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L´insegnamento della religione in Austria, brevi cenni

I

L´insegnamento della religione, per tutti gli alunni appartenenti ad una comunità religiosa legalmente riconosciuta dallo Stato, è obbligatorio in tutte le scuole primarie e secondarie pubbliche, in quelle parificate, nelle scuole professionali esistenti nei Bundeslaender (regioni) Vorarlberg e Tirol e nelle scuole di specializzazione in materia agraria e forestale. Nelle scuole ad indirizzo pedagogico, l´insegnamento della religione è sostituito dalla pedagogia della religione.

Coloro che non hanno ancora compiuto il 14.mo anno di età possono essere esentati dall´insegnamento della religione con dichiarazione scritta fatta all´inizio dell´anno scolastico dall´esercente la potestà genitoriale; chi ha compiuto il 14.mo anno di età può chiedere esso stesso l´esenzione dalla partecipazione alle lezioni di insegnamento della religione.

Nelle scuole professionali, fatta eccezione per quelle istituite nei Bundeslaender Vorarlberg e Tirol, la partecipazione alle lezioni di insegnamento religioso è facoltativo.

II

All´insegnamento della religione provvede la comunità religiosa di appartenenza legalmente riconosciuta, la quale provvede altresì ad elaborare i piani di insegnamento della religione nelle varie scuole nell´ambito delle ore di insegnamento a tal fine messe a disposizione dal ministero federale della pubblica istruzione, di concerto con le comunità religiose.

I libri di testo utilizzati per l´insegnamento della religione, non devono avere contenuti contrari ai principi dell´educazione civica.

È facoltativa - per gli allievi e per gli insegnanti - la partecipazione a feste religiose e a manifestazioni religiose di carattere straordinario, organizzate dalle comunità religiose.

III

Nelle scuole sub I, nelle quali la maggioranza degli allievi appartiene ad una confessione cristiana, è obbligatoria, in tutte le aule scolastiche, l´esposizione del simbolo della croce.

Gli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, nelle quali l´insegnamento della religione è obbligatorio o facoltativo, vengono assunti dallo Stato o dalle regioni (Laender) oppure sono nominati dalle comunità religiose legalmente riconosciute. Il numero degli insegnanti di religione viene determinato d´intesa con le comunità religiose.

Tutti gli insegnanti di religione, nell´esercizio della loro attività didattica, sono obbligati ad attenersi ai programmi di insegnamento e alle direttive impartite dalle comunità religiose.

IV

Gli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, alla cui assunzione ha provveduto lo Stato o il Land, sono dipendenti del rispettivo ente ed essi hanno lo status giuridico di insegnanti pubblici a tutti gli effetti, ivi compreso pure il trattamento pensionistico.

I Laender e il ministero della pubblica istruzione possono assumere quale insegnante di religione soltanto persone ritenute idonee dalla comunità religiosa di appartenenza e previa autorizzazione da parte di quest’ultima,la quale deve essere sentita anche prima della loro immissione in ruolo.

Qualora la comunità religiosa revochi all´insegnante di religione l’autorizzazione di cui sopra, egli non può più impartire lezioni di insegnamento religioso e, se è stato assunto a tempo determinato, la revoca dell’autorizzazione costituisce giusta causa per il licenziamento. Se si tratta di insegnante di ruolo,egli perde il suo status giuridico di dipendente pubblico di ruolo.

V

Gli insegnanti di religione assunti dalle comunità religiose devono avere la cittadinanza austriaca, ma il ministero della pubblica istruzione può, in casi eccezionali e se vengono addotti fondati motivi, concedere una deroga da questo requisito.

Gli insegnanti di religione assunti dalle comunità religiose e che prestano servizio nelle scuole pubbliche, sono equiparati, per quanto concerne il loro trattamento economico, ai dipendenti assunti a tempo determinato; inoltre vengono ad essi corrisposte le indennità spettanti agli insegnanti, ivi comprese quelle di trasferta.

Qualora meno della metà degli alunni di una classe partecipino alle lezioni di insegnamento religioso di una confessione, è consentito, ai fini dello svolgimento delle lezioni di religione, formare un´unità di insegnamento con alunni provenienti da un´altra classe/da altre classi o da altra scuola/altre scuole,a meno che a ciò non ostino ragioni di carattere organizzativo.

Se all´insegnamento religioso di una confessione partecipano meno di dieci alunni di una classe e se essi sono meno della metà degli alunni dalla classe, le ore di insegnamento di religione settimanale vengono ridotte della metà.

Le comunità religiose legalmente riconosciute nominano ispettori che sovrintendono all´attività di insegnamento religioso. Questi ispettori non hanno lo status giuridico di dipendenti statali o regionali ed il loro numero viene determinato dal ministero federale della pubblica istruzione, sentite le comunità religiose interessate ed i consigli scolastici regionali.

