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Libretto di deposito bancario cointestato

Nota a Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 14 ottobre 2005, n. 19997
La Suprema Corte con la sentenza in oggetto affronta il problema di un libretto a deposito di risparmio cointestato a firma congiunta ed in particolare la questione dello svincolo delle somme riposte in esso.

Nel caso specifico infatti il coniuge cointestatario superstite chiedeva lo svincolo della metà della somma presente nel libretto.

Gli eredi dell’altro coniuge cointestatario e la banca stessa ritenevano tale pretesa in contrasto con le previsioni delle Norme Bancarie Uniformi, le quali richiedono invece il consenso di tutti i cointestatari e dunque nel caso in esame di tutti gli eredi del coniuge contestatario defunto.

Si ricorda difatti come il sopra citato articolo 13 delle Norme Bancarie Uniformi prevede che la facoltà di disposizioni separate sul conto possa essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari.

Tali Norme Bancarie Uniformi, pur essendo generalmente delle condizioni generali di contratto relative alle principali operazioni bancarie ed integranti la disciplina legale dei singoli modelli contrattuali, pur non avendo forza normativa autonoma, possono essere prese in considerazione nel caso di conoscibilità delle stesse da parte dei contraenti in quanto sono sicuramente dotate di un valore negoziale.

Pur partendo da tali considerazioni, però, la Corte evidenzia come, nel caso della mancanza dell’assenso di tutti i cointestatari di un libretto di risparmio non può certo venirsi a creare una situazione che impedisca sine die alla banca la possibilità di rimborsare le somme versate nel suddetto libretto.

L’articolo 1772 del codice civile infatti statuisce che “se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.  La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.  Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello che tra essi detiene la cosa. Questi deve darne prima notizia agli altri”.

Pertanto, fermo restando la necessità di una estensione a tutti gli eredi del de cuius della domanda giudiziale nei confronti della banca per il pagamento delle somme presenti sul libretto di risparmio contestato, non risulta necessario il consenso di tutti gli eredi per ottenere lo svincolo delle somme stesse.

La Suprema Corte con la sentenza in oggetto affronta il problema di un libretto a deposito di risparmio cointestato a firma congiunta ed in particolare la questione dello svincolo delle somme riposte in esso.

Nel caso specifico infatti il coniuge cointestatario superstite chiedeva lo svincolo della metà della somma presente nel libretto.

Gli eredi dell’altro coniuge cointestatario e la banca stessa ritenevano tale pretesa in contrasto con le previsioni delle Norme Bancarie Uniformi, le quali richiedono invece il consenso di tutti i cointestatari e dunque nel caso in esame di tutti gli eredi del coniuge contestatario defunto.

Si ricorda difatti come il sopra citato articolo 13 delle Norme Bancarie Uniformi prevede che la facoltà di disposizioni separate sul conto possa essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari.

Tali Norme Bancarie Uniformi, pur essendo generalmente delle condizioni generali di contratto relative alle principali operazioni bancarie ed integranti la disciplina legale dei singoli modelli contrattuali, pur non avendo forza normativa autonoma, possono essere prese in considerazione nel caso di conoscibilità delle stesse da parte dei contraenti in quanto sono sicuramente dotate di un valore negoziale.

Pur partendo da tali considerazioni, però, la Corte evidenzia come, nel caso della mancanza dell’assenso di tutti i cointestatari di un libretto di risparmio non può certo venirsi a creare una situazione che impedisca sine die alla banca la possibilità di rimborsare le somme versate nel suddetto libretto.

L’articolo 1772 del codice civile infatti statuisce che “se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.  La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.  Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello che tra essi detiene la cosa. Questi deve darne prima notizia agli altri”.

Pertanto, fermo restando la necessità di una estensione a tutti gli eredi del de cuius della domanda giudiziale nei confronti della banca per il pagamento delle somme presenti sul libretto di risparmio contestato, non risulta necessario il consenso di tutti gli eredi per ottenere lo svincolo delle somme stesse.