz” del 1998, il quale è stato ultimamente modificato nel 2020.

È da notare, che lo “Zeugenschutzgesetz” (Legge di tutela dei testi) prevede, per la sua applicabilità, non soltanto, che il teste sia minorenne al momento del fatto, ma, altresí, che non deve avere oltrepassato i 18 anni pure al momento, in cui la registrazione audiovisiva delle dichiarazioni viene “vorgespielt” (riprodotta).

La registrazione deve aver avuto per oggetto, dichiarazioni rese dinanzi al giudice, con osservanza dei diritti dell’(allora) indagato. La riproduzione – in dibattimento – della registrazione delle dichiarazioni del teste minorenne, vittima di uno dei reati di cui sopra, produce l’effetto, che le dichiarazioni acquisite e inserite nel fascicolo dibattimentale, siano utilizzabili, come se fossero state rese nel corso dell’udienza dibattimentale (BGHSt 49, 68). Non va però trascurato, che il giudice deve, in ogni caso, tenere conto, da un lato, delle esigenze di tutela di questo teste, dall’altro lato, non deve rendersi inadempiente in relazione all’”Aufklärungsgebot” e tenere debitamente conto degli interessi dell’imputato

In particolare, l’indagato e il di lui difensore, devono essere stati in grado di esercitare il cosiddetto Fragerecht, vale a dire, il diritto di rivolgere domande; sul “Fragerecht” si veda un mio precedente articolo, pubblicato da FILODIRITTO. L’obbligo dell’osservanza di questa normativa, non è escluso in caso di rogatoria. Quali conseguenze produce un’eventuale inosservanza? La riproduzione della registrazione, in questi casi, non è ammissibile, a meno che imputato e difensore di questi, non abbiano manifestato – a tal fine – il loro consenso. Gli interessi dell’imputato, sono da considerarsi tutelati, se il difensore, dopo aver avuto “accesso” a tutti gli atti, abbia altresí potuto essere presente alla registrazione.