I

L´insegnamento della religione, per tutti gli alunni appartenenti ad una comunità religiosa legalmente riconosciuta dallo Stato, è obbligatorio in tutte le scuole primarie e secondarie pubbliche, in quelle parificate, nelle scuole professionali esistenti nei Bundeslaender (regioni) Vorarlberg e Tirol e nelle scuole di specializzazione in materia agraria e forestale. Nelle scuole ad indirizzo pedagogico, l´insegnamento della religione è sostituito dalla pedagogia della religione.

Coloro che non hanno ancora compiuto il 14.mo anno di età possono essere esentati dall´insegnamento della religione con dichiarazione scritta fatta all´inizio dell´anno scolastico dall´esercente la potestà genitoriale; chi ha compiuto il 14.mo anno di età può chiedere esso stesso l´esenzione dalla partecipazione alle lezioni di insegnamento della religione.

Nelle scuole professionali, fatta eccezione per quelle istituite nei Bundeslaender Vorarlberg e Tirol, la partecipazione alle lezioni di insegnamento religioso è facoltativo.

II

All´insegnamento della religione provvede la comunità religiosa di appartenenza legalmente riconosciuta, la quale provvede altresì ad elaborare i piani di insegnamento della religione nelle varie scuole nell´ambito delle ore di insegnamento a tal fine messe a disposizione dal ministero federale della pubblica istruzione, di concerto con le comunità religiose.

I libri di testo utilizzati per l´insegnamento della religione, non devono avere contenuti contrari ai principi dell´educazione civica.

È facoltativa - per gli allievi e per gli insegnanti - la partecipazione a feste religiose e a manifestazioni religiose di carattere straordinario, organizzate dalle comunità religiose.

III

Nelle scuole sub I, nelle quali la maggioranza degli allievi appartiene ad una confessione cristiana, è obbligatoria, in tutte le aule scolastiche, l´esposizione del simbolo della croce.

Gli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, nelle quali l´insegnamento della religione è obbligatorio o facoltativo, vengono assunti dallo Stato o dalle regioni (Laender) oppure sono nominati dalle comunità religiose legalmente riconosciute. Il numero degli insegnanti di religione viene determinato d´intesa con le comunità religiose.

Tutti gli insegnanti di religione, nell´esercizio della loro attività didattica, sono obbligati ad attenersi ai programmi di insegnamento e alle direttive impartite dalle comunità religiose.

IV

Gli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, alla cui assunzione ha provveduto lo Stato o il Land, sono dipendenti del rispettivo ente ed essi hanno lo status giuridico di insegnanti pubblici a tutti gli effetti, ivi compreso pure il trattamento pensionistico.

I Laender e il ministero della pubblica istruzione possono assumere quale insegnante di religione soltanto persone ritenute idonee dalla comunità religiosa di appartenenza e previa autorizzazione da parte di quest’ultima,la quale deve essere sentita anche prima della loro immissione in ruolo.

Qualora la comunità religiosa revochi all´insegnante di religione l’autorizzazione di cui sopra, egli non può più impartire lezioni di insegnamento religioso e, se è stato assunto a tempo determinato, la revoca dell’autorizzazione costituisce giusta causa per il licenziamento. Se si tratta di insegnante di ruolo,egli perde il suo status giuridico di dipendente pubblico di ruolo.

V

Gli insegnanti di religione assunti dalle comunità religiose devono avere la cittadinanza austriaca, ma il ministero della pubblica istruzione può, in casi eccezionali e se vengono addotti fondati motivi, concedere una deroga da questo requisito.

Gli insegnanti di religione assunti dalle comunità religiose e che prestano servizio nelle scuole pubbliche, sono equiparati, per quanto concerne il loro trattamento economico, ai dipendenti assunti a tempo determinato; inoltre vengono ad essi corrisposte le indennità spettanti agli insegnanti, ivi comprese quelle di trasferta.

Qualora meno della metà degli alunni di una classe partecipino alle lezioni di insegnamento religioso di una confessione, è consentito, ai fini dello svolgimento delle lezioni di religione, formare un´unità di insegnamento con alunni provenienti da un´altra classe/da altre classi o da altra scuola/altre scuole,a meno che a ciò non ostino ragioni di carattere organizzativo.

Se all´insegnamento religioso di una confessione partecipano meno di dieci alunni di una classe e se essi sono meno della metà degli alunni dalla classe, le ore di insegnamento di religione settimanale vengono ridotte della metà.

Le comunità religiose legalmente riconosciute nominano ispettori che sovrintendono all´attività di insegnamento religioso. Questi ispettori non hanno lo status giuridico di dipendenti statali o regionali ed il loro numero viene determinato dal ministero federale della pubblica istruzione, sentite le comunità religiose interessate ed i consigli scolastici regionali.